Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Milleproroghe. Sospensione ammortamenti.

Uncategorised Posted on Sat, March 11, 2023 10:14:28

POST 66/2023

Il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022, convertito in legge lo scorso 24 febbraio) ha modificato l’art. 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, confermando la riproposizione della possibilità di sospendere l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche per il bilancio d’esercizio 2023 a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2022.

Si ricorda che in caso di sospensione degli ammortamenti, bisogna darne apposita informazione e motivazione in nota integrativa e vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Sostegno alle Imprese Agricole colpite da siccità.

Uncategorised Posted on Fri, March 10, 2023 10:57:43

POST 65/2023

Il Decreto Milleproghe (DL 198/2022 convertito nella Legge n.14 del 24 febbraio 2023 ed entrato in vigore in data 28 febbraio 2023) con l’Art. 15 comma 3-bis ha modificato l’art.13 DL 115/2022 portandolo al seguente dato testuale:

Le Imprese Agricole di cui all’Art. 2135 c.c., comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalle Province di Trento e Bolzano, che:

  • hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi dal mese di maggio 2022;
  • al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura assicurativa del rischio siccità;

possono accedere alle “agevolazioni” di cui all’art. 5, D.Lgs n. 102/2004, tra cui:

  • contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dai Regolamenti UE in materia di Aiuti di Stato;
  • prestiti a tassi agevolati, ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo;
  • proroga delle operazioni di credito agrario;
  • agevolazioni previdenziali.

In sede di conversione, il Legislatore ha esteso da 45 a 60 giorni, il termine di presentazione della domanda per accedere ai predetti interventi.

Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale che individua le zone interessate.

Le domande per accedere agli interventi vanno presentate presso le competenti Autorità Regionali.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Ulteriore sospensione dei termini per agevolazioni prima casa al 30 ottobre 2023

Uncategorised Posted on Thu, March 09, 2023 20:11:58

POST 64/2023

L’art. 3, comma 10-quinquies, della Legge n. 14/2023 di conversione del DL n.198/2022, c.d. “Milleproroghe”, è nuovamente intervenuto sulla sospensione dei termini per l’applicazione dei benefici prima casa.

L’ultima sospensione era stata disposta dall’art. 3 del D.L. 228/2021 fissando il termine di sospensione al 31 marzo 2022: con la conversione del D.L. 198/2022 i termini sono ulteriormente sospesi per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.

Si ricorda brevemente che i termini oggetto di sospensione sono quelli di cui alla Nota II-bis dell’art.1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati all’agevolazione prima casa riguardanti:

  • 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della prima casa deve traferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
  • 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la prima casa acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessione avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
  • 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova prima casa con le agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle già menzionate agevolazioni.

Anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del soggetto che ha ceduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed ha acquistato un altro immobile prima casa rientra nella sospensione fino al 30 ottobre 2023.

La nuova disposizione, però, fa salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della norma, quindi al 28 febbraio 2023, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, escludendo anche il rimborso di quanto già versato.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Ulteriore proroga per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021

Uncategorised Posted on Thu, March 09, 2023 20:10:10

POST 63/2023

L’art. 3, comma 1, della Legge n. 14/2023 di conversione del DL n.198/2022, c.d. “Milleproroghe”, ha ulteriormente prorogato il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021.

Si ricorderà che il termine iniziale del 30 giugno 2022, termine entro il quale sono da presentare le dichiarazioni IMU relative al 2021, era già stato prorogato al 31 dicembre 2022 dal DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni) ed ora nuovamente prorogato al 30 giugno 2023. Entro la stessa scadenza, inoltre,  dovranno  essere inviate le dichiarazioni relative al  2022.

Si precisa che la proroga riguarda anche la dichiarazione IMU degli enti non commerciali.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Tassa annuale vidimazione libri sociali e registri

Uncategorised Posted on Tue, March 07, 2023 09:04:55

POST 62/2023

Si ricorda che il 16 marzo 2023 scade il termine per il versamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c..

L’obbligo del versamento annuale riguarda tutte le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).

Si precisa che sono obbligati al pagamento anche gli altri  enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. n. 90/E), le società consortili (R.M. n. 411461/90) e le società di capitali in liquidazione ordinaria (C.M. n. 108/96).

L’ammontare della tassa annuale è pari a:

–  euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell’1.1.2023 è inferiore o uguale ad euro 516.456,90;

–  euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell’1.1.2023 supera euro 516.456,90.

Per le società costituite prima del 1.1.2023 il versamento deve essere eseguito mediante delega F24, indicando quale codice tributo “7085” e quale periodo di riferimento l’anno 2023.

Per le società costituite dopo il 1.1.2023 il versamento deve essere effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale.

Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Bonus edilizi: stop e modifiche alla cessione dei crediti fiscali e allo sconto in fattura dopo il 17 febbraio 2023.

Uncategorised Posted on Mon, March 06, 2023 20:06:45

POST 61/2023

Il Decreto Legge 11/2023 entrato in vigore lo scorso 17 febbraio 2023 ha profondamente modificato la normativa vigente in tema di cessione dei crediti e sconto in fattura per gli interventi nel settore edilizia.

Il Decreto prevede infatti che a partire dal 17 febbraio 2023 non sono più consentite le opzioni per “sconto in fattura” o “cessione del credito” derivanti da interventi super bonus o dai bonus ordinari nel settore edilizia di prossima realizzazione.

I crediti derivanti dai suddetti interventi potranno pertanto essere utilizzati dai beneficiari delle detrazioni esclusivamente nella propria dichiarazione dei redditi in compensazione delle imposte dovute e nel limite della propria capienza d’imposta annuale.

Attenzione: le predette limitazioni non si applicano alle opzioni relative alle spese che sono state sostenute e che verranno sostenute in relazione agli interventi in corso o di imminente realizzazione, ovvero gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023 (data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto):

1. se interventi “superbonus”:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi effettuati dai condomìni;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

2. se interventi “diversi dal superbonus”:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;

c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di accesso alla detrazione “super sisma bonus acquisti” (ex art 16 comma 1 septies Dl 63/2013).

Le spese relative a tali interventi, sia già sostenute che da sostenere, possono pertanto essere ancora oggetto di sconto in fattura e di cessione del credito.

Potranno naturalmente essere ancora oggetto di cessione di credito anche i crediti fiscali oggetto di precedenti cessioni e/o già presenti a cassetto fiscale dei contribuenti.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Bonus edilizi: il Decreto Milleproroghe proroga l’invio della comunicazione per la cessione del credito al 31 marzo 2023.

Uncategorised Posted on Thu, March 02, 2023 09:40:28

POST 60/2023

Il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022 convertito nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 ed entrato in vigore in data 28 febbraio 2023) ha previsto la proroga al 31 marzo 2023 – scadenza prima prevista al 16 marzo 2023 – per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione credito o di sconto in fattura relativa alle spese sostenute nell’anno 2022 in relazione agli interventi nel settore edilizia (super bonus e bonus ordinari).

Entro la medesima data dovranno inoltre essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche le comunicazioni relative alla cessione delle rate residue non utilizzate in dichiarazione dei redditi relative alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Segnaliamo che il Decreto Milleproroghe ha inoltre previsto la proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2023 del termine per l’invio della comunicazione dovuta dagli amministratori di condominio all’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei dati delle spese sostenute nell’anno 2022 relative agli interventi effettuati dai condomìni sulle parti comuni degli edifici residenziali.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023. Regolarizzazione delle violazioni formali 

Uncategorised Posted on Tue, February 28, 2023 11:18:01

POST 59/2023

L’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce che le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, si farà riferimento all’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

Più precisamente, la regolarizzazione avviene (i) con il pagamento di tali somme e (ii) con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il provvedimento dell’agenzia delle entrate emanato il 30 gennaio 2023 in attuazione della normativa, prevede che:

(i) il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24; quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui sopra.

La Risoluzione 6 E del 2023 stabilisce i codici tributo e le modalità di compilazione del modello F24, vedi:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988606/RIS_n_6_del_14_02_2023.pdf/410e9c91-6fa2-0b2c-851f-571560ae3dde

(ii) la rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024; qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

La circolare 2/e dell’agenzia delle entrate ha fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle violazioni definibili:

– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; 

– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito; 

– la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode; 

– l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento); 

– l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis; 

– la mancata iscrizione al VIES;

– le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10 del d.lgs. 471/1997);

– l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta); 

– l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; 

– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta); 

– l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; 

– l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto; 

– l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza (sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento); 

– la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

– l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria; 

– l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

– la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati , ovvero l’errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;

– l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c DPR 633/1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione.

Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:

– le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023);

– le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;

– gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990);

– fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia;

– le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990);

– le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un processo verbale di constatazione i termini di decadenza della notifica dell’atto di constatazione o dell’atto di irrogazione sono prorogati di due anni.

Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



« PreviousNext »