POST 55/2024
La recente sentenza n. 24160/2024 della Corte di Cassazione ha introdotto un importante chiarimento in materia di detrazione dei crediti per le imposte pagate all’estero. Secondo il principio stabilito dalla Corte, il contribuente ha diritto a usufruire dei crediti per imposte estere anche in assenza di una dichiarazione dei redditi valida, modificando la rigida interpretazione fino ad ora seguita dall’Agenzia delle Entrate.
In base all’articolo 165, comma 8, del TUIR, il contribuente non può beneficiare del credito d’imposta se non ha presentato la dichiarazione dei redditi o se ha omesso di indicare i redditi prodotti all’estero. Tuttavia, tale disposizione è da tempo in contrasto con le norme delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In particolare, l’articolo 23B del Modello OCSE stabilisce che il credito d’imposta deve essere riconosciuto indipendentemente dall’adempimento di formalità, purché le imposte estere siano definitive e non eccedano la quota di imposta dovuta in Italia.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Italia, essendo vincolata dalle Convenzioni internazionali, non può applicare norme nazionali più restrittive. Il principio di prevalenza delle norme internazionali è infatti sancito dall’articolo 117 della Costituzione.
Il pronunciamento della Corte rappresenta una svolta nel trattamento dei crediti d’imposta esteri. Fino ad oggi, alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate avevano interpretato in maniera restrittiva l’articolo 165, subordinando il diritto al credito al rispetto di obblighi formali come la presentazione della dichiarazione. Questo approccio ha generato numerose controversie, con sentenze a volte divergenti.
La decisione della Cassazione, invece, allinea la normativa nazionale agli standard internazionali, riconoscendo che il contribuente ha diritto a vedersi riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero anche in assenza di dichiarazione, confermando che, in caso di conflitto tra normativa nazionale e internazionale, devono prevalere quelle più favorevoli al contribuente, come previsto dall’articolo 169 del TUIR.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso