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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Aiuti Ter: Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti.

Uncategorised Posted on Fri, September 30, 2022 15:47:41

POST 155/2022

Il Decreto Aiuti Ter ha previsto l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro anche per i seguenti soggetti:

  • soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici residenti in Italia, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 con reddito, per l’anno 2021, non superiore a 20.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • lavoratori domestici che avevano già beneficiato dell’indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
  • coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e sono iscritti alla Gestione separata, con reddito inferiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
  • soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;
  • collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità Covid-19;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate con un reddito 2021 inferiore a 20.000 euro;
  • lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 giornate di contributi versati e con reddito 2021 inferiore a 20.000 euro;
  • lavoratori autonomi occasionali con accredito alla gestione separata di almeno un contributo nel 2021;
  • incaricati alle vendite a domicilio, con reddito 2021 derivante dalle stesse attività superiore a 5.000 euro titolari di partita iva attiva al 18 maggio 2022 e iscrizione alla Gestione separata;
  • nuclei familiari che già beneficiano del reddito di cittadinanza.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Decreto Aiuti -Ter: Riduzione aliquote accisa e Iva sui carburanti.

Uncategorised Posted on Fri, September 30, 2022 15:40:35

POST 154/2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre scorso, Il Decreto-legge n. 144/2022, che all’art. 4 ha previsto quanto segue.

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 si conferma:

1) la riduzione delle aliquote dell’accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:

benzina: 478,40 euro per mille litri;

olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

2) l’applicazione di un’aliquota Iva del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;

3) la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di accisa sul “gasolio commercialeconsumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui al numero 4 bis della tabella A, allegata al testo unico delle accise D.lgs. n. 504/1995.

Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 10 novembre 2022 al competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sempre che non venga disposta un’ulteriore proroga delle aliquote agevolate, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del  30 ottobre 2022.

Nel caso in cui la suddetta comunicazione non sia effettuata o venga inviata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (prevista dall’art.50 comma 1 D.lgs. 504/1995).

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Uncategorised Posted on Fri, September 30, 2022 15:34:17

POST 153/2022

Il Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 ha previsto quanto segue:

Vengono prorogati e rafforzati per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas.

Alle imprese energivore, i cui costi per KWh della componente di energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Il credito d’imposta spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In questo caso, l’incremento del costo per KWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica ed il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Alle imprese gasivore, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KWh, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo il riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Tutti i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 o possono essere ceduti, solo per intero ad altri soggetti compresi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Nuova versione dei Principi di Revisione Isa Italia applicabili dal 1° gennaio 2022.

Uncategorised Posted on Fri, September 30, 2022 15:18:28

POST 152/2022

il Ministero dell’Economia e delle finanze con determina n. 21909 del 01.09.2022 ha adottato i nuovi principi di revisione internazionale Isa Italia, che dovranno essere applicati ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.

I nuovi principi sono stati elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili assieme ad Assirevi, Consob, INRL ed al MEF e rappresentano l’evoluzione dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB e le modifiche alla normativa italiana in materia di revisione legale, con particolare riferimento ai bilanci degli enti del Terzo settore.

I revisori legali e le società di revisione, pertanto, dovranno seguire la versione aggiornata dei seguenti principi Isa Italia: 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 710 e 720 nonché i principi di revisione SA Italia 250B, 700B e 720B.

Tutti i nuovi principi sono pubblicati sul sito della revisione legale all’indirizzo: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/ADOZIONE-DELLA-NUOVA-VERSIONE-DEI-PRINCIPI-DI-REVISIONE-INTERNAZIONALI-ISA-00001/.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna



Decreto Aiuti-ter: Garanzie statali per rincari energetici.

Uncategorised Posted on Wed, September 28, 2022 09:45:28

POST 151/2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre scorso, il D.L. n. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter,  che contiene “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

All’art. 3 del Decreto è prevista la concessione di garanzie gratuite, in regime di “de minimis”, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti delle banche alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Il medesimo articolo prevede inoltre che la garanzia del Fondo PMI sia aumentata dal 60 all’80%.

Per la piena operatività della norma è necessario attendere l’approvazione della Commissione Europea.

Con l’art. 17 del Decreto, invece, viene incrementato da 35 mila a 62 mila euro, l’importo massimo della garanzia Ismea prevista dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), per i finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna



Come attestare l’esecuzione del 30 per cento dei lavori su villette e unità unifamiliari autonome per non perdere la proroga del super bonus al 31 dicembre 2022.

Uncategorised Posted on Tue, September 27, 2022 18:56:59

POST 150/2022

Come segnalato nel nostro precedente post n. 142/2022 dello scorso 16 settembre, gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari (villette) o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno possono beneficiare della proroga della detrazione fiscale del super bonus 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 solo se alla data del 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

La Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le attese linee guida per le modalità di dimostrazione del raggiungimento 30 per cento dell’intervento complessivo. Quanto previsto riprende sostanzialmente quanto avevamo anticipato nel nostro post.

Per ogni dettaglio e indicazione rinviamo al testo emesso dalla Commissione: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/quesito_30_dim_30x100_al_30.09.2022_risp._1-2022.pdf

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Aumentato a Euro 1.000 il limite di impignorabilità delle pensioni.

Uncategorised Posted on Sun, September 25, 2022 16:25:50

POST 149/2022

L’art. 21 della legge di conversione del decreto Aiuti bis ha modificato il settimo comma dell’art. 545 c.p.c. stabilendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale (oggi pari ad Euro 468,11), con un minimo di Euro 1.000,00. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dai restanti commi dell’art. 545 c.p.c..

Il legislatore ha dunque elevato il precedente limite di impignorabilità che prevedeva un ammontare pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

Va tenuto presente che la novella non modifica l’ottavo comma dell’art. 545 per cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario nonché a titolo di pensione nel caso di accredito su conto bancario possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (ossia Euro 1.404,84), quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Il regime IVA del servizio di “deblistering” da parte della Farmacia.

Uncategorised Posted on Sun, September 25, 2022 16:18:31

POST 148/2022

L’innovativo servizio di “deblistering”, volto a favorire l’aderenza terapeutica, consiste nella preparazione in Farmacia di confezioni di farmaci mediante lo sconfezionamento di un medicinale industriale e il suo successivo riconfezionamento da parte del farmacista in dosi personalizzate rispetto alla posologia stabilita dal medico curante per il paziente.

Il costo di tale servizio è a carico del cittadino ed è soggetto ad un’aliquota iva del 10% o del 22% a seconda dei casi.

In particolare si applica l’iva al 10% quando il servizio di deblistering consiste nell’attività di cessione di farmaci e servizio deblistering verso clienti consumatori finali ovvero verso case di cura.

In tali ipotesi infatti il servizio di deblistering rappresenta,  ai sensi dell’articolo 12 D.P.R. 633/1972, un’attività accessoria rispetto alla cessione di farmaci. Pertanto non viene assoggettato autonomamente ad iva, bensì segue il trattamento previsto per l’operazione principale: la cessione di farmaci, che sconta il 10% di iva.

Viceversa si applica l’iva al 22% quando il servizio di deblistering consiste esclusivamente nello sconfezionamento e riconfezionamento di farmaci a favore di clienti consumatori finali, case di cura o altre farmacie, senza effettuarne la dispensazione. Infatti, in tale ipotesi la cessione di beni e la prestazione di servizi sono effettuate da soggetti diversi e quindi il servizio di deblistering va assoggettato autonomamente ad iva, con l’aliquota ordinaria del 22%.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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