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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Novità in materia di equo compenso.

NEWS Posted on Sun, January 07, 2018 11:49:59

POST 314

Il testo definitivo della
legge di bilancio 2018 ha modificato l’art. 19-quaterdecies del D.L. n.
148/2017, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali rese da
tutti i lavoratori autonomi, inclusi quelli senza Ordini o Albi ed esclusi gli
imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori).

Si tratta della
disposizione, di recentissima introduzione, volta a garantire ai lavoratori
autonomi il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti
diversi dai consumatori e dalle piccole e medie imprese (quindi con clienti
c.d. forti, come banche e assicurazioni).

La normativa trova dunque
applicazione esclusivamente nei confronti di clienti grandi imprese (con più di
250 dipendenti ed oltre 40 milioni di fatturato) e di banche ed assicurazioni
quando le convenzioni che disciplinano il rapporto sono unilateralmente
predisposte da dette imprese.

La disposizione approvata
interviene su più punti sulla disciplina dell’equo compenso apportando alcune
significative modifiche.

In primo luogo il
legislatore ha previsto un più stretto rapporto dell’equo compenso con i
parametri tariffari previsti, per gli avvocati, dal DM Giustizia e per gli
altri professionisti dai decreti dei ministeri vigilanti.

In secondo luogo è stata
inserita la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di
clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di
specifica trattativa e approvazione tra il cliente ed il professionista. Tra le
varie clausole riportiamo di seguito quelle maggiormente significative:

a)
la riserva al cliente
della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b)
l’attribuzione al cliente
della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi
essenziali del contratto;

c)
l’attribuzione al cliente
della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve
eseguire a titolo gratuito;

d)
la previsione di termini
di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del
cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il legislatore ha infine
eliminato la disposizione che attualmente prevede che l’azione volta a far
valere la nullità delle clausole vessatorie possa essere esercitata entro 24
mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull’equo
compenso. Conseguentemente trovano ora applicazione le regole ordinarie che
prevedono l’imprescrittibilità delle azioni volte a far valere la nullità di
clausole contrattuali.

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Cessione della partecipazione a seguito di conferimento d’azienda a registro fisso.

NEWS Posted on Fri, January 05, 2018 10:47:30

POST 313

La legge di Bilancio 2018 apporta
un’importante modifica in materia di applicazione di imposta di registro su “atti
collegati” riscrivendo in parte l’articolo 20 del TUR (Testo Unico dell’imposta
di Registro).

Attraverso la novella,
contenuta nel comma 87 della Legge 205/2017, viene scritta la parola fine alla
discussa linea giurisprudenziale che riteneva di tassare con aliquota
proporzionale gli atti concatenati di conferimento di azienda e cessione delle
partecipazioni.

Dal punto di vista reddituale si
ricorda che questo tipo di operazioni non rientrano nel novero delle operazioni
cd “abusive” ex articolo 10 bis dello
Statuto dei Diritti del Contribuente
in quanto tale condotta viene espressamente consentita dall’articolo 176 del
TUIR il quale, al suo comma 3, prevede che non debba considerarsi abuso del
diritto il conferimento dell’azienda in continuità dei valori fiscali e la
successiva cessione della partecipazione.

Se quindi dal punto di vista
reddituale non potevano esserci dubbi interpretativi nel ritenere non abusiva
tale condotta negli ultimi anni si era sviluppato un filone giurisprudenziale
secondo cui, in base all’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro,
si riteneva che le due operazioni concatenate andassero assoggettate non già
all’imposta fissa di registro prevista dalla legge per lo specifico atto, ma a
quella proporzionale (9% immobili e 3% altri beni) stabilita per le cessioni di
azienda.

Attraverso
il predetto intervento normativo viene quindi previsto espressamente che la
tassazione del registro venga effettuata secondo la intrinseca natura e gli
effetti giuridici del singolo atto registrato sulla base
degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali
e dagli atti ad esso collegati.

Pertanto, a partire dal 1°
gennaio 2018, gli atti di conferimento d’azienda seguiti da cessione delle
partecipazioni potranno essere effettuati in totale sicurezza con riferimento
all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa senza che tale
impostazione possa essere disconosciuta dal fisco.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Proroga alla riforma del sistema di remunerazione della Farmacia.

NEWS Posted on Tue, January 02, 2018 11:28:11

POST 312

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – meglio nota come “Legge di bilancio 2018”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62, quest’anno funge anche da “Legge Milleproroghe”, a causa del previsto scioglimento delle Camere disposto dal Presidente Sergio Mattarella per fine legislatura.

