POST 14/2023
L’art. 1, comma 74, lett. c) della legge di bilancio 2023 ha modificando l’art.64, comma 9, del DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) estendendo di un ulteriore anno, quindi fino al 31 dicembre 2023, l’agevolazione prima casa under 36 in merito all’esenzione delle imposte d’atto.
Il Decreto Sostegni-bis aveva introdotto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti di età inferiore a 36 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro: inizialmente l’agevolazione era prevista per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 fino al 30 giugno 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2022 con la legge di bilancio 2022 ed ora nuovamente prorogato dalla legge di bilancio 2023.
L’agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà, atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione di prime case e consiste nell’esenzione:
- dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale: per gli atti imponibili a IVA, invece, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta;
- dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Il beneficio si applica se il contribuente rispetta contemporaneamente le seguenti condizioni:
- non aver compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- avere un indicatore della situazione economica (ISEE), in corso di validità alla data dell’atto, non superiore a 40.000 euro;
- devono sussistere tutte le condizioni previste, per l’acquisto della prima casa, dalla Nota II-bis, all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Nel caso di pluralità di acquirenti/mutuatari l’agevolazione si applica solo al soggetto che soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Sempre l’art. 1, comma 74, lett. b) della legge di bilancio 2023 proroga al 31 marzo 2023 il termine per presentare le domande per l’accesso speciale al Fondo di garanzia prima casa, previsto all’art. 64 comma 3 del DL 73/2021. Il comma 75, inoltre, dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia con l’assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro per l’anno 2023.
Ricordiamo che il Fondo di garanzia per la prima casa era stato istituto dall’art. 1, comma 48, lett. c) della L.147/2013 e attuato per mezzo del DM 31 luglio 2014. E’ destinato alla concessione di garanzia a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro erogati per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Nel regime ordinario la garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale.
Con la proroga operata dalla legge di bilancio 2023 si vuole continuare a garantire ai soggetti più fragili (sotto indicati) la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, prevista all’ 80% della quota capitale, nei seguenti casi:
- per le giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP ed i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d’acquisto dell’immobile) superiore all’ 80%.
E’ prorogata anche la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’ 80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) è superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dal 1 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64, comma 1, del DL 73/2021.
Inoltre, l’art. 1, comma 74, lett. a) della legge di bilancio 2023 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. Fondo Gasparri),andando quindi a modificare l’art. 64 comma 1 del DL 73/2021, relativamente alla sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione, inizialmente introdotta dal DL 18/2020 (c.d Decreto Cura Italia) doveva durare nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 e poi prorogata al 31 dicembre 2022.
Monica Scattolin
Studio EPICA – Treviso