POST 2/2023
L’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.
Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il pagamento è eseguito in due rate di pari importo da versare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione avviene con il pagamento di tali somme e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Non è ammessa la regolarizzazione:
– degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227);
– per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
– per le violazioni che sono già state contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge (1 gennaio 2023).
Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un processo verbale di constatazione i termini di decadenza della notifica dell’atto di constatazione o dell’atto di irrogazione sono prorogati di due anni.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno disciplinate le modalità di attuazione di tali norme.
Laura Barbieri
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso