POST 162/2022
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 485 pubblicata il 3 ottobre scorso, ha espresso alcune precisazioni in ordine alla emissione della nota di variazione IVA in diminuzione in caso di assoggettamento del cessionario o committente a procedure concorsuali.
Come già illustrato nei precedenti post n.130/2021 e n. 5/2022, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del DPR 633/72 (introdotto dal “decreto Sostegni-bis” D.L. 73/2021), nelle procedure avviate successivamente al 26 maggio 2021, il cedente o prestatore ha facoltà di emettere la nota di credito per la detrazione dell’IVA sin dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza quindi dover attenderne l’esito infruttuoso.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che:
* la variazione in diminuzione deve contenere l’evidenza sia dell’imponibile sia della relativa imposta, e non potendo invece riportare la sola IVA;
* l’emissione della nota di credito e la relativa detrazione dell’IVA non incassata è possibile anche ove il cedente / prestatore non abbia insinuato al passivo della procedura il relativo credito;
* ai fini della detrazione dell’IVA, non è necessaria neppure l’accettazione del curatore o commissario che riceve la nota di variazione, atteso che quest’ultimo non è tenuto a registrare il documento, né la procedura è tenuta al versamento dell’imposta che rimane a carico dell’Erario;
* il termine ultimo per emettere la nota di credito è quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione;
* ove fossero decorsi i termini per l’emissione della nota, il cedente / prestatore può comunque recuperare l’imposta insinuandosi tardivamente al passivo e attendendo l’esito infruttuoso della procedura (con la definitività del riparto finale), ricadendosi in tal caso nella fattispecie di cui all’art. 26, comma 2 del DPR 633/72.
Andrea Boschi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso