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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Fatturazione elettronica: obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2019.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:23:25

POST 306

La legge di
bilancio 2018 introduce l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019,
di emissione delle fatture in formato elettronico per la generalità delle
operazioni soggette ad IVA, sia nei confronti di soggetti passivi d’imposta
(c.d. operazioni B2B, “business to business”) che nei confronti dei
“consumatori finali” (c.d. operazioni B2C, “business to consumer”).

Le fatture
(elettroniche) per le operazioni B2B dovranno essere trasmesse esclusivamente
mediante il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il formato XML, mentre
nell’ipotesi B2C le fatture non saranno trasmesse direttamente all’acquirente,
bensì messe a disposizione di quest’ultimo mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui
l’operazione sia del tipo B2C, al cliente verrà consegnata/trasmessa solo
una copia elettronica o analogica del documento, ferma restando la
facoltà del consumatore di rinunciare a quest’ultima.

Sono esonerati
da tale obbligo solo i soggetti minori (ex L. 98/2011) e i cd. forfettari (ex
L. 190/2014).

L’obbligo in
questione viene anticipato al 1° luglio 2018 limitatamente alle cessioni di
benzina e gasolio usati come carburanti e alle prestazioni di servizi rese da
subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.

Per le
operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019 verrà meno l’obbligo
di trasmissione dei dati delle fatture (cd. spesometro), mentre rimarrà
immutato quello relativo alle comunicazioni delle liquidazioni iva periodiche.

Nessun obbligo
di fatturazione elettronica interesserà invece le operazioni poste in essere
con soggetti non residenti, non domiciliati o non identificati in Italia; per
esse sarà tuttavia obbligatorio inviare, entro l’ultimo giorno del mese
successivo “a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data
di ricezione del documento comprovante l’operazione” le informazioni
riguardanti le operazioni stesse (sia attive che passive). Rimangono escluse da
tale obbligo le operazioni per le quali è stata emessa/ricevuta la fattura
elettronica.

Nel
caso in cui, ricorrendone l’obbligo, non venga emessa una fattura in formato
elettronico ovvero essa non venga inviata tramite lo SDI, la stessa si
considera come non emessa, con conseguente applicazione di una sanzione che va
dal 90% al 180% dell’imposta corrispondente all’imponibile non correttamente
certificato (sanzione minima euro 500).

Il
cessionario o committente soggetto passivo d’imposta che, ricorrendone i presupposti,
non riceva la fattura nel formato e tramite il canale previsti, per evitare
l’applicazione di sanzioni (dal 100% al 200% dell’imposta non correttamente
certificata, con un minimo euro 250), deve provvedere alla regolarizzazione
sempre tramite il Sistema di Interscambio.

Viene
inoltre introdotta una specifica sanzione per la violazione dell’obbligo di
comunicazione delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti
determinata in euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



La mediazione tributaria passa da ventimila a cinquantamila Euro per gli atti notificati dal 1 gennaio 2018.

NEWS Posted on Thu, December 28, 2017 19:41:09

POST 305

Il legislatore tributario ha modificato
la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’art. 17-bis del D.L.vo 31/12/1992, n. 546, elevando da ventimila a
cinquantamila euro la soglia di valore delle liti per le quali il ricorso del
contribuente a) “produce anche gli
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell’ammontare della pretesa
”; b) “non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni
dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura

di mediazione.

E’ utile ricordare:

a) che la suddetta procedura è
applicabile, oltre agli atti dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione,
anche agli avvisi di classamento degli immobili, nonché ai provvedimenti (nei
limiti di valore di 50.000 euro) emessi da Dogane, Consorzi di bonifica, uffici
giudiziari, Camere di Commercio e Comuni per i tributi locali;

b) che il “valore della controversia”
si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo
del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle
sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della
controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate;

Il nuovo limite di valore della
mediazione tributaria si applica agli atti notificati (per il destinatario) a
decorrere dal 1° gennaio 2018.

Pertanto, se l’atto è notificato a
mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente
successivamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione
tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a
cinquantamila euro, soggiace alla disciplina del reclamo/mediazione. Nel caso
dell’azione di rimborso, invece, occorre tener conto della regola per cui il
ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data
di presentazione della domanda di restituzione. Di conseguenza, la mediazione si
applica anche nei casi in cui -alla data del 1° gennaio 2018- non sia decorso
il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a
rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se
-alla medesima data- tale termine dilatorio risulti già spirato.

