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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Dalla Agenzia delle Entrate definitivo stop al regime transitorio dei dividendi per le delibere di distribuzione pagate al socio dopo il 31.12.2022.

Uncategorised Posted on Mon, September 19, 2022 20:02:13

POST 147/2022

Con la risposta all’interpello nr. 454 pubblicata venerdì 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ufficializza la presa di posizione già espressa dalla sua Direzione centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in tema di regime transitorio applicabile ai dividendi su partecipazioni qualificate introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 1006 L. 205/2017).

Detta presa di posizione era già stata oggetto di commento in un precedente post al quale si rimanda anche in relazione al contenuto della normativa transitoria.

In sintesi, con la risposta in commento l’Agenzia delle Entrate ribadisce la propria posizione, tutt’altro che condivisibile stante la ratio della norma cui riferisce, secondo cui i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate pagati a partire dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022 (data ultima per applicare il regime transitorio).

L’Agenzia, nel supportare la propria tesi, richiama la risoluzione nr. 56/2019 dove era stato precisato che il regime transitorio dei dividendi “deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale”.

Secondo l’Agenzia quindi l’applicazione dell’arco temporale richiamato dalla normativa e l’applicazione del principio di cassa riservato ai dividendi, porta a ritenere che “per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.

Con la conferma dell’interpretazione restrittiva da parte dell’Agenzia delle Entrate in tema di regime transitorio dei dividendi le imprese dovranno effettuare, con tutta probabilità, considerazioni diverse sotto il profilo finanziario delle delibere attuate al fine di garantire ai propri soci una più mite imposizione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Semplificazioni: prorogata l’estensione del Reverse charge nei settori elettronico ed energetico.

Uncategorised Posted on Mon, September 19, 2022 18:33:38

POST 146/2022

L’articolo 22 del DL semplificazioni, convertito nella Legge n.122/2022, modifica l’art. 17, comma 8 del DPR n. 633/1972 prorogando l’operatività dell’applicazione del meccanismo facoltativo dell’inversione contabile fino al 31/12/2026 (scadenza originaria 30/06/2022) relativamente alle seguenti operazioni:

– cessione di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lettera b DPR 633/72);

– cessione di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c DPR 633/72);

– trasferimento di quote di emissione di gas ad effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d-bis DPR 633/72);

– trasferimento di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter DPR 633/72);

– cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7-bis, comma3, lettera a DPR 633/72 (art. 17, comma 6, lettera d-quater DPR 633/72).

Epica Servizi Contabili srl

Tiziana Bandiera



DL Aiuti Ter: accesso alla Sanatoria Credito Ricerca & Sviluppo con probabile proroga al 31 ottobre 2022.

Uncategorised Posted on Sat, September 17, 2022 18:57:44

POST 145/2022

Sulla base della bozza del cd. Decreto Aiuti Ter approvata ieri, 16 settembre 2022, dal CDM il termine del 30 settembre 2022 per aderire alla sanatoria per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo, introdotta dall’articolo 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021, dovrebbe essere prorogato al prossimo 31 ottobre 2022.

Rimarrebbero invece fermi i termini previsti per l’operazione di riversamento delle somme ad oggi fissati al 16 dicembre 2022 (possibilità di pagare in 3 rate annuali).

Come noto la sanatoria consente ai soggetti che hanno utilizzato in compensazione i crediti per ricerca e sviluppo ex articolo 3 del DL 145/2013 maturati nel periodo 2015-2019 di emendare eventuali errori nell’applicazione della norma agevolativa effettuando spontaneamente il riversamento delle somme compensate e potendo godere dei seguenti benefici:

– lo stralcio delle sanzioni amministrative (nella maggior parte dei casi pari al 100% del tax credit utilizzato in compensazione);

– lo stralcio degli interessi;

– la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti (ex articolo 10quater Dlgs 74/2000).

Quanto alla procedura di riversamento ed al relativo modello per potervi accedere, approvato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 1° giugno 2022, rimandiamo per maggiore dettaglio ai precedenti post dedicati al tema della sanatoria.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto “AIUTI TER”.

Uncategorised Posted on Sat, September 17, 2022 10:44:34

POST 144/2022

Il Consiglio dei Ministri, in data 16 settembre 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A seguire il comunicato stampa del Governo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto.


