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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Interventi superbonus 110 per cento: tassata la successiva cessione dell’immobile.

Uncategorised Posted on Thu, November 30, 2023 19:34:21

POST 198/2023

Il disegno di legge della Finanziaria 2024, che sarà approvato nel testo definitivo nei prossimi giorni, prevede una particolare tassazione delle plusvalenze generate dalla vendita di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il c.d. super bonus.

La norma, se verrà definitivamente approvata senza modifiche, riguarderà le operazioni di cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il soggetto cedente (o altri aventi diritto) abbia eseguito interventi agevolati con il c.d. super bonus ex art. 119 del DL 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni alla data di cessione del bene.

Rimarranno escluse le cessioni degli immobili che sono stati ricevuti per successione e degli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se il periodo è inferiore ai dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. 

Ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile, la normativa prevede come regola generale che la plusvalenza relativa alle cessioni di beni immobili è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il prezzo di acquisto o di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni costo inerente al bene medesimo (art. 68 comma 1 TUIR).

Tra i costi inerenti rientrano tutte le spese sostenute per la manutenzione e la ristrutturazione dei beni immobili.

La nuova norma prevede che ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi siano stati agevolati con le detrazioni c.d. superbonus ex art. 119 DL 34/2020 nella misura del 110 per cento e siano state utilizzate le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi se gli stessi si sono conclusi da non più di cinque anni dalla data dell’atto di cessione.

Nel caso in cui tali interventi si siano conclusi da più di cinque anni alla data dell’atto di cessione, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi.

La nuova norma inoltre prevede che per tali immobili, se acquisiti o costruiti da oltre cinque anni alla data di cessione, il prezzo di acquisto, o di costruzione, deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice Istat).

La tassazione della plusvalenza determinata secondo quanto sopra riportato è soggetta ad una imposta sostitutiva del 26 per cento.

Con espressa previsione normativa contenuta nel testo del disegno di legge, viene precisato che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle cessioni di immobili poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Segnaliamo quindi che, secondo quanto indicato nel disegno di legge, la “penalizzazione” per il calcolo della plusvalenza tassabile non si applica in via generalizzata a tutti gli interventi per i quali è stato utilizzato il super bonus nella misura del 110 per cento, ma solo per le situazioni in cui il soggetto che cede il bene ha beneficiato delle opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito.

Sono pertanto escluse le situazioni in cui il soggetto ha beneficiato della detrazione d‘imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

In attesa del definitivo testo della norma, poniamo l’attenzione su due punti che speriamo vengano nel frattempo chiariti dal legislatore.

E’ frequente il caso in cui un soggetto utilizzi in parte il credito d’imposta superbonus direttamente nella propria dichiarazione ed opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura solo per alcuni interventi o per una parte del credito complessivo maturato. In tale caso, come deve essere applicata la normativa? Diventano tutti costi non rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza?

Ed ancora. Il testo della norma fa riferimento agli interventi agevolati ex art. 119 del DL 34/2020, quindi interventi c.d. superbonus, precisando però “nella percentuale del 110 per cento”.

A partire dal prossimo anno la percentuale di detrazione passerà al 70 per cento. Le spese sostenute nel 2024 potranno quindi essere considerate costi inerenti anche se la cessione dell’immobile avviene prima dei dieci anni?

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Remissione in bonis per tardiva presentazione Allegato B nel sisma bonus acquisti.

Uncategorised Posted on Tue, November 28, 2023 12:19:13

POST 197/2023

L’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 467/2023 dello scorso 24 novembre 2023 ha finalmente chiarito in modo definitivo la corretta procedura della remissione in bonis finalizzata a sanare la tardiva presentazione dell’allegato B richiesto per gli interventi sismici nel caso di detrazione per il c.d. “sisma bonus acquisti”.

Tale tipologia di detrazione spetta agli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi di adozione di misure antisismiche mediante la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio che determinano la riduzione di una o più classi del rischio sismico dell’edificio.

La norma fiscale, tra gli specifici requisiti richiesti affinché l’intervento rientri tra quelli agevolabili dalla detrazione, prevede che l’Allegato B ex DM 58/2017 – allegato che attesta il rischio sismico dell’edificio ante e post intervento – debba essere presentato unitamente al titolo abilitativo o al massimo entro la data di inizio lavori, pena la decadenza dell’agevolazione fiscale.

Grazie ad una serie di interventi legislativi è stata concessa la possibilità di sanare attraverso l’istituto della “remissione in bonis” le posizioni in cui la presentazione di tale modello è avvenuta successivamente alla data di inizio lavori.