Come si legge nella Relazione
illustrativa al decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21/6/2017, n. 96, l’estensione dell’ambito di applicazione della
mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro
risponde alla “necessità di deflazionare il contenzioso tributario presso le
Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione” fino ad un importo ritenuto
congruo per una previa gestione delle liti in sede amministrativa.

Avv. Claudio Tiberti



Aumentati i limiti di fatturato che danno diritto a ridotti “Sconti SSN”.

NEWS Posted on Tue, December 26, 2017 18:37:41

POST 304

Dal primo di gennaio 2018 cresce il numero di farmacie aventi diritto alla riduzione degli sconti passivi a favore del Servizio sanitario nazionale.

Legge 4 dicembre 2017, n.172, all’art. 18-bis –Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale– ha infatti stabilito:

  • Per le farmacie rurali sussidiate il diritto ad applicare lo sconto forfettario di 1,5% (invece degli sconti per fasce di prezzo e della trattenuta aggiuntiva del 2,25%) qualora realizzino un fatturato mutualistico annuo inferiore ad euro 450.000,00 (il precedente limite era di euro 387.342,67);
  • Per tutte le altre farmacie il diritto ad applicare una riduzione del 60% agli sconti per fasce di prezzo e a non subire la trattenuta aggiuntiva del 2,25%, qualora realizzino un fatturato mutualistico annuo inferiore ad euro 300.000,00 (il precedente limite era di euro 258.228,45).

Un intervento senz’altro opportuno a sostegno delle “piccole farmacie”, piegate negli ultimi anni dallo sfavorevole andamento della spesa sanitaria e spesso strutturalmente incapaci, per dimensioni e posizione, di sviluppare le vendite libere.

Un intervento però coerente con l’attuale sistema di remunerazione della farmacia, ovvero dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale. Un sistema di remunerazione, quello attuale, anacronistico e in attesa di una completa revisione, come stabilito dal legislatore ancora nel lontano 2010 e che, qualora non intervenisse l’ennesima e inopportuna proroga, dovrebbe entrare in vigore già dal primo gennaio 2018.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Detraibile come spesa sanitaria l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.

NEWS Posted on Thu, December 14, 2017 08:10:55

POST 303

Con la conversione in legge
del Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”) è stata confermata la nuova
detrazione per cibi ed alimenti speciali a fini medici.

Grazie a tale nuova previsione
saranno detraibili le spese sostenute
per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali di cui alla sezione A1 del
Registro Nazionale
di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministero della
Sanità dell’8 giugno 2001 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_1_file.pdf)
ad esclusione delle spese sostenute per i lattanti.

Saranno quindi detraibili i prodotti
che sono destinati al trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe,
malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale,
cioè l’impossibilità di nutrirsi con alimenti “tradizionali”.

La detrazione in oggetto sarà limitata esclusivamente
alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018.

Tuttavia l’agevolazione non compete con riferimento all’acquisto di:


prodotti destinati ai
lattanti;


alimenti senza glutine ovvero
per celiaci.

La detrazione, che rientra tra
le detrazioni per spese sanitarie, sarà sempre del 19% e spetterà per la parte
che eccede la franchigia di euro 129,11.

Le spese potranno ordinariamente
essere detratte anche se sostenute per conto di soggetti cd. “incapienti”
(tipico esempio sono i figli a carico).

La norma non precisa né equali
soggetti potranno beneficiare della detrazione né quale sia la documentazione di
supporto da conservare. Su tale aspetto si attendono precisazioni da parte
dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Definitivo il “mini-scudo fiscale”.

NEWS Posted on Sun, December 03, 2017 18:39:13

POST 302

Il DL 148/2017 (c.d.
decreto fiscale), convertito in legge in data 30 novembre 2017, ha reso
definitivo il provvedimento afferente al mini-scudo fiscale per frontalieri ed
ex residenti all’Estero iscritti all’Aire o che hanno lavorato all’estero in
via continuativa in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.

L’obiettivo del
legislatore infatti è quello di consentire ai suddetti soggetti di
regolarizzare le violazioni relative al quadro RW per somme su conti correnti o
libretti di risparmio esteri derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all’estero e/o dalla vendita di beni immobili detenuti
nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa
.

In merito ai
lavoratori frontalieri, l’esonero dalla compilazione del quadro RW
introdotto dal DL 78/2010 viene riconosciuto solamente qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata
svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta
e a
condizione che il lavoratore al rientro
in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all’estero
.

Qualora il lavoratore
fosse rientrato in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa
all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta, poteva usufruire del
predetto esonero sempreché, entro 6 mesi dall’interruzione del rapporto di
lavoro all’estero, non detenesse più le attività all’estero.

Diversamente, tale
contribuente può aderire alla sanatoria introdotta in sede di conversione del
DL 148/2017 nel caso avesse omesso di indicare nel quadro RW gli investimenti
detenuti all’estero dopo aver cessato il proprio status di frontaliero.

Per procedere con la
regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all’estero occorre
provvedere al versamento del 3% del
valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte,
sanzioni e interessi
.

Questo provvedimento assomiglia
molto allo “scudo fiscale”, allontanandosi di contro dalla (ormai chiusa)
voluntary disclosure in cui, per ottenere la riduzione delle sanzioni
tributarie, i contribuenti che non avevano dichiarato i capitali e le attività
detenute all’estero erano chiamati a versare tutte le imposte evase.

Ai fini dell’adesione
alla procedura invece, occorre presentare l’istanza di regolarizzazione
entro il 31 luglio 2018. Come è
stato previsto per la proroga della voluntary disclosure, gli autori delle
violazioni possono versare in un’unica soluzione di quanto dovuto entro
il 30 settembre 2018 o in tre
rate mensili consecutive a partire dalla stessa data, senza avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs.
241/97.

Il perfezionamento
della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di
quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata.

In deroga allo Statuto
dei diritti del contribuente, i termini di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni
ordinariamente scadenti a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono
fissati al 30 giugno 2020 per le
sole attività oggetto del mini-scudo fiscale in commento.

Inoltre, con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame.

Si ricorda infine che
questa procedura non si applica alle attività ed alle somme già oggetto della
prima voluntary disclosure prevista nel 2015, ossia quella introdotta dalla L.
186/2014 e prorogata dal DL 153/2015.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Via libera definitivo alla “rottamazione delle cartelle bis”.

NEWS Posted on Sat, December 02, 2017 09:52:10

POST 301

Con la conversione in Legge del
Dl fiscale n.148/17, approvata lo scorso 30 novembre 2017 alla Camera, è
divenuta definitiva la riapertura della rottamazione dei carichi affidati
all’agente della riscossione (ex Equitalia ora Agenzia Entrate Riscossione) per
il periodo 2000 – 2016.

È stata poi confermata anche
la “nuova rottamazione” relativa ai carichi affidati all’agente della
riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017.

Si ricorda che accedendo alla “rottamazione”
il debitore potrà godere del completo
annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora
di talché se il
carico è interamente di tipo sanzionatorio (come ad esempio nelle situazioni di
ritardato versamento) la definizione comporterà il sostanziale azzeramento
della cartella.

Secondo quanto contenuto nella
norma potranno essere definiti in maniera agevolata i debiti tributari relativi
ai carichi affidati all’agente della riscossione:

a. dal
2000 al 2016:

a.
per i quali non sia stata
presentata domanda di “rottamazione” entro lo scorso 21 aprile 2017;

b.
compresi in piani di
rateazione in essere al 24 ottobre 2016 e per i quali il debitore non sia stato
ammesso alla definizione agevolata in quanto non in regola con il versamento
delle rate al 31 dicembre 2016;

b. dal
1^ gennaio al 30 settembre 2017.

Per quanto riguarda i soli carichi 2017 l’Agente della
riscossione invierà al debitore una comunicazione
per mezzo lettera ordinaria contenente i carichi potenzialmente rottamabili
.

Per poter accedere alla
definizione agevolata il debitore dovrà presentare quindi una apposita istanza entro il prossimo 15
maggio 2018 (sia per i carichi 2016 che per quelli 2017)
.

