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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Sat, February 18, 2023 20:05:45

POST 58/2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.

A seguire il comunicato stampa del Governo in attesa della pubblicazione del decreto.

“Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;

spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza”.



Legge di bilancio 2023: la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

Uncategorised Posted on Fri, February 17, 2023 18:55:15

POST 57/2023

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (GU Serie Generale n. 303 del 29.12.2022 – Suppl. Ordinario n. 43) che, all’art. 1, commi 153-254, prevede misure finalizzate ad incentivare la definizione delle somme dovute dal contribuente, dei carichi fiscali e delle controversie tributarie.

Nel presente contributo vengono di seguito analizzate le agevolazioni contenute nei commi da 213 a 218 riguardati la rinuncia ai giudizi tributari pendenti in Cassazione.

Nell’ennesimo tentativo di sgravare la Corte di Cassazione dall’arretrato accumulatosi in materia tributaria, è prevista una misura alternativa alla (classica) definizione agevolata dei giudizi pendenti ex commi 186-205. Il ricorrente infatti può rinunciare al ricorso principale o incidentale nelle controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge in esame, innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi.

Modalità e termini di rinuncia

La rinuncia deve avvenire entro il 30 giugno 2023 a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e il pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

Beneficio per il rinunciante

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per imposte, interessi, eventuali accessori e sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Avv. Claudio Tiberti



Legge di bilancio 2023: la definizione agevolata delle controversie tributarie.

Uncategorised Posted on Fri, February 17, 2023 18:54:28

POST 56/2023

La legge di Bilancio 2023 ai commi da 186 a 205 introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, alla data del 1° gennaio 2023 attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

La norma in commento estende la sanatoria agli atti emessi dagli enti territoriali che decideranno di aderirvi entro il 31/3/2023.

Per accedere alla definizione è, in ogni caso, necessario che la controversia sia pendente. Il comma 192 prevede infatti che la definizione si applichi:

  • alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023);
  • e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Modalità di definizione agevolata

Come detto la definizione prevede il pagamento di un importo percentuale commisurato al valore della controversia ovvero all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

In base a quanto stabilito dal comma 186 la definizione prevede il pagamento del 100% del valore della controversia nei casi in cui al 1° gennaio 2023:

  • l’Agenzia fiscale sia risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata;
  • quando il contribuente ha notificato il ricorso ma non si è ancora costituito in giudizio.

Per il comma 187 invece la lite può essere definita versando il 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio e la Corte di giustizia tributaria di primo grado non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

Medesima percentuale si applica anche ai casi di riassunzione in primo grado a seguito di sentenza di Cassazione.

Secondo il comma 188 nei casi in cui siano già intervenute delle sentenze con soccombenza dell’Agenzia delle Entrate la definizione prevede il pagamento del:

  • 40% del valore della controversia qualora l’Agenzia fiscale sia risultata soccombente in primo grado;
  • 15% del valore della controversia qualora l’Agenzia fiscale sia risultata soccombente in secondo grado.

Ai sensi del comma 189 inoltre le medesime percentuali di cui sopra si applicano anche ai giudizi di soccombenza parziale dell’Agenzia fiscale applicando il 100% alla parte di atto confermata dalla relativa sentenza e in percentuale ridotta (40% o 15% a seconda del grado di giudizio) alla parte di atto annullato dalla pronuncia giurisdizionale.

Il comma 190 invece prevede il pagamento del 5% del valore della controversia per i giudizi pendenti in Cassazione per i quali, nei precedenti gradi di giudizio, l’Agenzia fiscale sia risultata integralmente soccombente.

Qualora la controversia riguardi esclusivamente le “sanzioni non collegate al tributo”, la definizione prevede, al comma 191, il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e del quaranta per cento negli altri casi.

Perfezionamento della definizione agevolata

Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (come quello di presentazione della domanda) scade il 30/6/2023. Tali adempimenti sono richiesti per il perfezionamento della definizione.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali (con una dilazione di durata complessivamente pari a cinque anni). Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati alla data del versamento della prima rata.

Non è consentito compensare eventuali crediti d’imposta.

