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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Versamenti in conto futuro aumento di capitale: diritto alla restituzione

Uncategorised Posted on Thu, October 05, 2023 13:43:10

POST 190/2023

Con l’ordinanza 24093/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che i versamenti in conto futuro aumento di capitale, e cioè quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non sono definitivamente acquisite al patrimonio sociale avendo uno specifico vincoli di destinazione, debbono essere restituiti al socio ove l’aumento di capitale non sia operato essendo venuta meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società.

Ai fini della qualificazione della dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale è necessario che risulti in modo chiaro e inequivoco la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento di capitale mediante l’indicazione ex ante di elementi sufficientemente specifici e dettagliati, non essendo sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Responsabilità di tutti gli amministratori per fatture false

Uncategorised Posted on Thu, October 05, 2023 13:39:50

POST 189/2023

Con la sentenza n. 35314/2023 la Corte di Cassazione, applicando il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri sugli stessi gravanti a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad amministratori all’uopo delegati, rilevata l’assenza di deleghe ad alcuno dei componenti l’organo amministrativo ha ritenuto solidalmente responsabili tutti gli amministratori per gli illeciti deliberati e posti in essere dal consiglio di amministrazione(utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti).

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Il Governo approva il Decreto di proroga di termini fiscali: assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate al 30 novembre 2023.

Uncategorised Posted on Thu, September 28, 2023 05:50:05

POST 188/2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato sera un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il testo, tra l’altro, come annunciato dal Comunicato Stampa del Governo prevede:

  • proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;
  • proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
  • rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
  • proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
  • differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;
  • anticipa, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023;
  • proroga, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;
  • proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;
  • autorizza la spesa di 55,6 MLN di euro per l’anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020);
  • nelle more della realizzazione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum, al fine di consentire l’efficace espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste, si prevede che l’Ufficio centrale per il referendum possa avvalersi – fino al 31 dicembre 2026 – di ulteriore personale (anche diverso da quello in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Corte di cassazione);
  • proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2023, il temine entro il quale deve essere adottato il DPCM concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e le politiche sociali.



Adeguamento dei registratori di cassa telematici.

Uncategorised Posted on Sat, September 23, 2023 12:26:32

POST 187/2023

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 15943 del 18/1/2023 stabilisce che entro il 2 ottobre 2023 i registratori telematici dovranno essere aggiornati al tracciato versione nr. 11, che comprende due importanti novità:

  1. l’obbligo di segnalazione preventiva di chiusura dell’esercizio nel caso in cui tale chiusura superi i 12 giorni. A partire dall’aggiornamento del RT, pertanto, l’esercente dovrà comunicare, utilizzando le nuove funzioni presenti nel RT, l’eventuale chiusura che supera i 12 giorni;
  2. la possibilità di gestire la nuova lotteria istantanea dei corrispettivi; attualmente è già in vigore la lotteria con estrazione premi differita, ovvero quella a cui partecipano i consumatori che effettuano acquisti con pagamento in moneta elettronica e che richiedono l’inserimento nel documento commerciale del codice lotteria. A questa si va ad affiancare la lotteria istantanea, la cui gestione necessita di un adeguamento dei registratori telematici.

Si evidenzia che l’aggiornamento alle nuove specifiche tecniche è obbligatorio. Indipendentemente dall’eventuale interesse per la lotteria dei corrispettivi, infatti, le novità introdotte incidono sul tracciato telematico, ovvero sulla modalità di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, in caso di mancato aggiornamento dell’apparecchio, questo non sarà in grado di trasmettere correttamente i corrispettivi memorizzati, con conseguenti sanzioni.

Spesa da sostenere e credito d’imposta

L’adeguamento dei registratori di cassa per la lotteria degli scontrini istantanea ha dei costi per gli esercenti. Per coprire le spese da affrontare è stato previsto un contributo di importo massimo di € 50.  Il contributo è in forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio nel registro degli acquisti. In merito al credito di imposta si rimanda al POST 190/2022.

Adempimenti

Gli esercenti dovranno:

  1. prendere contatto con l’assistenza del proprio registratore di cassa per verificare la versione del proprio RT ed eventualmente per programmare l’intervento tecnico.
  2. inviare allo studio copia della fattura inerente l’intervento e del relativo pagamento tracciabile (es. copia contabile del bonifico eseguito) in modo da poter usufruire del credito d’imposta nel modello F24.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Valentina Sette

Epica Servizi Contabili

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Superbonus villette – proroga del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Uncategorised Posted on Fri, September 08, 2023 14:30:13

POST 186/2023

Il Decreto Omnibus (D.L. 104/2023) pubblicato in gazzetta ufficiale nel mese di agosto ha ulteriormente prorogato il termine previsto per accedere al superbonus nella misura del 110 per cento per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari (c.d. “villette”).

Il termine, inizialmente previsto per il 31.12.2022, era stato dapprima prorogato al 31 marzo 2023 e successivamente al 30 settembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 fossero stati eseguiti almeno il 30 per cento dei lavori.  

Ora il Decreto Omnibus ha previsto una ulteriore nuova proroga: gli interventi superbonus effettuati dalle persone fisiche su unità unifamiliari (villette) possono beneficiare della detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Ricordiamo che per espressa previsione normativa, nel computo del 30 per cento dei lavori possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai fini del superbonus.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Agevolazione impatriati anche per il neo-residente in smartworking.

Uncategorised Posted on Mon, September 04, 2023 13:22:26

POST 85/2023

Con la circolare n. 25 del 18 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate conferma un orientamento espresso più volte in sede di risposta agli interpelli ribadendo il concetto di territorialità dell’attività lavorativa anche se svolta in smartworking.

Come noto, la normativa sugli impatriati di cui all’artico16 del d.lgs. 147/2015 prevede, oltre ai requisiti circa la non residenza in Italia nei due periodi di imposta antecedenti il rimpatrio, che possano essere agevolati esclusivamente i redditi da lavoro prodotti per attività svolta in Italia.

Per l’individuazione dei redditi prodotti in Italia la circolare rinvia all’articolo 23 del Tuir il quale considera ivi prodotti i redditi da lavoro dipendente se prestati nel territorio dello Stato anche nel caso in cui corrisposti da un soggetto estero.

Fatta questa precisazione l’Agenzia afferma quindi che può accedere “al «regime speciale per lavoratori impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.

Diverso invece il caso dei docenti impatriati ai sensi dell’articolo 44 della legge 78/2010 per i quali, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, è richiesto che sussista un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia del docente o del ricercatore e lo svolgimento dell’attività produttiva del reddito agevolabile. La ratio è quella di divulgare in Italia il know how acquisito all’estero.

Da ciò deriva che, contrariamente a quanto previsto per i lavoratori impatriati, un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che continui a svolgere ricerca per un ente estero non potrà beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 44 della Legge 78/2010.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Detrazione superbonus 110 per cento: come si applica nell’anno 2023?

Uncategorised Posted on Wed, June 28, 2023 17:24:46

POST 84/2023

L’ambito di applicazione della detrazione fiscale per gli interventi edilizi c.d. superbonus o detrazione del 110 per cento prevista dall’art. 119 del DL 34/2020  negli ultimi mesi ha subito importanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore di tre diverse disposizioni normative, ovverosia della Legge finanziaria 2023 (L. 197/2022), del Decreto Aiuti Quater (DL 176/2022) e del Decreto Blocca Crediti (DL 11/2023).

L’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 giugno ha emanato la circolare 13/E volta a fornire i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte.

Riportiamo di seguito le principali modifiche introdotte e i relativi chiarimenti ricevuti.

Ambito temporale della detrazione e percentuale di detrazione delle spese:  

sono previste distinte disposizioni per gli interventi eseguiti da condomìni e da persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità, e per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. villette).

1. interventi eseguiti da condomìni e da persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità:

in via generale gli interventi eseguiti dai condomìni e dalle persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità, anche se detenuti da unico proprietario, beneficiano della detrazione fiscale delle spese nella seguente misura:

– 110 per cento per le spese sostenute fino al 31.12.2022;

– 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023;

– 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024;

– 65 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025.

E’ stata però prevista una deroga per l’anno 2023 per gli interventi in corso o considerati di imminente realizzazione al momento della entrata in vigore delle modifiche normative, in base alla quale posso continuare a beneficiare della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento tutte le spese sostenute nell’anno 2023 per:

a. gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni (che riteniamo debba quindi riguardare gli interventi realizzati da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità detenuti da unico proprietario o in comproprietà con altri soggetti) con CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

b. gli interventi effettuati dai condomìni con delibera autorizzativa dei lavori adottata entro il 18 novembre 2022 e CILA presentata entro il 31 dicembre 2022; 

c. gli interventi effettuati dai condomìni con delibera autorizzativa dei lavori adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

d. gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici per i quali alla data del 31.12.2022 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;

Per le spese sostenute nell’anno 2024 e 2025, la percentuale di detrazione scenderà rispettivamente al 70 e al 65 per cento. 

La Circolare 13/E ha fornito chiarimenti in merito ai seguenti punti:

– CILA (comunicazione inizio lavori asseverata): la deroga è concessa solo al rispetto della presentazione della Cila entro le scadenze previste, indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto dal TU edilizia. Ante tali date, vale la presentazione dell’eventuale diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa al tempo vigente;

– delibera condominiale: non rileva la data di convocazione dell’assemblea, ma solo la data della effettiva delibera che autorizza i lavori condominiali;

– variazioni alla Cila presentata: ai fini dell’accesso alla deroga viene considerata solo la Cila inizialmente presentata. Possono quindi essere liberamente presentate successive varianti ad integrazioni dei lavori inizialmente programmati, così come può essere modificata l’indicazione della impresa incaricata dell’effettuazione dei lavori;

– la deroga si applica anche agli eventuali interventi trainati realizzati congiuntamente sulle parti comuni o nelle singole unità immobiliari;

– edifici condominiali vincolati: si devono applicare le regole previste per gli interventi diversi da quelli effettuati da condomìni. Pertanto per accedere alla detrazione delle spese nella misura del 110 per cento anche nell’anno 2023 è necessario che la Cila sia presentata entro il 25 novembre 2022.  

