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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Bonus pubblicità: domande per il 2017 a partire dal 22 settembre.

NEWS Posted on Thu, July 26, 2018 16:40:57

POST 378

Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 24 luglio il decreto attuativo del Bonus
Pubblicità.

Il bonus consiste in un credito d’imposta spettante a tutti coloro
che hanno effettuato investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani,
periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nel 2017 e nel
2018.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Bonus
Pubblicità
è diventato operativo a tutti gli effetti. Possono usufruire
di questo bonus coloro che hanno effettuato investimenti pubblicitari dal 1°
gennaio 2018 e coloro che hanno effettuato investimenti a partire dal 24 maggio
e fino alla fine del 2017.

I soggetti che possono fare richiesta del Bonus sono:


imprese e Lavoratori autonomi
(indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e
dal regime contabile adottato);


enti non commerciali.

Per poter beneficiare di questa agevolazione bisogna
rispettare due condizioni fondamentali, ossia:


incremento complessivo degli investimenti
pubblicitari di almeno dell’1% degli investimenti effettuati nell’anno
precedente;


incremento degli investimenti pubblicitari sul
singolo mezzo di informazione.

Il valore del credito d’imposta sarà pari al 75% del valore
dell’investimento effettuato. Nel caso in cui si tratti di una micro-impresa o
PMI oppure di una start-up innovativa la percentuale di rimborso potrà salire
al 90% (l’estensione della percentuale al 90% è ancora in fase di approvazione
da parte dell’UE).

Sono ammissibili al credito d’imposta tutti gli investimenti
effettuati per gli acquisti di spazi pubblicitari, inserzioni commerciali su
riviste, testate online, emittenti televisive e radiofoniche. Sono esclusi dal
bonus tutti gli investimenti effettuati per l’acquisto di televendite e altri
servizi speciali. Si ricorda che sono considerati ammissibili solo gli
investimenti effettuati per l’acquisto di spazi pubblicitari su testate giornalistica
iscritta al Tribunale o al ROC.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti
incrementali
(almeno dell’1%) rispetto all’anno precedente sulla
stessa tipologia di testate ed effettuati a partire:


dal primo gennaio 2018 (il termine di paragone
per calcolare la quota incrementale è il 2017),


dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 (devono
superare dell’1% quelli effettuati sugli stessi mezzi di informazione dal 24
giugno al 31 dicembre 2016) ma, in quest’ultimo caso, vale solo per la stampa
quotidiana e periodica, anche online (sono escluse le pubblicità su radio e televisioni
che potranno essere agevolabili solo dal prossimo anno).

Per richiedere il bonus pubblicità, sarà
necessario presentare domanda in via telematica a partire dal
22 settembre 2018 ed entro il termine ultimo del 22 ottobre.

All’interno della richiesta bisognerà inserire
obbligatoriamente i seguenti dati:


spesa complessiva degli investimenti effettuati
o da effettuare durante l’anno solare;


costi sostenuti per la pubblicità negli anni
precedenti sugli stessi mezzi di comunicazione;


importo del credito d’imposta richiesto per
ciascuno dei media;


quota incrementale dell’investimento effettuato
negli anni precedenti.

Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato
esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

Si ricorda, inoltre, che l’importo percepito potrà essere
inferiore a quello richiesto in quanto l’ammontare dei crediti complessivi
richiesti potrebbe essere superiore alla dotazione finanziaria e in questo caso
si andrà a riparto.

Le domande per l’annualità 2017 potranno essere presentate a
partire dal 22 settembre e fino al 22 ottobre mentre dal prossimo anno le
richieste dovranno essere presentate nel mese di marzo con temine ultimo il 31
marzo 2019.

Villani & Partners



DL Dignità: in attesa del nuovo decreto del MEF stop al redditometro dal 2016.

NEWS Posted on Fri, July 20, 2018 08:57:40

POST 377

L’articolo 10 del DL n. 87 del
12 luglio 2018 (cd. Decreto Dignità) introduce alcune novità in materia di cd. “redditometro”
ovvero quello strumento presuntivo induttivo di capacità contributiva previsto
dall’articolo 38 comma 5 del DPR 600/1973.