Carichi 2000 – 2016

A seguito della corretta
presentazione dell’istanza l’agente della riscossione comunicherà al debitore:


entro il 30 giugno 2018
l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;


entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse.

Il debitore sarà dunque tenuto
a pagare:

a. in
unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo ad esso
comunicato relativo alle eventuali rate scadute. Il mancato, insufficiente o
tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità
dell’istanza;

b. in
due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l’80 per
cento delle somme complessivamente dovute
ai fini della definizione;

c. entro
febbraio 2019, l’ultima rata
relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione (quindi in massimo di tre rate complessive e non cinque come
la precedente “rottamazione”).

Proroga dei pagamenti rate relativi alla prima
rottamazione

In ultimo, con riferimento
alla vecchia rottamazione, viene previsto che i termini per il pagamento delle prime
tre rate (in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017) sono fissati al 7 dicembre 2017 mentre il termine per il pagamento della rata in scadenza ad aprile 2018
è fissato per il mese di luglio 2018
.

Carichi 2017

A seguito della corretta
presentazione dell’istanza l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2018, comunicherà al
debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.

il pagamento delle stesse
somme può essere effettuato in un numero
massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare,
rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018,
novembre 2018 e febbraio 2019.

Rateizzazioni in corso

Per tutte le nuove procedure
le rate in scadenza in data successiva alla presentazione della domanda di
definizione agevolata verranno
sospese sino alla scadenza della prima rata della rottamazione
. Inoltre
si ritiene debba considerarsi sempre valido il principio secondo cui, anche in
presenta di presentazione della domanda, qualora non si versi la prima rata
della rottamazione non dovrebbe decadere il beneficio del piano di rateazione
precedentemente accordato.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La mancata richiesta dei “carichi pendenti” non amplia la responsabilità del cessionario per i debiti tributari dell’azienda acquisita.

NEWS Posted on Thu, November 30, 2017 18:24:23

POST 300

La cessione dell’azienda o del
ramo d’azienda comporta, salvo nei casi in cui la stessa avvenga nell’ambito di
procedura concorsuale, la responsabilità del cessionario, in solido con il
cedente, verso i debiti tributari relativi all’anno in cui ha luogo la cessione
e per i due periodi di imposta precedenti ma comunque nei limiti del valore
dell’azienda o del ramo d’azienda acquisito.

Tale disposizione tributaria è
contenuta nell’articolo 14 del d.lgs. 472/1997. Lo stesso, al suo comma 3,
prevede tuttavia la facoltà per il cessionario di richiedere
all’Amministrazione finanziaria una certificazione circa l’esistenza di contestazioni
in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono ancora stati
soddisfatti dal cedente. Il certificato (carichi pendenti), se negativo, ha
pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario così come la mancata
risposta entro 40 giorni dalla richiesta.

Il certificato quindi libera
il cessionario, o quantomeno ne limita la responsabilità, salvo che
l’operazione non sia stata posta in essere in frode al fisco.

Tuttavia in un primo
orientamento la Corte di Cassazione con sentenza n. 5979 del 14 marzo 2014 si
era espressa ritenendo che il limite temporale, che vincola la responsabilità
solidale del cessionario alle obbligazioni relative all’anno della cessione ed
ai due anni precedenti, non operasse
quando il cessionario non si fosse attivato presso gli uffici dell’ente
impositore per ottenere il predetto certificato sull’esistenza dei carichi
fiscali pendenti
. In buona sostanza, secondo tale primo ordinamento dei
giudici di legittimità, se il cessionario non chiede il certificato di cui
sopra, non solo non si verifica
l’effetto liberatorio ma nemmeno operano i limiti alla sua responsabilità per i
debiti fiscali
.

Con una recente sentenza del
13 luglio 2017 n. 17264 la Cassazione ha però assunto una posizione
radicalmente opposta a quella contenuta nella succitata sentenza. Gli Ermellini
hanno infatti ritenuto che la responsabilità solidale del cessionario per
imposte e sanzioni relative all’azienda ceduta concerne le violazioni in
materia tributaria commesse dal cedente nell’anno della cessione e nei due
periodi di imposta precedenti, nonché per quelle oggetto di contestazioni nel
medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, pure in mancanza del certificato dei
carichi pendenti
.

Il certificato infatti, secondo
i giudici, è a garanzia del contribuente che lo richiede e, se negativo,
determina un effetto liberatorio. Lo stesso ha quindi facoltà di richiederlo ma non ne è obbligato.

Pertanto anche se il certificato non viene
richiesto permangono le limitazioni richiamate nella norma ex articolo 14 comma
1 d.lgs. 472/97
.

Alla luce di tale ultimo
pronunciamento la responsabilità solidale del cessionario in riferimento alle
pendenze tributarie è quindi soggetta ai seguenti limiti:

a. Preventiva escussione del
cedente:
il cessionario risponderà solo nella ipotesi
in cui il cedente non riuscirà a far fronte al debito tributario;

b. Limite conoscitivo:
il cessionario risponderà solo per i debiti tributari sorti nell’anno del
trasferimento e nei due periodi di imposta successivi salvo che non sia dimostrato
diversamente dal certificato dei carichi pendenti richiesto all’amministrazione
finanziaria;

c. Limite quantitativo:
l’obbligazione in capo al cessionario non può superare il valore dell’azienda o
del ramo d’azienda acquisito.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il valore dei preliminari di vendita e dei mutui stipulati dagli acquirenti non giustificano la rettifica dei ricavi dell’impresa di costruzione.

NEWS Posted on Tue, November 28, 2017 15:32:58

POST 299

Con una recente ordinanza, pubblicata
il 6/11/2017, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle
Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana
che aveva ritenuto non fondato l’accertamento presuntivo nei confronti di una
società di costruzione di immobili. Il ricorso in cassazione è stato respinto
per ragioni processuali relative al giudizio di legittimità, rendendo definitiva,
a favore del contribuente, la valutazione (probatoria) dei fatti di causa
operata dal giudice di secondo grado. L’ordinanza di cassazione riferisce
anzitutto l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “esiste
l’astratta possibilità che il prezzo convenuto in preliminare sia difforme da
quello poi indicato nel contratto definitivo a causa di fatti sopravvenuti”, dovendosi
“tener conto del fatto che, di norma, questo atto preliminare viene redatto e
sottoscritto su progetto o quando il manufatto è ancora allo stato grezzo,
quindi vengono inserite delle opzioni, che poi potrebbero essere lasciate
cadere di comune accordo”. I giudici di merito pertanto avevano ritenuto insufficiente
a legittimare la presunzione di maggiori ricavi di vendita la semplice
circostanza della “differenza, al ribasso, del prezzo definitivo rispetto a
quello dei rispettivi preliminari”. Tale assunto è stato giudicato dalla Corte
di Cassazione espressione del libero convincimento del giudice di secondo grado
e, come tale, incensurabile in sede di legittimità.

L’accertamento dell’Agenzia delle
Entrate era stato bocciato altresì laddove pretendeva di dimostrare
l’occultamento dei corrispettivi attraverso il maggior valore dei mutui
stipulati per l’acquisto degli immobili rispetto al prezzo delle compravendite.
La Corte di Cassazione ha escluso che la relativa decisione della Commissione
Tributaria Regionale fosse riconducibile ad opinioni sociologiche meramente
soggettive, “atteso che la pronuncia impugnata si è limitata in proposito ad
evidenziare un dato di fatto largamente condiviso nell’esperienza comune,
secondo cui l’erogazione dei finanziamenti immobiliari, prima della crisi
economica del sistema bancario derivata dalla crisi dei Subprimes negli USA
(2007-2008) di cui tuttora si risentono le conseguenze, fosse più agevole, nel
2005, anno dell’accertamento per cui è causa, di quanto non lo sia stato
successivamente”.

Anche questa “ratio decidendi” della
sentenza impugnata in cassazione è stata ritenuta dal Supremo Collegio immune
dai vizi logico-giuridici prospettati dall’Agenzia delle Entrate.

Se ne ricava un duplice insegnamento:
da un lato, i fatti decisi in grado di appello (con motivazione congrua) non
possono essere rimessi (surrettiziamente) in discussione attraverso il giudizio
di cassazione; dall’altro, gli accertamenti analitico-presuntivi devono basarsi
su elementi indiziari di evasione tributaria “gravi, precisi e concordanti”,
rifuggendo da quelli privi di valore probatorio in quanto di incerta interpretazione,
come nel caso esaminato.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



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