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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Regime transitorio dei dividendi salvo anche con pagamenti post 31 dicembre 2022.

Uncategorised Posted on Wed, December 07, 2022 16:50:58

POST 187/2022

Con una sorprendete, quanto auspicabile, retromarcia l’Agenzia delle Entrate torna sui suoi passi e “corregge il tiro” rispetto alla possibilità di godere, per i soci cd. “qualificati”, del regime transitorio dei dividendi anche per le delibere effettuate entro il 31 dicembre 2022 ma pagate successivamente a questa data.

Con il principio di diritto nr. 3/2022 (sotto riportato link per download) emanato nella giornata di ieri (martedì 6 dicembre 2022), a pochi giorni dalla scadenza, l’Amministrazione Finanziaria, superando la contestatissima risposta all’interpello nr. 454 del 16 settembre 2022 (si veda post https://www.epicanews.it/2022/09/19/dalla-agenzia-delle-entrate-definitivo-stop-al-regime-transitorio-dei-dividendi-per-le-delibere-di-distribuzione-pagate-al-socio-dopo-il-31-12-2022/), chiarisce definitivamente che il regime transitorio “si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che nonostante il diritto del socio alla percezione del dividendo sorga nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione dell’utile, attribuendo a questi un diritto di credito, potranno essere passibili di contestazione eventuali utilizzi impropri del regime transitorio.

Potrà quindi essere contestata la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti come ad esempio nel caso in cui la delibera sia seguita da una retrocessione, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero nei casi in cui si prevedano pagamenti ultrannuali.

Per un riepilogo della disciplina legata al regime transitorio dei dividendi si faccia riferimento ai seguenti post.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Nuovi obblighi UE per le imprese in tema di comunicazione societaria sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

Uncategorised Posted on Mon, December 05, 2022 10:16:25

POST 186/2022

Il Consiglio europeo ha approvato, il 28 novembre scorso, in via definitiva la direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), che impone alle società di rendere pubblici i dati sul loro impatto ambientale, sociale e di governance, nota anche come comunicazione in materia di ESG (Environmental Social Governance).

La nuova direttiva, infatti, amplia e approfondisce la precedente normativa sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD) del 2014 e rafforza le norme esistenti sul reporting di sostenibilità che non risultavano più adeguate alla transizione dell’UE verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal Europeo e gli Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni unite (SDGs).

La principali novità che la CSRD introduce riguardano:

  • Estensione degli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensione e a tutte le società quotate nei mercati regolamentati dell’UE (eccettuate le microimprese). Gli obblighi scatteranno a partire dall’esercizio finanziario 2024 per le aziende di grandi dimensioni che già applicano la NFRD; dal 2025 per le imprese che superano due dei seguenti parametri: 250 dipendenti e/o 40 milioni di fatturato e/o 20 milioni di attivo; dal 2026 (con opzione di non aderire fino al 2028) per tutte le PMI quotate. Restano escluse le microimprese.
  • Ampliamento delle informazioni da rendicontare in tema di ESG e di doppia materialità, e cioè informazioni sugli impatti generati dalle attività aziendali sui fattori ESG ma anche informazioni sugli impatti dei fattori ESG sulle performance economiche e finanziarie dell’impresa.
  • Uniformità degli standard di rendicontazione in tema di sostenibilità secondo i principi in corso di elaborazione da parte dell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Non deve trarre in inganno il fatto che le PMI non quotate non rientrano direttamente nel campo di applicazione della CSRD, poiché l’UE è pronta ad adottare ulteriori misure al fine di promuovere un comportamento sostenibile e responsabile da parte delle imprese. Infatti, come è specificato nella proposta di Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence, il legislatore europeo sta operando per definire un sistema volto a monitorare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sull’ambiente, sui diritti umani e sulle condizioni di lavoro derivanti dalle attività delle imprese lungo tutta la “catena del valore”. Saranno cioè oggetto di attenzione le operazioni delle società stesse, quelle con le loro controllate e collegate nonché quelle con l’intera filiera dei partner commerciali a valle e a monte (fornitori, distributori, rivenditori, ecc.). Qualora questi ultimi non siano in condizione di garantire un adeguato monitoraggio e la prevenzione dei rischi di violazione delle norme previste dalla Direttiva, l’impresa dovrà astenersi dal proseguire relazioni commerciali con essi.

Le PMI, pertanto, pur non essendo direttamente soggette all’applicazione delle norme delle Direttiva potrebbero esserne interessate, nell’immediato futuro, in quanto parte della filiera produttiva delle grandi imprese a cui la norme sono rivolte.

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Nel Disegno di Legge di Bilancio 2023 ritorna l’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Uncategorised Posted on Fri, December 02, 2022 10:00:55

POST 185/2022

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede all’articolo 25 la riproposizione della normativa di “assegnazione agevolata dei beni ai soci”.

Nella “bozza di norma” è previsto che fino al 30 settembre 2023 le società commerciali potranno assegnare o cedere ai soci gli immobili o i beni mobili registrati (auto, barche, ad esempio) beneficiando di importanti riduzioni fiscali sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette. Sono previsti altresì vantaggi tributari per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano, sempre entro il 30 settembre 2023, in società semplici.

La nuova normativa, se approvata, consentirà quindi a determinati beni di essere “privatizzati” e quindi di “uscire dal regime d’impresa” con un carico fiscale meno elevato di quello ordinario.

tratti salienti della disciplina proposta sono i seguenti:

– i beni assegnabili o cedibili ai soci della società sono gli immobili o i mobili registrati diversi da quelli “strumentali per destinazione” (cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa da parte del loro possessore): sono quindi assegnabili o cedibili ai soci gli immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E ed A10) se locati o dati in comodato o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa, gli immobili merce e gli immobili patrimonio non utilizzati per l’esercizio di attività di impresa (es. abitazioni, terreni);

– i soci dovranno risultare iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero vi siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022;

– la base imponibile cui si applicherà la tassazione agevolata e sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, è data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro valore normale, per la cui determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri indicati dall’art. 9 TUIR; nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal valore catastale, che è quello che si ottiene applicando i coefficienti moltiplicatori alla rendita risultante in catasto;

– l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% qualora l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci (o la trasformazione in società semplice) sia posta in essere dalle “società considerate non operative”. L’imposta dovrà essere versata in due tranche, il 60% entro il 30 settembre 2023 e il restante 40% entro il 30 novembre 2023;

– le riserve in sospensione d’imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei valori dell’attivo assegnati o ceduti, sconteranno l’imposta sostitutiva del 13%;

– l’agevolazione riguarda anche l’imposta di registro, le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno infatti della metà, e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno sempre in misura fissa.

Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari, per cui si applicheranno le regole ordinarie (e particolare attenzione dovrà esser dedicata alla verifica dell’eventuale rettifica della detrazione IVA).

Sull’argomento è utile ricordare che nel 2016 l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione numero 93/E ha confermato che non configura abuso di diritto la assegnazione/cessione agevolata dei beni immobili ai soci e successiva rivendita a terzi degli stessi.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Esonero dal saldo Imu 2022 per cinema e teatri entro i  limiti de minimis.

Uncategorised Posted on Fri, December 02, 2022 09:57:05

POST 184/2022

L’art. 12, comma 1, del DL 176/2022 (c.d. decreto Aiuti quater) stabilisce, con norma interpretativa, che l’esenzione del saldo Imu 2022 relativa agli immobili adibiti a spettacoli cinematografici e teatrali, si applica nel rispetto delle regole Ue del de minimis e non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue.

Il DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) aveva introdotto l’esenzione, a decorrere dal 2020 e per le annualità 2021 e 2022, per gli immobili di categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli purché il soggetto passivo Imu fosse anche il gestore dell’attività ivi esercitata. La norma originaria prevedeva che l’estensione dell’agevolazione ai periodi 2021 e 2022 fosse  subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea.