La novità normativa prevede
ora che per l’emanazione del decreto attuativo biennale da parte del MEF
dovranno essere preventivamente sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente
rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di
ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa
e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Viene
inoltre espressamente abrogato il Decreto del MEF del 16 settembre 2015,
l’ultimo emanato in materia di redditometro ed applicabile dal periodo di
imposta 2011. Detta abrogazione coinvolgerà però soltanto i controlli
effettuati sui redditi 2016 e successivi.

Il
terzo comma dell’articolo 10 in commento precisa infatti che restano validi
eventuali inviti notificati ai contribuenti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell’accertamento per i periodi fino al 31 dicembre 2015 e
comunque non si potrà far luogo al rimborso delle somme già pagate.

In
altre parole la nuova previsione sospende, al momento, i controlli effettuati attraverso
il “redditometro” fino a quando non verrà emanato il nuovo decreto del MEF.

Resta
invece immutata la possibilità per l’Agenzia
delle Entrate di svolgere accertamenti sintetici sulla base delle spese
sostenute dal contribuente
in un determinato periodo di imposta ove risultino
superiori rispetto al reddito dichiarato.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Con la “Branch Exemption” la stabile organizzazione estera non paga le tasse in Italia.

NEWS Posted on Thu, July 19, 2018 11:24:12

POST 376

Il
nuovo articolo 168-ter del TUIR, come introdotto dall’articolo 14 del Decreto
Crescita ed Internazionalizzazione D.Lgs 147/2015, ha istituito un nuovo regime
opzionale, c.d. “branch exemption”,
il quale prevede una nuova modalità di tassazione dei redditi esteri prodotti
attraverso le Stabili Organizzazioni (S.O.). Tale normativa è stata infine
integrata dalle disposizioni attuative contenute nel provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165138/2017 dello scorso 28 agosto
2017.

Attraverso
l’esercizio di questa nuova opzione una società italiana potrà esentare dalla base imponibile nazionale, il reddito derivante
dalla propria stabile organizzazione estera, potendo così scontare le imposte
direttamente nel paese dove è situata la S.O. senza dover “passare” per il
meccanismo del credito di imposta riconosciuto dal nostro ordinamento.

Tuttavia
se l’opzione per la “branch exemption
tende ad equiparare la convenienza in termini fiscali tra la scelta di operare
all’estero attraverso una controllata diretta ovvero per il tramite di una S.O.
sono diverse le condizioni che la nuova normativa impone come conseguenza
all’esercizio dell’opzione.

L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione
per la “branch exemptionè irrevocabile
.

L’opzione
per il regime di esenzione va necessariamente comunicata in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per
le S.O. di nuova “costituzione” la scelta per il regime di esenzione deve essere
comunicata subito, ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi riferita al periodo di imposta in cui è stata costituita la branch (Unico 2018 per le branch costituite nel corso del 2017).

Invece
per le S.O. preesistenti all’entrata in vigore della nuova normativa, ovvero
già esistenti al 7 ottobre 2015, l’esercizio dell’opzione dovrà essere
effettuato al massimo nella dichiarazione relativa al secondo periodo di
imposta successivo a quello in corso a tale data con effetto a partire dal
medesimo periodo di imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei
redditi.

L’opzione
inoltre riguarda tutte le branch.

Per tale regime infatti vige il principio dell’all-in
all-out
. Le branch costituite successivamente all’esercizio dell’opzione
saranno automaticamente attratte al regime di esenzione senza bisogno di
specifica comunicazione.

Se
invece non si opta per il regime della “branch
exemption
” questo potrà comunque essere attivato anche successivamente ma
solo nel caso venga costituita una nuova branch.

