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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2023: la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Uncategorised Posted on Tue, January 31, 2023 13:05:45

POST 50/2023

I commi da 219 a 221 della Legge di Bilancio 2023 prevedono – con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate – la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni, scaduti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

In entrambe le ipotesi sopra riportate la regolarizzazione degli omessi pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta entro il 31 marzo 2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione.

Per accedere alla definizione la cartella di pagamento o l’atto di definizione non devono essere stati notificati prima del versamento integrale delle somme dovute a seguito della predetta definizione o del pagamento della prima rata.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione in argomento (pagamento integrale del dovuto anche in caso di rateizzazione), non si producono gli effetti delle diposizioni sopra riportate e le somme dovute vengono iscritte a Ruolo.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2023: la conciliazione agevolata delle controversie tributarie.

Uncategorised Posted on Tue, January 31, 2023 12:55:08

POST 49/2023

I commi da 206 a 212 della Legge di Bilancio 2023 introducono una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza, con un abbattimento delle sanzioni maggiorato rispetto alla disciplina ordinaria e con una rateazione in cinque anni.

La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205 e riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

L’accordo di conciliazione va sottoscritto dalle parti entro il prossimo 30/6/2023 ed il suo perfezionamento determina l’applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.

Il versamento delle somme ovvero della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

L’importo dovuto può essere infatti versato in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Non è ammessa la compensazione.

Il mancato pagamento delle somme o di una delle rate comporta la perdita del beneficio di riduzione delle sanzioni e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2023. Incremento dell’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese che operano nel commercio al dettaglio.

Uncategorised Posted on Tue, January 31, 2023 12:47:54

POST 48/2023

L’articolo 1, commi da 65 a 71, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per le imprese che operano nel commercio al dettaglio con specifici codici ATECO, saranno deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione del coefficiente del 6% al costo dei fabbricati stessi per il periodo d’imposta 2023 e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Tale disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori contraddistinti dai seguenti codici Ateco: 47.11.10 (ipermercati); 47.11.20 (supermercati); 47.11.30 (discount alimentari); 47.11.40 (minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari); 47.11.50 (commercio al dettaglio di surgelati); 47.19.10 (grandi magazzini); 47.19.20 (commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (empori ed altri negozi non specializzati di prodotti non alimentari); 47.21 (commercio al dettaglio di frutta e verdura); 47.22 (commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne); 47.23 (commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi); 47.24 (commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria); 47.25 (commercio al dettaglio di bevande); 47.26 (commercio al dettaglio di prodotti del tabacco); 47.29 (commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari).

Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili potranno avvalersi del beneficio in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei suddetti settori purché aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le relative disposizioni attuative.

Laura Barbieri –  Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca IV trimestre 2022.

Uncategorised Posted on Mon, January 30, 2023 09:26:18

POST 47/2023

La Legge di conversione del Decreto Aiuti quater rinvia dal 31/3/2023 al 30/6/2023 il termine ultimo per la fruizione in compensazione con f24 (anche per i cessionari) del Credito di Imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al quarto trimestre 2022, disciplinato dall’art. 2 del D.L. 144/2022. Viene inoltre prorogato dal 16/2/2023 al 16/3/2023 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza della parte di credito non ancora fruito, di un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nel 2022.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Legge di bilancio 2023, bonus investimenti 4.0., termine lungo.

Uncategorised Posted on Sun, January 29, 2023 14:39:00

POST 46/2023

Nonostante gli annunci di fine 2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per cui si rinvia a 

il testo definitivo della Legge di bilancio 2023, al comma 423, ha disposto la proroga al 30 settembre 2023 – in luogo dell’originario 30 giugno 2023 – del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 acquisitati con credito d’imposta per beni materiali 4.0. a condizione che entro il 31 dicembre 2022: 

– il relativo ordine sia stato accettato dal venditore; 

– sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Domande di riesame dell’Indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Uncategorised Posted on Sat, January 28, 2023 16:49:05

POST 45/2023

Con il messaggio n. 317 del 19 gennaio 2023, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle Istanze di riesame da parte dei lavoratori autonomi e professionisti (iscritti in una Gestione dell’Istituto) la cui domanda di accesso all’indennità una tantum di 200 euro, nonché dell’integrazione di 150 euro, risulta respinta per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (art. 33 D.L. 50/2022).