Con la modifica apportata dall’art. 12 del DL Aiuti quater, invece, per l’esonero del saldo Imu 2022 non serve attendere l’autorizzazione della Commissione europea ma basta verificare i requisiti del limite del de minimis.

I soggetti che fruiranno di tale agevolazione dovranno compilare, entro il prossimo 30 giugno 2023, il nuovo campo 21 della Dichiarazione Imu, relativo agli aiuti di Stato, senza dover indicare il periodo di vigenza della stessa.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Misure urgenti in materia di energia elettrica e gas naturale, proroga crediti d’imposta per il mese di dicembre 2022.

Uncategorised Posted on Thu, December 01, 2022 15:20:33

POST 183/2022

L’articolo 1, del Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, (Decreto Aiuti- quater), ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Stante le modifiche richiamate, con riferimento al quarto trimestre 2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica(energivore), individuate dal decreto del MISE 21 dicembre 2017, possono beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. L’ammontare del credito d’imposta spettante è pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre, e dicembre 2022, di seguito tabella riepilogativa evoluzione credito destinato alle imprese energivore:

Primo trimestre 2022: 20%

Secondo trimestre 2022: 25%

Terzo trimestre 2022: 25%

Quarto trimestre 2022: 40%

Le imprese a forte consumo di Gas naturale (gasivore), possono usufruire di un credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%, del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Di seguito tabella riepilogativa evoluzione credito destinato alle imprese gasivore:

Primo trimestre 2022: 10%

Secondo trimestre 2022: 25%

Terzo trimestre 2022: 25%

Quarto trimestre 2022: 40%

Le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KWh, possono beneficiare di un credito di imposta del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (da comprovare mediante le relative fatture). Anche in questo caso il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Di seguito tabella riepilogativa evoluzione credito destinato alle imprese Non energivore:

Secondo trimestre 2022: contatore di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KWH – percentuale credito d’imposta 15%;

Terzo trimestre 2022: contatore di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KWh – percentuale credito d’imposta15%;

Quarto trimestre 2022: contatore di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KWh – percentuale credito d’imposta 30%.

Per le imprese “ non gasivore” è previsto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici(GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Di seguito tabella riepilogativa evoluzione credito destinato alle imprese Non gasivore:

Secondo trimestre 2022: 25%

Terzo trimestre 2022: 25%

Quarto trimestre 2022: 40%

Le imprese Non energivore e non gasivore, che hanno mantenuto lo stesso fornitore per gli anni 2019 e 2022 possono richiedere il conteggio del credito spettante direttamente al proprio venditore e quest’ultimo è tenuto, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ad inviare al proprio cliente (su richiesta), una comunicazione da cui emerga il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per i periodi d’interesse.

Si ricorda, che i crediti d’imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, ed eventualmente cedibili solo per intero;

con riferimento ai crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari in questione dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto di fruizione del credito non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione della stessa saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Decreto Aiuti Ter convertito in legge: c’è tempo fino al 31 ottobre 2023 per le istanze di riversamento dei crediti Ricerca e Sviluppo.

Uncategorised Posted on Wed, November 30, 2022 12:15:52

POST 182/2022

Come era nelle attese (si veda anche il nostro precedente post n. 170/2022 dello scorso 8 novembre 2022)

la Legge nr. 175/2022, legge di conversione al DL 144/2022 (cd. Aiuti Ter), approvata dal parlamento e pubblicata in G.U. lo scorso 17 novembre 2022 ha ufficialmente riaperto i termini per poter aderire alla sanatoria per i crediti di ricerca e sviluppo prevista dall’articolo 5, commi 7-12, del Dl 146/2021.