2. interventi eseguiti su singole unità immobiliari (villette):

la normativa relativa a tali interventi è stata profondamente rivista ed è oggi applicabile con le seguenti regole e misure:

a. per gli interventi già avviati alla data del 31 dicembre 2022:

detrazione della spesa nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 i lavori fossero stati realizzati per almeno il 30 per ceto dell’intervento complessivo.

La circolare 13/E precisa che per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023 non sarà più prevista alcuna detrazione “superbonus”, ma le spese potranno essere detratte secondo le detrazioni ordinarie previste per gli interventi di recupero edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica ex art. 16 bis Tuir e art. 14 e 16 del DL 63/2013.

b. per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023:

detrazione pari al 90 per cento della spesa sostenuta fino al 31 dicembre 2023, ma solo al rispetto delle seguenti condizioni:

– il beneficiario deve essere titolare di un diritto di proprietà sull’immobile o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);

– l’immobile deve essere l’abitazione principale del beneficiario;

– il beneficiario deve avere un reddito famigliare non superiore a 15.000 euro, determinato secondo specifici parametri previsti dalla normativa.

La Circolare 13/E ha precisato che:

– rileva la data di inizio lavori indicata nella Cila, indipendentemente dalla data di presentazione della stessa, sia essa ante o post 1° gennaio 2023.

Inoltre, in caso di Cila presentata ante 1° gennaio 2023, il direttore dei lavori può autocertificare l’effettiva data di inizio lavori successiva al 1° gennaio;

– l’esistenza di un diritto di proprietà o diritto reale sul bene, vincolo che ricordiamo si applica solo per gli interventi iniziati post 1° gennaio 2023, deve sussistere alla data di inizio lavori;

– il requisito della destinazione ad abitazione principale non è necessario alla data di inizio lavori, ma deve verificarsi al temine dei lavori;

– vengono inoltre fornite alcune precisazioni in merito alla definizione di nucleo famigliare, reddito famigliare e numero di famigliari.

Le spese relative agli interventi realizzati sulle “villette” che per l’anno 2023 non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa, nonchè le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 potranno essere detratte secondo le detrazioni ordinarie previste per gli interventi di recupero edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica ex art. 16 bis Tuir e art. 14 e 16 del DL 63/2013.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



IVA detraibile per le operazioni di MLBO secondo l’AIDC.

Uncategorised Posted on Fri, June 23, 2023 17:31:32

POST 83/2023

Con la nota di comportamento nr. 220 l’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) esprime la propria posizione riguardo il diritto alla detrazione IVA sulle spese sostenute dalla cd. società veicolo (SPV – special purpose veichle) nelle attività propedeutiche alle operazioni di acquisto con indebitamento.

La nota in commento parte dal presupposto secondo cui nelle operazioni di MLBO la società “veicolo”, destinata a fondersi con la società “target”, debba essere considerata soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’articolo 19 e ss del DPR 633/1972 in quanto questa fattispecie è del tutto differente e dissimile rispetto a quelle analizzate dalla giurisprudenza euro-unionale in materia di società holding destinate alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie.

La Spv non è infatti costituita con lo scopo di detenere la partecipazione bensì con il fine ultimo di fungere da tramite per l’operazione di acquisto della società “target” attraverso l’indebitamento e successivamente di gestirne direttamente l’azienda a seguito della fusoine.

Le attività svolte della società veicolo devono quindi, secondo la nota, essere intese come preparatorie e devono “già ritenersi parte integrante delle attività economiche”, con la conseguenza che “chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo” (Cfr. Corte di Giustizia UE, sentt. 12 novembre 2020, causa C-42/19).

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nei suoi documenti di prassi ha sempre sostenuto che l’attività della società “veicolo” volta all’acquisizione della “target”, se non accompagnata da una interferenza nella gestione anche tramite l’effettuazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici a titolo onero, sarebbe tale da escluderla quale soggetto passivo dell’imposta con conseguente indetraibilità dell’IVA assolta sui propri acquisti di beni e servizi.

La nota quindi mira ad affermare il principio di neutralità legato al meccanismo di funzionamento dell’imposta che le attività preparatorie sono di per se già attività economiche e rilevanti per il diritto alla detrazione.

Inoltre tale conclusione appare per altro coerente anche con il principio di neutralità della forma giuridica essendo l’operazione di MLBO sostanzialmente comparabile con l’operazione in cui una società neocostituita intenda acquistare l’azienda della target al fine di proseguirne l’attività, ed è pacifico che, in una “situazione siffatta, il diritto alla detrazione dell’IVA andrebbe riconosciuto alla società acquirente nella misura in cui gli elementi dell’attivo acquisiti siano utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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