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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Aiuti: Garanzia SACE a condizioni di mercato.

Uncategorised Posted on Fri, June 03, 2022 16:32:18

POST 79/2022

L’articolo 17 del D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” (in corso di conversione) interviene sulla disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato, al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l’occupazione delle imprese italiane. 

Possono beneficiare della garanzia le imprese aventi sede legale in Italia (o stabili organizzazioni italiane di imprese estere) purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le “esposizioni deteriorate”, non presentino un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20% e non rientrino nella categoria di “Imprese in difficoltà”, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01).

La garanzia, della durata massima di 20 anni, potrà essere richiesta in relazione a finanziamenti di qualsiasi tipo, anche subordinati, e possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari.

La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, ma può raggiungere il 100%, per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Per la piena operatività della norma bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea e l’emanazione di decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti operativi.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Decreto aiuti: contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina.

Uncategorised Posted on Mon, May 23, 2022 19:14:41

POST 78/2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 114 dello scorso 17 maggio 2022 entrano in vigore le misure a sostegno dell’economia previste dal cd. Decreto Aiuti (Decreto-legge 50/2022).

L’articolo 18 del citato decreto riconosce, per l’anno 2022, contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina mettendo a disposizione, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico, risorse per un ammontare complessivo pari ad euro 130 milioni.

Destinatarie della misura di sostegno sono le piccole e medie imprese, escluse quelle agricole, che negli ultimi due anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni e servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia, pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale.

Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:

– aver sostenuto, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati più elevato di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);

– aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del Decreto Aiuti un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Le risorse stanziate verranno ripartite tra le imprese aventi diritto applicando, alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, le seguenti percentuali:

  1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  2. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
  3. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

Il contributo a fondo perduto non potrà comunque superare i 400.000 euro per singolo beneficiario.

Con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico verranno infine stabilite le modalità attuative di erogazione delle risorse nonché le modalità di verifica dei requisiti delle imprese che potranno essere richiesti anche per tramite di autodichiarazioni.

Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Energia: interventi a favore della Logistica e dell’autotrasporto.

Uncategorised Posted on Sun, May 22, 2022 23:59:12

POST 77/2022

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28/04/2022 la legge n. 34/2022 di conversione del Decreto Energia.

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi energetici al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci in conto terzi, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che svolgono l’attività utilizzando mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI ed Euro V a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto per l’anno 2022 un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell’IVA, del componente AdBlue necessario per la trazione degli automezzi, comprovato mediante fatture di acquisto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano come oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, saranno definite le modalità attuative.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Decreto PNNR 2: sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con POS.

Uncategorised Posted on Sun, May 22, 2022 23:57:12

POST 76/2022

Il Decreto PNNR2 ha previsto di anticipare al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti attività commerciali ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) ed i professionisti (geometri, ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, medici, architetti, ecc.) che non accettano i pagamenti con il POS.

La sanzione ammonta a 30 euro di quota fissa per ciascuna transazione, aumentata del 4% del valore complessivo del pagamento.

Viene esclusa la possibilità prevista dalla Legge 689/81 di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



DECRETO PNRR 2: invio giornaliero dati pagamenti elettronici.

Uncategorised Posted on Thu, May 12, 2022 09:04:45

POST 75/2022

Viene previsto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamenti elettronici, di inviare giornalmente all’agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

– dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico;

– l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate tramite gli stessi strumenti.

L’obbligo riguarda tutti i dati dei pagamenti elettronici, sia quelli dei consumatori finali che quelli degli operatori economici.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



DECRETO PNRR 2: estensione obbligo fattura elettronica.

Uncategorised Posted on Thu, May 12, 2022 08:59:39

POST 74/2022

Viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche. La disposizione si applica a quei soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito compensi superiori a € 25.000, mentre si estenderà ai restanti soggetti a partire dal 2024.

Per il terzo trimestre 2022, per i soggetti con obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022, non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Confermato il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi.

Uncategorised Posted on Wed, May 11, 2022 07:07:55

POST 73/2022

Il 30 aprile scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto PNRR 2) che conferma il rinvio di due mesi (si veda nostro Post n. 66/2022) dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019). L’articolo 42 del D.L. modifica, infatti, l’articolo 389 del Codice della crisi sostituendo al 16 maggio 2022 il nuovo termine del 15 luglio 2022.

Il D.L. interviene anche abrogando il comma 1-bis del predetto articolo, che rinviava al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle procedure di allerta automatica e di composizione assistita della crisi. Tale modifica è probabilmente legata allo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, di attuazione della direttiva UE n. 2019/1023 “Insolvency”, che, tra l’altro, sostituirà le procedure di allerta automatica e di composizione assistita con l’istituto della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, di cui alD.L. n. 118/2021 (nostro Post. n. 173/2021). Si ricorda, infatti, che il differimento al 31 dicembre 2023 era stato stabilito dal Legislatore, con il citato D.L. n. 118, che, in un contesto di congiuntura economica, aveva ritenuto necessario prevedere un rinvio lungo per il controverso sistema dell’allerta esterna obbligatoria, in presenza di segnali di crisi nell’impresa, ad opera degli enti fiscali e previdenziali (si veda in proposito il nostro Post n. 179/2021).

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



DECRETO ENERGIA: registrazione di atti cittadini ucraini.

Uncategorised Posted on Mon, May 09, 2022 19:24:57

POST 72/2022

Con la conversione in Legge del Decreto Energia, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta di registro e di bollo, gli atti di registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito, con finalità umanitarie, a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e altri soggetti proveniente comunque dall’Ucraina.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



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