Tra le diverse proroghe disposte anche quest’anno in extremis dal Governo, interessa alla Farmacia soprattutto quella contenuta al comma 1141, art.1, che rinvia di un anno, ovvero al 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera del farmaco.

L’attuale sistema di remunerazione, caratterizzato dal riconoscimento all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale stabilita per Legge del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, è ormai del tutto incapace di remunerare adeguatamente il Canale e soprattutto le Farmacie e i Grossisti dell’attività svolta e degli investimenti sostenuti.

Del resto l’attuale sistema di remunerazione è stato definito in un’epoca in cui i prezzi dei farmaci erano quantomeno costanti, se non addirittura crescenti, riuscendo quindi a garantire margini appropriati.

Oggi il mercato del farmaco distribuito attraverso il Canale Farmacia, si caratterizza invece, da un lato, per la progressiva riduzione dei prezzi a causa della “genericazione delle vendite” e, dall’altro, per l’incremento degli sconti e delle trattenute praticati dal Servizio sanitario nazionale.

Il fenomeno, del resto comune a molti altri Paesi, qualora non affrontato attraverso la decisa revisione del modello, è destinato a pregiudicare la sostenibilità dell’intera filiera distributiva e quindi -in ultima- la stessa tutela della salute pubblica.

Proprio per ciò, ancora nel 2010, la questione è stata sollevata dal Governo (all’epoca guidato da Berlusconi), che con il DL 78/2010 ha disposto l’avvio di un confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica.

L’invito del Governo cadde purtroppo nel nulla al punto che due anni dopo, stante l’urgenza e la drammaticità della situazione, il nuovo Governo Monti ha stabilito che:

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco fosse sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa;
  2. In caso di mancato accordo tra tutti gli attori coinvolti, onde garantire comunque il rispetto del suddetto termine, il Governo avrebbe provveduto direttamente e autonomamente, con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Purtroppo la storia è nota: non solo non è stato trovato alcun accordo tra le associazioni di categoria, invero solo timidamente ricercato nell’autunno del 2012, ma neppure i deboli Governi di questi anni sono stati in grado di imporre per decreto la necessaria riforma.

Ecco allora il balletto delle proroghe: il 1° gennaio 2013 è stato dapprima ottimisticamente rinviato al 30 giugno 2013, per poi slittare al 1° gennaio 2014, poi al 1° gennaio 2015, poi al 1° gennaio 2016, poi al 1° gennaio 2017, poi al 1° gennaio 2018 ed ora al 1° gennaio 2019. Con questa, siamo così arrivati alla settima proroga.

Decisamente troppo, considerato che a finanziare quest’inerzia sono stati soprattutto i farmacisti, che in questi anni hanno assistito al crollo degli utili derivanti dal fatturato mutualistico, ovvero da quello che dovrebbe rappresentare il core business della loro attività.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di bilancio 2018: alcune novità per la Farmacia.

NEWS Posted on Sat, December 30, 2017 16:21:53

POST 311

Tra le varie disposizioni contenute nella Legge di bilancio, meritano un richiamo due importanti norme che riguardano la Farmacia, sebbene più rivolte alla farmacia del futuro che a quella di oggi.

Innanzitutto si segnala un intervento a favore dell’Enpaf, considerato che, a seguito dell’approvazione della Legge sulla concorrenza e quindi della possibilità anche per i “non-farmacisti” (ovvero di soggetti non iscritti all’Istituto previdenziale di categoria) di essere soci di società titolari di farmacia, avrebbe subito una pericolosa riduzione delle proprie entrate.

La Legge di bilancio 2018 è quindi intervenuta prevedendo che le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, qualora i soci “non-farmacisti” abbiano la maggioranza del capitale sociale, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo netto iva. Il contributo dovrà essere corrisposto entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento ai valori di fatturato dell’anno precedente.

Un’altra importante disposizione riguarda la “Farmacia dei servizi” che, come noto, stenta a decollare a causa della ridotta, se non assente, convenienza economica per la farmacia: costretta a sostenere elevati costi a fronte di ricavi spesso contenuti o irrisori.

Nella Legge di bilancio è previsto l’avvio in forma sperimentale della remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

La sperimentazione riguarderà complessivamente nove Regioni, con popolazione residente superiore ai due milioni, distribuite lungo tutto il territorio nazionale, di cui tre verranno selezionate dal Min. della Salute (di concerto col MEF e la Conferenza Stato-Regioni) già nel 2018, altre tre nel 2019 e infine ulteriori tre nel 2020.