Ricordiamo, in modo semplicistico, che la remissione in bonis consente di sanare la violazione ponendo in essere l’adempimento omesso e versando contestualmente una sanzione pari a 250 euro.

L’interpello 467/2023 chiarisce che, nel caso di sisma bonus acquisti, la procedura da seguire è la seguente:

1. la sanzione deve essere versata dal soggetto che ha omesso la tempestiva presentazione dell’Allegato B, pertanto dalla società costruttrice che ora vende le unità immobiliari;

2. la sanzione da versare è unica per l’intero edificio (indipendentemente dal numero delle unità iniziali o unità finali oggetto di vendita) in quanto unico è l’adempimento che deve essere sanato;

3. la remissione in bonis deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale il soggetto acquirente della unità immobiliare beneficia del relativo credito d’imposta;

4. nel caso di applicazione delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito la remissione in bonis deve avvenire prima della presentazione telematica alla Agenzia delle Entrate della comunicazione con cui il soggetto esercita tale opzioni.  

L’Agenzia precisa inoltre che è “corretto e costituisce buona prassi” che il versamento della sanzione avvenga a) entro la data del contratto definitivo di compravendita e b) nel caso vi siano una pluralità di unità da alienare, antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile.

Di conseguenza, l’impresa venditrice dovrà obbligatoriamente consegnare agli acquirenti delle unità immobiliari tutta la documentazione idonea all’esercizio della detrazione, nonchè l’Allegato B, con la relativa ricevuta di presentazione presso i competenti uffici, e il modello F24 relativo al versamento della sanzione per la remissione in bonis debitamente quietanzato.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Crediti da bonus edilizi non utilizzabili: a partire dal 1° dicembre 2023 scatta l’obbligo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate pena applicazione di sanzione.

Uncategorised Posted on Tue, November 28, 2023 12:14:58

POST 196/2023

Come preannunciato dal nostro precedente post dello scorso 12 ottobre, l’articolo 25 del DL 104/2023 stabilisce che per i crediti d’imposta che

1) derivano da cessione del credito o da sconto in fattura

e

2) risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso del termine di utilizzo dei medesimi crediti,

l’ultimo cessionario è tenuto a presentare apposita “Comunicazione” all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia dele Entrate ha emesso in data 23 novembre 2023 un Provvedimento in cui vengono individuate le modalità per l’effettuazione della suddetta Comunicazione.

La Comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla “avvenuta conoscenza dell’evento” che ha originato la non utilizzabilità del credito.

Le disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.

Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la Comunicazione deve essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata presentazione della Comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

L’Agenzia delle Entrate, sempre in data 23 novembre 2023, ha inoltre pubblicato una FAQ dove viene precisato che rientrano nell’obbligo di comunicazione i crediti d’imposta inutilizzabili, intesi come crediti per i quali non sussistono i presupposti costitutivi.

Nella medesima FAQ l’Agenzia inoltre precisa che i crediti sottoposti a sequestro non sono soggetti alla suddetta Comunicazione, mentre rientrano nell’obbligo i crediti che sono stati oggetto di irregolarità procedurali che ne hanno inibito l’utilizzo.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Proroga versamento secondo acconto imposte.

Uncategorised Posted on Mon, October 30, 2023 09:47:44

POST 195/2023

L’art. 4 del DL 145/2023 prevede la proroga al 16 gennaio 2024 del secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 2023 anno imposta 2022 solo in presenza di determinati requisiti.

I soggetti che possono beneficiare della proroga sono solamente le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Sono quindi escluse le persone fisiche non titolari di partita IVA, i soci di società e associazioni trasparenti, le società di capitali e di persone e gli enti commerciali e non.

Per chi deve versare la seconda o unica rata, quindi coloro che non hanno versato il primo acconto in quanto l’importo era inferiore al minimo, saranno tenuti a rispettare il termine ordinario del 30 novembre 2023.

La proroga è prevista per le imposte che riguardano.

  • IRPEF;
  • Imposte sostitutive per il regime dei minimi e regime forfettario;
  • Cedolare secca sulle locazioni immobiliari;
  • IVIE;
  • IVAFE.

Sono esclusi dalla proroga gli importi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla Gestione separata o alla gestione Artigiani e commercianti e i premi assicurativi INAIL.

È stata prevista inoltre la possibilità di rateizzare l’importo in cinque rate mensili a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ogni mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Area Adempimenti

Studio Epica Treviso – Vicenza



Credito R&S: prorogato al 30 giugno 2024 il termine per aderire alla sanatoria.

Uncategorised Posted on Thu, October 26, 2023 14:25:12

POST 194/2023

L’articolo 5 del cd. “Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio 2024”, DL 143/2023 pubblicato in G.U. lo scorso 18 ottobre 2023, proroga ufficialmente il termine entro il quale è possibile presentare l’istanza per il riversamento spontaneo dei crediti per ricerca e sviluppo maturati negli anni 2015-2019 ed indebitamente utilizzati in compensazione (ex art. 5 DL 146/2021).

Il nuovo termine è stato fissato al prossimo 30 giugno 2024 in luogo del 30 novembre 2023.

Vengono altresì posticipati anche i termini di pagamento della prima o unica rata dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

Allo stesso tempo viene prorogato di un anno il termine decadenziale per l’emissione degli atti di recupero da parte dell’Amministrazione Finanziaria in relazione ai crediti utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Ci sarà quindi più tempo per valutare se aderire o meno alla sanatoria da parte dei soggetti interessati.

Per i profili soggettivi ed oggettivi legati alla regolarizzazione si rimanda ai precedenti post

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



Disegno di Legge di Bilancio 2024 ed altri provvedimenti di natura fiscale.

Uncategorised Posted on Tue, October 17, 2023 07:04:53

POST 193/2023

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 16 ottobre 2023 ed ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

A seguire i relativi contenuti di cui al Comunicato Stampa emanato dal Governo.

Taglio cuneo fiscale – Circa dieci miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro).

Rinnovo contratti P.A– Cinque miliardi per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi destinati al personale medico sanitario.

Sanità – Previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per l’anno 2024 (al quale devono aggiungersi le risorse PNRR e 300 milioni riconosciuti alla Regione Siciliana) e 4,2 miliardi a decorrere dall’anno 2026. Tra le misure previste, una indennità per medici e altro personale sanitario impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa. Si stanziano risorse pari a 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il potenziamento dell’assistenza territoriale anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario. Per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di 2.000 euro annui. L’importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari.

Famiglie e bonus natalità – In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta “dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024, si integra lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024 e si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60 per cento, per i genitori con figli fino ai 6 anni.

Rafforzato il bonus asili nido – Si aumenta il fondo per il bonus di oltre 150 milioni di euro.

Canone Rai – Diminuisce il canone Rai, da 90 a 70 euro all’anno. Alla riduzione corrisponde un’integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti. La dotazione complessiva subisce, quindi, una lieve modifica in linea con i tagli previsti per i ministeri (da 440 a 420 milioni).

Lavoro – Confermata la detassazione dei premi di produttività al 5 per cento e dei fringe benefit fino a 2 mila euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa). La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno due figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

Imprese – Rinviata fino al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore della plastic e sugar tax.  Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Pensioni – Alcune revisioni riguarderanno l’APE: l’innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.

Infrastrutture e autonomie – La manovra assicura le risorse necessarie per avviare i lavori di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina e diversi investimenti a vantaggio delle Regioni (50 milioni), enti territoriali (per la progettazione 100 milioni) e amministrazioni centrali (circa 27 miliardi nel periodo 2024-2038).

Investimenti e garanzie pubbliche – Approvato il piano che riforma la gestione delle garanzie pubbliche, che ha l’obiettivo di indirizzare lo strumento su investimenti anche sociali che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese. L’obiettivo è trasformare le garanzie in leve per investimenti fortemente addizionali e per coinvolgere gli investitori privati”.

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Inoltre il Governo ha approvato un decreto legge con alcune Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Di seguito alcune tra le principali misure come da Comunicato Stampa del Governo.

Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023 – Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, viene anticipato il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni.

Campagna reddituale – Si dispone che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

Anticipo rinnovo contratti pubblici – Si dispone, per il mese di dicembre 2023, l’incremento, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette – Si prevede, solo per il 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi. Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo –  Si proroga al 30 giugno 2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Inoltre, si proroga di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Contributo di solidarietà – Si istituisce un nuovo contributo di solidarietà, per l’anno 2024, a carico dei soggetti che si avvalgono della facoltà di escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, la distribuzione, o comunque l’utilizzo nel periodo d’imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Modifiche alla disciplina della participation exemption sulle plusvalenze – Si estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption) alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

Riduzione delle accise sui prodotti energetici – Si prevede che il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio possa essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano – Si introduce la possibilità per le regioni che risultano in squilibrio economico di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario; si chiarisce il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo che le stesse determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi, allo scopo di favorirne l’equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

Trasporto pubblico locale – Si incrementa di 500 milioni di euro, per l’anno 2023, la dotazione del Fondo destinato all’erogazione del contributo straordinario riconosciuto agli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati; si incrementa di 35 milioni di euro, per l’anno 2023, il fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Edilizia universitaria – Si istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore e a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 – Riforma 1.7 del PNRR.

Anticipo investimenti FS – Si prevede un’anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all’anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia per nuove opere che per manutenzione straordinaria.

Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese – Nuova Sabatini: si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).

Contenzioso Strada dei Parchi – Si incrementa il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la gestione temporanea da parte di ANAS S.p.a., nelle more delle procedure di gara per l’affidamento a un nuovo concessionario, di strade o autostrade sottoposte a procedure di revoca di decadenza o di risoluzione.

Anticipo difesa – Si incrementa l’autorizzazione di spesa prevista per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell’Unione europea, al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Sport – Coni: si prevede un incremento pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; velodromo di Spresiano: si prevede un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.

Fondo nazionale delle politiche sociali – Si incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali.

Adempimenti contributivi – Si prevede la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle pubbliche amministrazioni per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a condizione che sia correttamente implementata la posizione assicurativa.

Misure per le scuole dell’infanzia paritarie – Si incrementa, per l’anno 2023, il contributo statale alle scuole dell’infanzia paritarie previsto dalla legge di bilancio per il 2022.

Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina – Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati e in favore dei minori non accompagnanti. Si ridetermina per il 2023 e si rifinanzia per il 2024 l’autorizzazione di spesa che abilita il Ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per gli Sportelli Unici Immigrazione. Si prevede in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, un contributo straordinario per l’anno 2023. Si incrementano le risorse finanziarie destinate ad assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Si dispone un’autorizzazione di spesa per l’anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse al soccorso e all’assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Si proroga l’autorizzazione di spesa per l’anno 2024 per l’invio di militari dell’Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

*** *** ***

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
  • conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

a. Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.
In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

  • 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.
Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

b. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Si prevede, per l’anno 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

c. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.

Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano: ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR); alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR; agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre: lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea; persone con disabilità; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; donne di qualsiasi età con almeno due figli minori; giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
Il testo introduce norme volte:

  • alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
  • a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
  • al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
  • alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

Residenza fiscale

In particolare, per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:

  • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
  • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

Lavoratori impatriati e reshoring di aziende

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi. Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.

Inoltre, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. Si prevede il recupero del beneficio qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione. Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

Global minimum tax

Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

  • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
  • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.

Aiuti di Stato

Le norme introdotte mirano a creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell’ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato e di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico.



Regolarizzazione delle violazioni formali: una chance anche per gli operatori finanziari

Uncategorised Posted on Thu, October 12, 2023 19:25:33

POST 192/2023

Si ricorda che il 31 ottobre 2023  scade il termine per aderire alla regolarizzazione delle violazioni formali, sanatoria introdotta dalla Finanziaria 2023 nell’ambito della c.d. “tregua fiscale”, con riferimento a irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale:

– commesse fino al 31/10/2022;

– non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi.

La regolarizzazione richiede:

– il versamento di euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da corrispondere in unica soluzione o in 2 rate (entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024);

– l’eventuale rimozione delle irregolarità / omissioni entro il 31 marzo 2024.

Si ricorda che la citata sanatoria rappresenta un’interessante chance anche per gli operatori finanziari che possono regolarizzare le omesse o tardive comunicazioni all’anagrafe rapporti (art. 10 del d.lgs. 471/1997) verificatesi fino al 31/10/2022 attraverso il pagamento di euro 200,00 per ogni anno d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Si ricorda che per gli operatori finanziari le sanzioni per inadempimento e irregolarità sono piuttosto importanti (da euro 2.000,00 ad euro 21.000,00).

Per un eventuale approfondimento si rinvia ai precedenti post 59/2023 e 75/2023:

Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Crediti da bonus edilizi non utilizzabili: obbligo comunicazione all’Agenzia delle Entrate pena applicazione di sanzione.

Uncategorised Posted on Thu, October 12, 2023 19:23:02

POST 191/2023

L’articolo 25 del DL 104/2023 prevede un nuovo adempimento per i crediti che i. sono stati oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura e che ii. risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso del termine di utilizzo dei medesimi crediti.

Per tali crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’ “avvenuta conoscenza dell’evento” che ha originato la non utilizzabilità del credito.

Le disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.

Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata presentazione della comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Per le modalità di presentazione della suddetta comunicazione e, riteniamo per ogni altro chiarimento necessario collegato al testo della disposizione normativa, si attende apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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