STABILI ORGANIZZAZIONI IN
PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA

Alle
stabili organizzazioni stabilite in Paesi a cd. “fiscalità privilegiata” non sarà possibile applicare l’opzione di
esenzione ma il reddito prodotto da tali
branch
sarà assoggettato a tassazione in via separata per trasparenza in
quanto dovrà essere applicato il regime dalla cd. “CFC rule” di cui all’articolo 167 del TUIR.

La
tassazione per trasparenza potrà quindi essere applicata qualora la branch sia localizzata in uno Stato con
un regime fiscale privilegiato (50% in meno rispetto alla tassazione italiana),
oppure in uno Stato diverso da quelli a fiscalità privilegiata e sia
assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui
sarebbe stata soggetta ove residente in Italia, e abbia allo stesso tempo
conseguito proventi derivanti per più del 50% da passive income (tipicamente redditi da partecipazioni o roylaties).

Il regime della “branch exemption”, però, torna applicabile laddove ricorrano le
seguenti “esimenti”:

§ per
le S.O. localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, si fornisce
la prova che le stesse svolgono, come attività principale, un’effettiva
attività industriale o commerciale;

§ per
le S.O. localizzate in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità
privilegiata ma per le quali sussistano le condizioni predette, si fornisce la
prova che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Dignità – Novità in tema di risoluzione dei rapporti di lavoro.

NEWS Posted on Mon, July 16, 2018 19:03:03

POST 375

Il “Decreto
Dignità” è in vigore dal 14/07/2018.

Qui di
seguito un breve commento sulle novità in tema di risoluzione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato.

Ricordiamo
che il Jobs Act prevede che, esclusivamente per gli assunti a partire dal 7
marzo 2015, nel caso in cui il licenziamento sia giudicato illegittimo il
datore debba riconoscere una indennità pari a due mensilità per ogni anno di
lavoro con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro.

Questa
disciplina vale per i datori con più di 15 dipendenti mentre per quelli che
occupano fino a 15 dipendenti è prevista un’ indennità pari ad 1 mensilità, con un minimo di 2 mensilità
ed un massimo di 6.

Ora, con il
Decreto Dignità, per le imprese dimensionate oltre le quindici unità, l’indennità
può arrivare fino a trentasei mensilità partendo da una base di sei mentre per
le imprese al di sotto della soglia dei 15 dipendenti rimane fermo il tetto
massimo delle sei mensilità e la base di partenza viene innalzata a tre.

Dr.
Alessandro Nodari
Consulente
del lavoro



Decreto Dignità – Nuova versione “bollinata” ed ulteriori modifiche al lavoro a termine.

NEWS Posted on Fri, July 13, 2018 13:05:12

POST 374

Il Decreto
Dignità ha “finalmente” ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello
Stato ed è stato firmato dal Capo dello Stato e ora manca solamente la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto al
testo iniziale è previsto che non sarà più necessario indicare la causale nei
contratti di lavoro stagionale mentre tale incombenza rimane per i “normali”
contratti a termine una volta decorsi i primi 12 mesi di attività.

In sintesi
il “nuovo” contratto a termine:


durerà al massimo 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi);


sarà prorogabile al massimo 4 volte (dalle attuali 5);


è liberamente prorogabile nei primi 12 mesi e, successivamente, solo
in presenza di eventi temporanei e oggettivi estranei all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri
lavoratori ovvero per incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria eccezion fatta per i contratti
stagionali che sono liberamente prorogabili per l’intera durata;


sconta l’aumento di 0,5 punti percentuali di contribuzione INPS in
occasione di ciascun rinnovo aumentare gli importi dovuti a titolo di (oggi il
contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine è pari all’1,4%
mentre con il nuovo decreto potrà arrivare al 3,4%).

Della
relazione tecnica che accompagna questa nuova versione “bollinata” emerge che questa
stretta sui contratti a termine genererà maggiori oneri per lo Stato per
complessivi 220 milioni di euro tra 2018 e 2020, che sale oltre 700 milioni al
2027 tutti dovuti, evidentemente, a maggiore spesa per Naspi mentre non si fa
riferimento alcuno alla possibilità che accelerino le trasformazioni dei tempi
determinati in contratti stabili, che dovrebbe esser la vera ricaduta positiva
sul mercato del lavoro dalla stretta alla precarietà.

