Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Fondo perduto per le imprese colpite dalla crisi ucraina.

Uncategorised Posted on Thu, November 10, 2022 10:34:07

POST 171/2022

In base al decreto Mise del 09 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2022, dal 10 novembre al 30 novembre 2022 è possibile presentate domanda per accedere al contributo a fondo perduto a favore delle imprese che hanno subito i contraccolpi economici dovuti alla guerra in Ucraina.

Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese con sede in Italia, diverse da quelle agricole che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

– hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;

hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:

– 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50milioni di euro.

Tali aiuti sono erogati secondo i limiti applicati agli aiuti di Stato concessi in regime de minimis.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Dl Aiuti Ter: Nell’iter di conversione in legge la proroga al 31 ottobre 2023 per l’istanza di riversamento dei crediti Ricerca e Sviluppo ed apertura alla certificazione ex post.

Uncategorised Posted on Tue, November 08, 2022 12:46:56

POST 170/2022

Nell’iter di conversione in legge del Dl Aiuti Ter, che dovrebbe concludersi entro la fine di novembre, stanno prendendo forma le attese novità in materia di sanatoria per i crediti di ricerca e sviluppo prevista dall’articolo 5, commi 7-12, del Dl 146/2021.

Con emendamento presentato dal Governo, e approvato nella seduta del 7 novembre 2022 dalla Commissione speciale, viene prevista una riapertura del termine per presentare l’istanza di riversamento scaduta lo scorso 31 ottobre 2022.

L’emendamento in questione dispone la possibilità per i contribuenti, in possesso dei relativi requisiti, di accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, entro il prossimo 31 ottobre 2023.

Di fatto verrebbe a realizzarsi una proroga di un anno rispetto alla inziale scadenza.

La nuova previsione comporterebbe inoltre anche lo “slittamento” in avanti delle scadenze delle rate per effettuare i riversamenti. La prima o unica rata è pertanto prevista in scadenza non più il 16 dicembre 2022 bensì il 16 dicembre 2023 e così le eventuali ulteriori due rate (qualora si optasse per il versamento rateale) verrebbero slittate di un anno rispetto alla previsione iniziale.

Tale differimento dei pagamenti riguarderà ovviamente anche coloro i quali dovessero aver già presentato l’istanza entro lo scorso 31 ottobre 2022.

L’emendamento in oggetto prevede inoltre un’altra importante novità ovvero la possibilità per il contribuente di farsi rilasciare una certificazione, ex articolo 23 Dl 73/2022, sulle attività di ricerca e sviluppo svolte anche in relazione al “vecchio” credito R&S, quello rientrante nel cd. riversamento agevolato.

Si ricorda che la certificazione ex art. 23 Dl 73/2022 ha la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi e di prassi per poter aver diritto al credito di imposta. Il funzionamento di tale certificazione ad oggi è demandato ad un DPCM non ancora emanato.

La certificazione ha un effetto vincolante per l’Amministrazione Finanziaria la quale è inibita dall’emettere atti impositivi contrari al contenuto della stessa.

Tuttavia, si ricorda che l’utilizzo della certificazione è precluso a quei contribuenti che abbiano già ricevuto un atto di recupero del credito, un PVC o che abbiano avuto conoscenza dell’inizio di attività istruttoria (inviti o questionari). Questi contribuenti, in relazione ai crediti ex DL 145/2013, non potranno quindi dotarsi della certificazione ma potranno accedere esclusivamente al riversamento.

La certificazione parrebbe tuttavia, per ragioni logico sistematiche, non essere preclusa invece a quei contribuenti (e sono molti) che nei mesi precedenti hanno ricevuto lettere di compliance da parte dall’Agenzia delle Entrate in relazione a possibili anomalie rispetto all’utilizzo dei crediti R&S ex Dl 145/2013.

Su tale ultimo aspetto sono quindi auspicabili chiarimenti a seguito dell’approvazione definitiva della legge di conversione del Dl Aiuti Ter.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Il 15 novembre 2022 scade il termine per rivalutare quote e terreni.

Uncategorised Posted on Sun, November 06, 2022 12:08:39

POST 169/2022

Si ricorda che con la conversione in legge del “DECRETO ENERGIA” è stata disposta la proroga dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 della facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)

Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). 

Il valore così rideterminato è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 14 per cento.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2022

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Riversamento spontaneo dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo: aggiornamenti.

Uncategorised Posted on Sat, October 29, 2022 14:49:23

POST 168/2022

Come è noto, con la procedura di riversamento spontaneo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (“Sanatoria”), possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli utilizzi in compensazione del “credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. Si tratta di una procedura riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto ovvero al 22 ottobre 2021.

L’argomento è stato oggetto di numerosi precedenti nostri POST.