L’importo stanziato per la sperimentazione è pari ad euro 6 milioni il primo anno, 12 milioni il secondo e 18 milioni l’ultimo.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Dividendi Black List più “leggeri” se l’attività della partecipata è effettiva.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:50:28

POST 310

La Legge di Bilancio 2018,
approvata in via definitiva lo scorso 23 dicembre 2017, introduce alcune
interessanti novità in tema di dividendi così detti “black list ovvero quegli
utili distribuiti a soggetti residenti da parte di società localizzate in paesi
a fiscalità privilegiata secondo i criteri individuati nell’articolo 167 comma
4 del TUIR.

Da un lato infatti i commi
1007 e 1008 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018 stabiliscono che non
sono da considerarsi “utili black list
quegli utili percepiti da soggetti residenti (sia persone fisiche che società)
provenienti da una società che al momento della distribuzione è localizzata in
uno stato a fiscalità privilegiata ma che risultano essere stati prodotti in periodi
antecedenti nei quali la società estera era considerata “white list”.

La distribuzione di detti
utili, viene precisato, seguirà poi un criterio “FIFO” per cui si considereranno
distribuiti prioritariamente gli utili “white
list”
.

In tal modo gli utili
risulteranno imponibili per il solo 5% se distribuiti a società di capitali italiane
mentre per le persone fisiche concorreranno alla formazione del reddito secondo
le ordinarie regole fissate dall’articolo 47 comma 1 del TUIR.

Viene così superata
l’interpretazione, a dir poco penalizzante, fornita dall’Agenzia delle Entrate
con circolare n .35/E del 2016 secondo cui per stabilire la provenienza (o meno)
degli utili da un paradiso fiscale assumesse rilevanza il criterio vigente al
momento della loro percezione.

In ultimo al comma 1009
dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 viene previsto che per i soli
soggetti IRES gli eventuali dividendi percepiti da società partecipate
residenti in paesi a fiscalità privilegiata saranno imponibili esclusivamente
per il 50% del loro ammontare e sulle somme ricevute spetterà il credito di
imposta per le tasse già versate all’estero secondo i criteri dettati
dall’articolo 165 del TUIR.

Condizione per applicare la
nuova previsione è che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR, che la
società partecipata eserciti nel paese di residenza una effettiva attività
industriale o commerciale.

Si ricorda che in precedenza
il dettato normativo dell’articolo 89 del TUIR prevedeva che detti utili
fossero, in via generale, imponibili per il loro intero ammontare.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Dividendi e capital gain: nuovo trattamento fiscale.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:36:37

POST 309

Fra le novità contenute nel disegno di legge di bilancio 2018, particolare
attenzione deve essere posta alla modifica dei criteri di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone
fisiche che detengono partecipazioni qualificate e dei capital gain conseguiti per effetto
delle vendite delle predette partecipazioni detenute sempre dalle persone
fisiche.

L’intento del legislatore è infatti quello di uniformare la tassazione dei
dividendi e dei capital gain a quella prevista per le partecipazioni non
qualificate
che ad oggi scontano un’imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare dei dividendi e
delle plusvalenze realizzate.

Dividendi

La norma transitoria contenuta nel comma 1006 della legge
di bilancio 2018 (c.d. regime
transitorio)
prevede che alle distribuzioni di utili prodotti fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e “deliberate” dal 1 gennaio 2018
al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le precedenti regole, ovvero:

– tassati per il 40% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 47 del
TUIR);

– tassati per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Dm 2 aprile
2008);

– tassati per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016 (Dm 26 maggio 2017).

In sostanza, il nuovo regime transitorio prevede che gli
utili prodotti fino al 2017- se distribuiti tra il 2018 ed il 2022 – non
sconteranno la nuova tassazione del 26% e saranno assoggettati al regime
previgente di inclusione parziale nell’imponibile IRPEF (sempre più favorevole
di quello nuovo introdotto dalla legge di bilancio, anche nel caso in cui si applichi
l’aliquota marginale IRPEF massima).

Diversamente, la disciplina transitoria non si applica in
relazione agli utili percepiti dal 1 gennaio 2018 ma la cui “delibera” è
intervenuta entro il 31 dicembre 2017. In questo caso sarà applicato il nuovo
regime e pertanto i dividendi percepiti saranno soggetti all’imposta
sostitutiva del 26%.

Capital gain

A partire dal 1 gennaio 2019 la tassazione dei capital gain viene
uniformata a quella prevista per le partecipazioni non qualificate che
ad oggi scontano un’imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare della plusvalenza realizzata. Questa importante
novità è collegata con altre due disposizioni, ovvero:

– dal 1 gennaio 2018 la percentuale di imponibilità delle plusvalenze
qualificate si è innalzata al 58,14%
(dal 49,72%);

– la possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni possedute
alla data del 1 gennaio 2018 (normativa prorogata dal disegno di legge di
bilancio 2018).