Nel dettaglio, il lavoratore autonomo o il professionista può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”. Per le domande che si trovano nello stato “Respinta” è disponibile una lista dei motivi di respingimento ed il tasto” Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione” Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

I lavoratori autonomi e i professionisti possono presentare la domanda di riesame entro il termine, non perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del respingimento se successiva).

Per agevolare i soggetti interessati che intendono presentare istanza di riesame, l’INPS riporta – in allegato al messaggio – il dettaglio delle motivazioni di respingimento dell’indennità e la documentazione richiesta, per ognuna delle categorie interessate:

  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale artigiani;
  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
  • Pescatori autonomi di cui alla L. 250/58;
  • Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

In modo particolare, nell’ipotesi in cui la domanda sia stata respinta perché il lavoratore non risulta essere iscritto alla gestione INPS, è sufficiente presentare:

  • Un’autocertificazione della comunicazione dell’iscrizione presso la CCIAA della posizione, con indicazione di data e numero di protocollo.
  • Copia del versamento effettuato, totale o parziale, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall’anno 2020 entro il 18 maggio 2022 alla Gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata è sufficiente un’autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione con indicazione della data e numero di protocollo oltre che della copia del versamento o autocertificazione in caso di reddito assente o negativo.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di bilancio 2023: nuova tassazione per le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti.

Uncategorised Posted on Sat, January 28, 2023 16:39:52

POST 44/2023

La Legge di Bilancio 2023 introduce importanti modifiche in tema di tassazione in capo ai non residenti rispetto alla cessione di quote di società sia residenti sia non residenti.

In primo luogo, viene introdotto il comma 1bis all’articolo 23 del TUIR il quale prevede ora che siano territorialmente rilevanti, e quindi imponibili in Italia, le plusvalenze da cessioni di quote di società non residenti le quali, in qualsiasi momento dei 365 giorni precedenti la cessione, si caratterizzino per avere più del 50% del proprio valore derivante dal possesso diretto o indiretto di immobili in Italia.

Viene poi introdotto anche il comma 5bis all’articolo 5 del DLGS 461/1997 il quale esclude l’esenzione per la cessione di partecipazioni non qualificate effettuate da non residenti aventi ad oggetto partecipazioni in società, sia residenti che non, le quali si caratterizzano per avere più del 50% del loro valore, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni antecedenti la cessione, rappresentato dal possesso diretto o indiretto di immobili in Italia.

Queste nuove due disposizioni mirano, in estrema sintesi, a considerare generalmente imponibili in Italia le cessioni di società il cui valore sia costituito per la maggior parte da immobili situati sul territorio italiano.

Restano escluse da questa fattispecie le società negoziate in mercati regolamentati e gli OICR.

Le novità normative introdotte andranno comunque coordinate, per verificare la loro effettiva possibilità di applicazione, con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i relativi paesi cui il soggetto cedente, non residente, dovesse riferirsi.

Alberto Simonetti

Dottore commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2023: cresce il tetto massimo di spesa per il bonus mobili.

Uncategorised Posted on Wed, January 25, 2023 17:50:51

POST 43/2023

La Legge di Bilancio al comma 277 ha previsto l’incremento della spesa massima della detrazione del c.d. “bonus mobili” prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle unità immobiliari oggetto di un intervento di recupero edilizio.

La Legge di Bilancio prevede che la spesa massima detraibile è pari a 8.000 euro per l’anno 2023, mentre scende a 5.000 euro per le spese sostenute nell’anno 2024.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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