La domanda di sanatoria, secondo quanto previsto originariamente, doveva esser inviata entro il termine del 30 settembre 2022.

Con la pubblicazione del cd. “Decreto Aiuti Ter” nella G.U. n. 223 dello scorso 23 settembre 2022 è stata disposta la proroga del suddetto termine al prossimo 31 ottobre 2022.

A fronte di molti dubbi ed incertezze sull’applicazione della normativa si sono moltiplicate nelle ultime settimane le richieste di specifici chiarimenti e di un ulteriore slittamento del termine.

Oggi la stampa specializzata conferma la notizia della volontà del Governo di attuare un’ulteriore spostamento della scadenza attraverso un emendamento che si annuncia sarà inserito in sede di conversione al predetto Decreto Aiuti Ter.

Il ché, anche se non si traduce ancora in una norma di legge, è una indicazione importante in risposta delle attese degli operatori.

Sul tema si veda anche:

https://www.ilsole24ore.com/art/dl-aiuti-ter-257-emendamenti-commissione-nessuno-fdi-lega-fi-AEpG4eCC

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/10/29/dl-aiuti-ter-arriva-proroga-per-riversamento-bonus-rs_9bafa821-9f4e-4fbc-8853-45cae374603f.html

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Revoca delle rivalutazioni: integrativa entro il 28 novembre 2022.

Uncategorised Posted on Mon, October 24, 2022 11:04:10

POST 167/2022

Con provvedimento del 29 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità ed i termini per le imprese che intendono revocare gli effetti fiscali delle rivalutazioni o dei riallineamenti (avviamenti, marchi ed intangibili specifici) operati nei bilanci 2020 in base all’art.110 del D.L. n. 104/2020.

La revoca deve essere esercitata entro il 28 novembre 2022 mediante presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui era stata effettuata la rivalutazione o il riallineamento.

Il provvedimento chiarisce sin da subito che la possibilità di revoca è riservata ai soggetti che, al di là del pagamento della sostitutiva, abbiano perfezionato l’opzione mediante indicazione delle operazioni di rivalutazione o riallineamento nel quadro RQ nella dichiarazione dei redditi (modello SC2021) o che abbiano provveduto a presentare integrativa con il quadro RQ completo entro il 29 settembre 2022.

Per quanto riguarda i beni per i quali è possibile revocare l’opzione, l’art 4. del provvedimento precisa che le revoche della rivalutazione e del riallineamento possono riguardare le singole attività, ma la revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato. Il contribuente, quindi, può scegliere singole attività su cui revocare l’opzione ma la stessa non può essere parziale.

Per effetto della revoca i valori fiscali dei beni vengono riportati a quelli ante rivalutazione anche ai fini degli ammortamenti o della determinazione di plusvalenze o minusvalenze, pertanto, nell’ambito dell’integrativa devono essere apportate apposite variazioni ai fini Ires e Irap in aumento relative ai maggiori ammortamenti dedotti sui valori attribuiti alle singole attività. Automaticamente viene meno anche il vincolo di sospensione d’imposta sulla corrispondente frazione di patrimonio netto.

Il provvedimento prevede inoltre la possibilità anche di mantenere gli effetti della rivalutazione e di revocare in via autonoma l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione che tornerebbe, di conseguenza, in regime di sospensione d’imposta.

Nella dichiarazione integrativa il contribuente può chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione con i debiti d’imposta del periodo 2021 (senza limiti dei 2 milioni di euro) del credito derivante dalla restituzione dell’imposta sostitutiva pagata. Il credito può essere trasferito anche nell’ambito del gruppo ai sensi dell’art.7 del DM 1° marzo 2018.

Infine, il provvedimento prevede la possibilità per i soggetti che avevano i requisiti per usufruire della rivalutazione gratuita per il settore alberghiero e termale, ma che prudentemente avevano rivalutato o riallineato mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, di revocare la rivalutazione a pagamento e passare alla rivalutazione gratuita specifica prevista per tale settore.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna



Crisi energetica: il FVG stanzia un contributo a fondo perduto per le PMI in difficoltà.

Uncategorised Posted on Thu, October 20, 2022 19:01:00

POST 166/2022

La regione autonoma del Friuli Venezia Giulia ha disposto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese ubicate nel territorio regionale in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei codici ATECO primario/prevalente individuati.

I codici ATECO ammessi al contributo sono riportati al seguente link

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA1/allegati/Tabella_Codici_ATECO_Allegato_1_alla_DGR_1454_del_7_ottobre_2022.pdf

Beneficiari e requisiti

Beneficiari del contributo in esame sono micro, piccole e medie imprese (PMI) in possesso di codice ATECO primario/prevalente riferito alla sede legale o alla unità locale ubicata in Regione nonché le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, pur non avendo sede legale in Friuli Venezia Giulia, risultino in possesso di codice ATECO primario/prevalente riferito a unità locali ubicate in Regione.

Possono presentare domanda i soggetti risultanti attivi in FVG alla data del 31.12.2020 e ancora attivi alla data di presentazione della domanda sul medesimo territorio regionale.

I contributi sono concessi ai richiedenti che hanno sostenuto maggiori oneri nell’anno 2022 per l’aumento dei costi energetici rispetto all’anno 2021. In particolare, i richiedenti devono autocertificare di aver subito un aumento dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% dei costi sostenuti nel primo semestre 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Le modalità di calcolo sono disponibili al seguente link

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA1/allegati/come_calcolare_la_spesa.pdf

Intensità del contributo

Ai soggetti beneficiari è riconosciuto, esclusivamente con erogazione a mezzo bonifico bancario, un contributo a fondo perduto da € 1.000,00 a € 2.000,00 secondo quanto riepilogato nella tabella riferita ai codici ATECO ammessi.

Gli importi di contribuzione sono stati determinati in relazione alla dimensione aziendale, come di seguito dettagliato:

  • micro impresa, contributo di € 1.000,00;
  • piccola impresa, contributo di € 1.500,00;
  • media impresa, contributo di € 2.000,00.

Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo dalle ore 9.00 del giorno 12 ottobre 2022 alle ore 16.00 del giorno 28 ottobre 2022 tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede al seguente link

https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/sp/login/indexspidciecrsbasepaesteri.jsp

È ammessa la presentazione anche da parte di un soggetto delegato con procura.

In caso di presentazione autonoma da parte del legale rappresentante/titolare la domanda NON prevede allegati. In caso di presentazione da parte del soggetto delegato, deve essere allegata alla domanda specifica procura, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

Non sono ammissibili a contributo i soggetti che abbiano già beneficiato del ristoro sulla linea destinata alla filiera mosaici di cui alla LR 24/2021, articolo 2, comma 63, come disciplinata con DGR 872/2022.

Si precisa che il contributo in esame è soggetto alle regole sul “de minimis”.

Con riferimento alle tempistiche si prevede che i provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi verranno adottati entro 90 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Comunicazione di cessione credito dei bonus edilizi inviate oltre scadenza: possibile la remissione in bonis.

Uncategorised Posted on Fri, October 14, 2022 14:18:46

POST 165/2022

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 33/E dello scorso 6 ottobre 2022 ha previsto che i soggetti che non hanno presentato la Comunicazione di cessione credito dei bonus edilizi all’Agenzia delle Entrate entro il temine previsto dalla normativa, possono sanare la propria posizione attraverso la remissione in bonis.

Ricordiamo che – in via ordinaria – la comunicazione della cessione del credito deve essere inviata telematicamente entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni scadenti nell’anno 2022, in via eccezionale, a seguito di successive proroghe, è stato previsto che l’invio della Comunicazione relativa alle spese sostenute nell’anno 2021, nonché delle rate residue non fruite in detrazione riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, dovesse avvenire entro il 29 aprile 2022.

E’ stata inoltre prevista una proroga per i soggetti ires e titolari di partita iva, che possono inviare la Comunicazione entro il prossimo 15 ottobre 2022.

La normativa fino ad ora prevedeva che il tardivo invio della Comunicazione fosse causa di decadenza dalla possibilità di cedere il credito o di accedere allo sconto in fattura.  

L’Agenzia delle Entrate ha invece ora chiarito che in caso di tardiva Comunicazione può essere applicata la “remissione in bonis”.

Pertanto, l’invio telematico della Comunicazione, seppur tardivo, può ora avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

Ciò significa che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Per sanare la posizione dovrà essere inoltre contestualmente versata la sanzione di 250 euro, somma che deve essere pagata tramite modello F24 e che non può essere oggetto di compensazione o di ravvedimento.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Comunicazione di cessione credito bonus edilizi per soggetti ires e titolari di partita iva – invio entro il 15 ottobre.

Uncategorised Posted on Fri, October 14, 2022 14:15:08

POST 164/2022

I soggetti passivi Ires e i soggetti titolari di partita iva che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 possono inviare entro il prossimo 15 ottobre 2022 all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di cessione credito dei bonus edilizi relativi alle spese sostenute nell’anno 2021 e alle eventuali rate residue non fruite in detrazione delle spese sostenute nell’anno 2020.

Qualora la scadenza non venisse rispettata, come chiarito la scorsa settimana dall’Agenzia delle Entrate, tali soggetti potranno beneficiare della “remissione in bonis” provvedendo all’invio della comunicazione di cessione credito all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 novembre (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi) e versando la sanzione dovuta di 250 euro.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



« PreviousNext »