Raffaella Casellato – Alessandro Nodari
Consulenti del Lavoro



Verifiche fiscali: diritti e garanzie del contribuente.

NEWS Posted on Wed, July 11, 2018 12:43:50

POST 373

E’ risaputo che in tema di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dello statuto dei diritti del
contribuente, “dopo il rilascio della
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi
di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni
e richieste che sono valutate dagli uffici impositori
” (L. n. 212 del 2000,
art. 12, comma 7). Ci si chiede quale sia l’estensione precettiva di tale disposizione,
con particolare riferimento al caso in cui l’Agenzia delle Entrate ometta di
esaminare le “osservazioni e richieste” presentate dalla parte.

Con l’ordinanza 2/7/2018, n. 17210, la
Corte di Cassazione risponde che l’Ufficio finanziario ha “l’obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur
senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo
”. Ciò significa
che l’Ufficio è tenuto a dichiarare, nell’atto di accertamento, di aver preso
visione della memoria del contribuente, senza necessariamente dover prendere
posizione sulle deduzioni scritte. Non è richiesta, secondo l’ordinanza in
commento, una specifica motivazione di replica da parte dell’Ufficio, ma occorre
(quanto meno) che risulti l’avvenuto esame delle memorie difensive. In
mancanza, l’avviso di accertamento è nullo per violazione di un preciso obbligo
di legge gravante sull’Amministrazione finanziaria.

La soluzione data dalla Corte, anche se
corretta riguardo ad un caso-limite di cattiva amministrazione da parte dell’Agenzia
delle Entrate, è criticabile laddove, relegando il principio del
contraddittorio preventivo ad un esercizio puramente teorico a danno di colui che
anticipa le proprie difese senza contropartita adeguata, conferma che il fisco
non ha l’obbligo di esplicitare la valutazione delle osservazioni del
contribuente nell’atto impositivo. Una lettura dello statuto sul punto
maggiormente garantista sarebbe non solo auspicabile, ma risulterebbe altresì più
rispettosa (nei fatti) del “principio di
cooperazione tra amministrazione e contribuente
”, declamato in apertura
della disposizione in commento (art. 12, comma settimo, Legge 27/7/2000, n.
212).

Avv. Claudio Tiberti



Turismo: le opportunità per le imprese venete.

NEWS Posted on Sat, July 07, 2018 10:30:50

POST 372

Per il 2018 la Regione Veneto ha
annunciato che verranno messi a disposizione degli imprenditori del settore
ricettivo importanti strumenti per il proprio riposizionamento competitivo.

Secondo quanto programmato dalla Regione,
sono previsti in uscita nel secondo semestre del 2018 due
interessanti bandi dell’azione “Competitività dei sistemi produttivi
rivolti alle imprese turistiche, sia già avviate che startup:

·
Attivazione
di imprese anche complementari al settore turistico tradizionale (secondo e
ultimo bando);

·
Investimenti
innovativi nel sistema ricettivo turistico (secondo bando, l’ultimo è in
previsione per il 2019).

Non ci sono ancora informazioni precise
sugli interventi e sulle spese ammissibili, ma è probabile che vangano
confermati i criteri già richiesti nei bandi precedentemente chiusi, di seguito
una breve sintesi delle caratteristiche dei bandi in uscita
.

BANDO “INVESTIMENTI INNOVATIVI NEL SISTEMA
RICETTIVO TURISTICO” (IMPRESE GIÀ AVVIATE)

La Regione Veneto ha stanziato 6 milioni
di euro per promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo
turistico
che favoriscano l’innovazione e la differenziazione
dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o
della destinazione turistica in cui opera la struttura
ricettiva, in modo da consentire nel complesso la rigenerazione e il
riposizionamento dell’impresa.

Soggetti ammissibili

·
Strutture
ricettive alberghiere
(alberghi
o hotel, villaggio-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi);

·
Strutture
ricettive all’aperto
(villaggi
turistici, campeggi);

·
Strutture
ricettive complementari
(alloggi
turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed
& breakfast).

Tali soggetti devono essere regolarmente
iscritti nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio.

Spese ammissibili

·
Opere
edili/murarie e di impiantistica;

·
Strumenti
tecnologici (anche dotazioni informatiche hardware e software);

·
Progettazione,
collaudo e direzioni lavori;

·
Attrezzature,
macchinari e arredi;

·
Spese
connesse all’ottenimento di certificazioni di qualità, sicurezza, ambientali o
energetiche;

·
Spese
relative alla fidejussione bancaria in caso di erogazione del sostegno tramite
anticipo;

·
Diritti
di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto pari al 30%
della spesa ammessa
effettivamente sostenuta e pagata
per la realizzazione del progetto, in caso del regime di aiuti de
minimis
(con aiuto massimo di € 200.000). In caso di regime di aiuti
compatibili con il mercato interno, il contributo è pari al 20% per le micro e
piccole imprese, e al 10% per le medie imprese.

Per tutti i dettagli e
la modalità di presentazione delle domande si attende la pubblicazione del
bando prevista entro fine luglio.

BANDO “ATTIVAZIONE DI IMPRESE ANCHE
COMPLEMENTARI AL SETTORE TURISTICO TRADIZIONALE” (STARTUP)

La finalità del bando è quella di
promuovere e sostenere l’attivazione di nuove imprese, anche
complementari al settore turistico tradizionale
, per la realizzazione
di prodotti turistici nuovi rispetto al contesto, intendendo
con ciò l’adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si vuole
promuovere rispetto al problema individuato. Si farà particolare riferimento
alla costruzione dell’offerta del cicloturismo e del turismo
enogastronomico
, ma saranno considerati anche segmenti turistici
innovativi.

Soggetti ammissibili

·
PMI
iscritte al Registro delle Imprese da non più di 12 mesi antecedenti alla data
di apertura dei termini per la presentazione della domanda;

·
Professionisti
la cui attività non sia iniziata più di 12 mesi dalla data di apertura dei
termini per la presentazione della domanda.

Spese ammissibili

·
Acquisto
di beni e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto
turistico
;

·
Interventi
edilizi;

·
consulenza
e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’impresa;

·
Promozione
e commercializzazione;

·
Fedeiussione
fornita da una banca o altri istituti finanziari;

·
Spese
di costituzione della società.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto pari al 50% della
spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del
progetto.

A cura di Villani & Partner



Il Consiglio dei Ministri ha approvato “Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

NEWS Posted on Tue, July 03, 2018 11:56:21

POST 371

Il Consiglio dei
Ministri ha approvato ieri un Decreto Legge denominato “Misure urgenti
per la dignità dei lavoratori e delle imprese
“.

Secondo quanto riportato
nel sito del Governo “il provvedimento mira, in particolare:

·
a limitare l’utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo
indeterminato
. Si riduce in tal modo il lavoro precario, riservando la
contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di
lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera
stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata
comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale
rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze
temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire
dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a
24 mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme
contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo
addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a
tempo determinato, anche in somministrazione;

·
a salvaguardare i livelli
occupazionali e contrastare la delocalizzazione
delle aziende che
abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le
proprie attività economiche in Italia;

·
a contrastare il grave fenomeno
della ludopatia
, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite
in denaro;

·
a introdurre misure in materia di semplificazione
fiscale
, attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto
“redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa, il rinvio della
prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute
(cosiddetto “spesometro”), nonché l’abolizione dello split payment per
le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai
professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo
di imposta o a titolo di acconto. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che
il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità
contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i
controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre,
si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un
nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori. Con specifico riferimento alle
comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018,
infine, si interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi
telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché
entro il secondo mese successivo al trimestre”.

Il provvedimento è in corso di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Diego CAVALIERE
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



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