Il nuovo articolo 38 del Dl Aiuti Ter (DL 144/2022) prevede infatti la possibilità per i contribuenti, in possesso dei relativi requisiti, di accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati entro il prossimo 31 ottobre 2023.

Si è quindi concretizzata la tanto attesa proroga di un anno rispetto alla inziale scadenza.

La nuova previsione comporta anche lo “slittamento” in avanti delle scadenze delle rate per effettuare i riversamenti. La prima o unica rata è pertanto prevista in scadenza non più il 16 dicembre 2022 bensì il 16 dicembre 2023 e così le eventuali ulteriori due rate (qualora si optasse per il versamento rateale) slittano di un anno rispetto alla previsione iniziale.

Tale differimento dei pagamenti riguarda anche coloro i quali dovessero aver già presentato l’istanza entro lo scorso 31 ottobre 2022.

LA CERTIFICAZIONE

Un’altra importante novità confermata dalla Legge di conversione del Decreto è la possibilità per i contribuenti di ottenere una certificazione, ex articolo 23 Dl 73/2022, sulle attività di ricerca e sviluppo svolte anche in relazione ai crediti per R&S afferenti alle annualità pregresse (ante 2020), ovvero quelle rientranti nel cd. riversamento agevolato.

Si ricorda che la certificazione ex art. 23 Dl 73/2022 ha la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi e di prassi per poter aver diritto al credito di imposta. Il funzionamento di tale certificazione ad oggi è demandato ad un DPCM non ancora emanato.

La certificazione ha un effetto vincolante per l’Amministrazione Finanziaria, la quale è inibita dall’emettere atti impositivi contrari al contenuto della stessa.

Tuttavia, si ricorda che l’utilizzo della certificazione è precluso a quei contribuenti che abbiano già ricevuto un atto di recupero del credito, un PVC o che abbiano avuto conoscenza dell’inizio di attività istruttoria (inviti o questionari). Questi contribuenti, in relazione ai crediti ex DL 145/2013, non potranno quindi, stando all’attuale normativa, dotarsi della certificazione ma potranno accedere esclusivamente al riversamento.

La certificazione parrebbe tuttavia, per ragioni logico sistematiche, non essere preclusa invece a quei contribuenti (e sono molti) che nei mesi scorsi hanno ricevuto lettere di compliance da parte dall’Agenzia delle Entrate in relazione a possibili anomalie rispetto all’utilizzo dei crediti R&S ex Dl 145/2013.

Su tale ultimo aspetto sono quindi auspicabili chiarimenti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Scade il prossimo 31 dicembre 2022 il regime transitorio dei dividendi.

Uncategorised Posted on Tue, November 29, 2022 21:38:59

POST 181/2022

I soci cd. qualificati di società di capitali hanno tempo sino al prossimo 31 dicembre 2022 per beneficiare del cd. “Regime transitorio dei dividendi” in forza del quale gli utili prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 distribuiti e (secondo l’Agenzia delle Entrate) pagati entro tale data godono del previgente regime della parziale imponibilità IRPEF in luogo della ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Si veda anche:

Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 454 del 16.9.2022) non potranno infatti godere del regime transitorio quei dividendi deliberati ante 31.12.2022 ma incassati dal socio a partire dal 1.1.2023, che dovranno quindi scontare l’imposta sostitutiva al 26%.

Si rinvia a:

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Detrazioni bonus casa e sequestro dei crediti ceduti.

Uncategorised Posted on Tue, November 29, 2022 10:33:07

POST 180/2022

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 44647 del 23 novembre 2022, nell’esaminare il caso di un pacchetto di crediti acquistati da Poste italiane e collegati a un bonus facciate ha enunciato il principio secondo cui i crediti ceduti a banche e altri soggetti relativi a tutte le detrazioni casa, e più solo relativi al superbonus, sono sequestrabili non rilevando la buona fede di chi ha comprato.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il sequestro preventivo di tipo impeditivo “implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo”. La buona fede di chi compra, pertanto, non preclude il sequestro preventivo.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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