Nonostante il sistema di tassazione di questi redditi sarà più semplice a
partire dal 2019, ad oggi saranno necessarie ulteriori analisi di convenienza
economica per coloro che nel frattempo desiderano vendere partecipazioni
qualificate.

Infatti, per tutte le azioni o quote
vendute nel 2018
la plusvalenza sarà tassata (nel periodo in cui si incassa
il corrispettivo) per il 58,14% del
suo ammontare; nel caso in cui l’aliquota IRPEF è quella massima del 43%, la
tassazione sulla plusvalenza sarà pari al 25%
(il 43% di 58,14%).

Tuttavia, chi cede nel 2018 ha sempre la possibilità di affrancare il
valore della partecipazione, applicando l’imposta sostitutiva dell’8%.

Poiché il rapporto tra imposta sostituiva e IRPEF ordinaria è nel caso
massimo pari a 8/25, ne consegue che ci sarà la convenienza ad affrancare ogni
volta che la plusvalenza supera gli 8/25 (cioè il 32%) del valore complessivo
della quota che si vuole cedere nell’anno.

Se invece le azioni o quote vengono
vendute a partire dal 2019
, la plusvalenza viene assoggettata all’imposta
sostitutiva del 26%.

Chi ha la prospettiva di cedere in questo anno, può affrancare il valore
della partecipazione entro il 30 giugno 2018. In questo caso il rapporto tra
imposte sostitutive è di 8/26, con la conseguenza che la convenienza
all’affrancamento scatta ogni volta che la plusvalenza supera questa soglia
(pari a circa il 31%).

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Schede carburante in soffitta dal 1° luglio 2018.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:28:46

POST 308

Come già
indicato in un precedente post, l’obbligo di fatturazione elettronica, che per
la maggior parte dei soggetti passivi d’imposta decorre dal 1° gennaio 2019,
viene anticipato di sei mesi per alcune operazioni; in particolare è previsto
che per le “cessioni di benzina o di
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
” esso
decorra dal 1° luglio 2018. Per effetto di ciò, la scheda carburante verrà
soppressa e sostituita dalla fattura elettronica a partire da tale data.

Altra novità
introdotta dalla la legge di stabilità, sempre con decorrenza dal 1° luglio
2018, riguarda la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e la
detraibilità ai fini l’iva degli acquisti di carburanti per autotrazione. Viene
infatti stabilito per poter dedurre il costo e detrarre l’iva sarà necessario
procedere al pagamento del rifornimento tramite uno strumento elettronico di
pagamento emesso da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione
ex art. 7, sesto comma, DPR 605/73 o tramite altro strumento che verrà
individuato attraverso apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrare.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Iva addebitata per errore: nuovo regime sanzionatorio.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:26:50

POST 307

Può accadere che il proprio fornitore esponga in fattura un’iva superiore a
quella che andrebbe correttamente indicata, per esempio perché viene applicata
un’aliquota superiore a quella corretta ovvero l’operazione è esente anziché
imponibile.

In tali situazione il cliente soggetto passivo d’imposta non può ignorare
l’errore e portarsi in detrazione l’imposta. Tuttavia, in buona fede, potrebbe accedere
che la fattura venga considerata corretta e l’imposta detratta. In caso di
verifica le conseguenze per il cessionario/committente non sono irrilevanti, in
quanto il diritto alla detrazione viene negato (l’imposta indebitamente
detratta deve essere restituita) e si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta; inoltre – come
normalmente accade – se l’operazione confluisce in dichiarazione, si è di
fronte all’ulteriore violazione di infedele dichiarazione.

La legge di bilancio, approvata
definitivamente dal Senato lo scorso 23 dicembre, interviene su tale
fattispecie prevedendo che il cessionario o committente possa detrarsi l’iva
(quindi non si verificherà l’ipotesi di infedele dichiarazione), ma sarà
assoggettato a una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro; resta ferma, in tutti gli altri casi di
indebita detrazione, la sanzione del 90% (oltre eventualmente all’infedeltà
della dichiarazione).

La norma tuttavia subordina l’applicazione del più favorevole regime
sanzionatorio alla circostanza che l’imposta sia stata “erroneamente assolta
dal cedente o prestatore” ovvero che la fattura sia stata comunque registrata ai fini iva dal cedente o
prestatore e conseguentemente l’imposta sia confluita nella liquidazione di
competenza.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



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