Possono invece essere scomputati gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Qualora infine non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La disciplina sopra esposta è stata opportunamente integrata dalla Legge in commento con apposite norme di sospensione dei procedimenti pendenti e relativi termini d’impugnazione, allo scopo di favorire l’accesso alla definizione economizzando altresì l’attività processuale delle parti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Affitto d’azienda: responsabilità solidale dell’affittante per i debiti dell’affittuario.

Uncategorised Posted on Wed, February 15, 2023 18:29:38

POST 55/2023

Con l’ordinanza 4248 del 10.02.2023 la Corte di Cassazione, dando continuità ad un proprio isolato precedente giurisprudenziale (Cass. Civ. sent. n. 23581/2017), ha stabilito che in caso di retrocessione dell’azienda affittata trovi applicazione il disposto dell’art. 2560 c.c. per cui l’affittante risponde in solido con l’affittuario dei debiti contratti da questi durante l’affitto dell’azienda.

Tale statuizione si pone in contrasto con l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza che ritiene che all’affitto d’azienda non trovi applicazione l’art. 2560 c.c. – che prevede la responsabilità solidale del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta – né al momento della concessione in affitto dell’azienda né al momento della retrocessione della stessa.

Occorrerà quindi monitorare se tale nuovo orientamento sarà o meno confermato nei prossimi arresti giurisprudenziali.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Cassazione: via libera al rimborso dell’euroritenuta post voluntary disclosure.

Uncategorised Posted on Thu, February 02, 2023 12:27:00

POST 54/2023

Con la sentenza nr. 798/2023 depositata lo scorso 12 gennaio 2023 la Corte di Cassazione si è espressa a favore del diritto al rimborso dell’euroritenuta subita dal contribuente che ha perfezionato la procedura di voluntary disclosure.

Secondo gli Ermellini, infatti, il diritto al rimborso della ritenute subite dal contribuente residente a fronte di risparmi depositati oltreconfine non è precluso per il mero fatto che detti redditi esteri non erano stati indicati nella dichiarazione dei redditi e a poco rilevano in tal senso i limiti posti dall’articolo 165 co 8 del TUIR.

Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità il contribuente, che nel corso del 2015 aveva regolarizzato la propria posizione estera accedendo alla procedura di collaborazione volontaria, aveva inizialmente presentato istanza di rimborso all’Amministrazione Finanziaria in relazione all’euroritenuta subita ad opera di una banca Svizzera. L’Agenzia delle Entrate era rimasta silente e si era pertanto formato il cd. “silenzio rifiuto”.

Presentato quindi ricorso in CTP il contribuente si era visto rigettare le proprie doglianze in quanto il diritto al rimborso delle imposte estere, secondo i giudici di primo grado, spetta esclusivamente quando sono rispettate le condizioni poste dall’articolo 165 del TUIR (indicazione in dichiarazione dei redditi delle trattenute subite e dei redditi esteri).

Il contribuente appellava successivamente in CTR vedendosi, in tal grado di giudizio, pienamente riconosciuto il diritto al rimborso dell’euroritenuta.

L’amministrazione Finanziaria ricorreva quindi in Cassazione la quale lo ha rigettato in toto precisando che il rimando all’articolo 165 del TUIR operato dell’articolo 10 co.1 del Dlgs 84/2005 (norma interna che ha recepito la Direttiva comunitaria 2003/48/CE)  in tema di rimborso dell’Euroritenuta “appare rivolto alle sole modalità di determinazione del credito d’imposta. Inoltre, lo stesso art.10, al secondo comma, consente al contribuente di presentare l’istanza di rimborso nel caso in cui l’importo della ritenuta ecceda quella del credito d’imposta determinato ai sensi dell’art.165 Tuir. oppure nei casi in cui tale ultimo articolo non risulti applicabile, all’evidente fine di consentire, pienamente, oltre i limiti dell’articolo 165 Tuir, il rimborso dell’Euroritenuta.”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2023: fondi a sostegno del turismo della montagna.

Uncategorised Posted on Wed, February 01, 2023 19:12:57

POST 53/2023

La legge di bilancio prevede specifiche forme di sostegno economico per lo sviluppo del turismo di montagna.

Viene istituito il “Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica” destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica.

Scopo del Fondo è di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Le risorse messe a disposizione per lo sviluppo dei progetti sono pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, a 12 milioni di euro per l’anno 2024 e sempre a 12 milioni di euro per l’anno 2025.

Per le modalità di attuazione della nuova disposizione si attende un apposito decreto Ministro del turismo che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, pertanto entro i primi giorni di marzo 2023.

Viene inoltre istituito un fondo con lo scopo promuovere l’attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti.

Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2023, di 50 milioni di euro per l’anno 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026 ed è destinato alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

Le risorse possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming (attività per la conservazione della neve nel periodo estivo).

Anche in questo caso per le modalità di attuazione delle nuove disposizioni si attende un apposito decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che doveva essere approvato entro la fine del mese di gennaio.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2023: proroga istanza di riversamento crediti R&S e nuovi limiti alla certificazione salva controlli.

Uncategorised Posted on Wed, February 01, 2023 19:10:03

POST 52/2023

La legge di bilancio 2023 introduce ai commi 271 e 272 alcune novità in tema di “sanatoria” per i crediti Ricerca e Sviluppo:

  • proroga invio istanza di riversamento al 30 novembre 2023;
  • efficacia della certificazione della “certificazione salva controlli” fino alla notifica del PVC.

Rispetto alla proroga del termine per l’istanza di riversamento il comma 271 posticipa di un ulteriore mese la scadenza.

Come noto infatti il decreto Aiuti Ter dello scorso novembre 2022 aveva già prorogato il termine per la presentazione dell’istanza in commento al 31 ottobre 2023. Ora la Legge di Bilancio 2023 proroga ulteriormente il termine fissandolo al prossimo 30 novembre 2023.

Quanto alla procedura di riversamento ed al relativo modello per potervi accedere, approvato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 1° giugno 2022, rimandiamo per maggiore dettaglio ai precedenti post dedicati al tema della sanatoria.

Il comma 272 introduce invece una modifica all’articolo 23 comma 2 del DL 73/2022 specificando che la certificazione dei costi Ricerca e Sviluppo può essere richiesta “a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta [per Ricerca e Sviluppo ndr] non siano state già constatate con processo verbale di constatazione”.

Rispetto alla previgente previsione normativa con la novità della legge di Bilancio viene ora prevista la possibilità di richiedere la certificazione a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti di imposta R&S non siano state già constatate con un processo verbale di constatazione senza più alcun riferimento preclusivo in caso di accessi, ispezioni e verifiche.

Quanto al tema della certificazione si rimanda ai seguenti post.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine 



Legge di Bilancio 2023: riaperta l’estromissione agevolata per gli immobili dell’imprenditore individuale.

Uncategorised Posted on Wed, February 01, 2023 19:01:28

POST 51/2023

Con l’approvazione della legge di bilancio 2023, è stata confermata la riapertura delle norme agevolative che consentono all’imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2022 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione, di optare per l’esclusione degli stessi dal regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).

La norma in commento si rivolge esclusivamente all’imprenditore individuale.

L’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali).

I beni immobili possono essere estromessi se posseduti alla data del 31 ottobre 2022 e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1° gennaio 2023.

L’agevolazione si sostanzia nel pagamento di una imposta sostituiva dell’IRPEF pari all’8% della differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In luogo del valore normale di mercato, è possibile per l’imprenditore assumere il valore catastale dell’immobile (solitamente molto inferiore all’ordinario valore di mercato) limitando così la base imponibile dell’imposta.

L’imposta sull’eventuale plusvalenza deve essere versata per un ammontare pari al 60% entro il prossimo 30 novembre 2023 ed il restante 40% entro il prossimo 30 giungo 2024.

L’opzione si perfeziona attraverso il comportamento concludente del contribuente che entro il prossimo 31 maggio 2023 dovrà porre in essere le relative registrazioni contabili rispetto alla scelta di escludere l’immobile dall’attività di impresa.

Lo stesso dovrà altresì, sempre al fine di perfezionare l’opzione, dare comunicazione dell’avvenuta estromissione dell’immobile nella dichiarazione dei redditi (presumibilmente nel modello Redditi 2024 per il periodo di imposta 2023).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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