“In merito alle disposizioni contro il caro-energia, sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30 per cento, mentre per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento.
È prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022 e alle imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20 per cento.
Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari, è stato prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP. Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80 per cento dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.
È innalzato l’importo massimo dei finanziamenti (da 35 mila a 62 mila euro) garantibili dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.
Il contributo straordinario in favore di Regioni ed enti locali è ulteriormente incrementato di 200 milioni di euro complessivi, 160 in favore dei comuni e 40 in favore di città metropolitane e province. Per far fronte ai rincari energetici e agli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per il 2022 di 400 milioni di euro, che si aggiungono al miliardo di euro già assegnato con la legge di assestamento del bilancio (legge 5 agosto 2022, n. 111).
Sono previsti ulteriori 100 milioni di euro per finanziare il contributo a copertura dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. Viene istituito, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, un fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto. Sono stanziate risorse (50 milioni di euro per il 2022) per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Specifiche risorse sono stanziate sia per contenere i maggiori costi energetici sostenuti dagli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi sociosanitari rivolti a persone con disabilità, sia per mitigare il caro-energia in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.
Infine, le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus trasporti” sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2022.
Sono poi previste misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni demaniali in uso al Ministero dell’interno e per accelerare l’installazione degli stessi sulle coperture o sulle facciate di edifici.
In merito all’attuazione del PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È altresì istituito l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi.
Sono perfezionate le procedure per l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e sono definite le responsabilità attuative del progetto che prevede la realizzazione a Taranto di investimenti siderurgici legati all’idrogeno.
È istituito il “Fondo per l’housing universitario”, con una dotazione di 660 milioni di euro, per acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.
Sono definiti i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma degli istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente l’offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del lavoro. Sono definite misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione mediante il supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale. In coerenza con tali obiettivi, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta.
Sono estese le procedure per l’accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del “Piano Complementare” al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia. È poi previsto che Invitalia S.p.A., per supportare le amministrazioni titolari degli interventi e per accelerarne la realizzazione, possa promuovere specifici accordi quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori relativi agli interventi PNRR e a quelli dei cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea.
Sono state approvate, inoltre, disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, nell’ottica di contribuire all’obiettivo PNRR di riduzione del contenzioso pendente, e di estensione degli interventi PNRR di potenziamento delle farmacie rurali con uno stanziamento di 28 milioni di euro.
In merito, infine, ad ulteriori misure adottate, sono previsti, tra l’altro, lo stanziamento di risorse nell’ambito delle iniziative assunte dall’Unione europea nel quadro della nuova Assistenza Macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell’Ucraina; disincentivi alla delocalizzazione e alla cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi e misure di tutela dei lavoratori interessati”.



Detrazioni fiscali super bonus acquisti 110%: rogiti entro il 31 dicembre 2022 ma solo a determinate condizioni.

Uncategorised Posted on Fri, September 16, 2022 20:08:20

POST 143/2022

Il PNRR 2 ha stabilito la proroga della detrazione fiscale del c.d. superbonus acquisti nella misura del 110% anche in riferimento agli atti di compravendita stipulati entro il 31 dicembre 2022, ma al rispetto di specifiche condizioni.

L’art. 18 del D.L. 36/2022 prevede che la detrazione fiscale spetta agli acquirenti delle unità immobiliari nella misura del 110 per cento per i rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 tali soggetti abbiano:

– sottoscritto un preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;

– versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta;

– ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;

– ottenuto il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;

– ottenuto l’accatastamento dell’immobile almeno in categoria F/4.

Al rispetto di tali condizioni, la detrazione del 110 per cento trova applicazione per i rogiti stipulati anche successivamente al termine del 30 giugno 2022 previsto dalla precedente normativa, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno.

Ricordiamo, come già evidenziato nei nostri precedenti post, che qualora non venissero rispettate queste condizioni, l’atto di acquisto di una casa antisismica stipulato dopo il 30 giugno 2022 non potrà beneficiare delle detrazioni nella misura del 110 per cento, ma l’acquirente potrà comunque accedere alle detrazioni ordinarie nella misura del 75 e dell’85 per cento, che restano in vigore, salvo future modifiche normative, per i rogiti stipulati fino al 31 dicembre 2024. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Detrazioni fiscali super bonus 110% su villette e unità unifamiliari autonome fino al 31 dicembre 2022 ma solo con lavori effettuati per il 30 per cento entro il 30 settembre 2022.

Uncategorised Posted on Fri, September 16, 2022 20:04:36

POST 142/2022

Gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari (villette) o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno possono beneficiare della proroga della detrazione fiscale del super bonus 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 solo se alla data del 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Nel conteggio possono rientrare, oppure essere esclusi, gli eventuali interventi non agevolati con il c.d. superbonus.

Ne’ la normativa ne’ la prassi ad oggi disponibili prevedono una specifica modalità per dimostrare i lavori eseguiti e il raggiungimento della soglia del 30 per cento.

In attesa di avere dei chiarimenti ufficiali, che auspichiamo arrivino a breve considerata l’imminente scadenza del prossimo 30 settembre, una soluzione potrebbe essere quella di far predisporre una dichiarazione dal Direttore dei Lavori in cui attesta il raggiungimento della percentuale del 30 per cento richiesta, corredando la dichiarazione di ogni documentazione tecnica utile a supporto, e – si ritiene fondamentale – di dare al documento una data certa, ad esempio inviando dichiarazione e documentazione tramite pec.

Chiara CurtiDottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Semplificazioni: Elenchi Intrastat.

Uncategorised Posted on Thu, September 15, 2022 17:54:16

POST 141/2022

Con la conversione in Legge n.122/2022 del DL n. 73/2022 (cd. Decreto Semplificazioni), viene ripristinata la data entro la quale inviare gli elenchi INTRASTAT (all’art. 3, comma 2 del DL).

I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

L’indicazione vale sia per la presentazione degli elenchi su base mensile, sia per quella su base trimestrale.

Epica Servizi Contabili srl

Tiziana Bandiera



Decreto Semplificazioni: novità in materia di imposta di bollo.

Uncategorised Posted on Thu, September 15, 2022 17:49:49

POST 140/2022

Ampliato il servizio telematico di pagamento imposta di bollo

Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni è stata confermata l’introduzione del nuovo comma 596-bis all’art. 1, Legge n. 147/2013 con il quale è disposta la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di estendere le modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.

Pagamento bollo sulle fatture elettroniche

L’art. 3, comma 4 e 5, del Decreto Semplificazioni, convertito in Legge, aumenta la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dai precedenti euro 250,00 ad euro 5.000,00 a far data dal 01 gennaio 2023.

Attraverso la novità normativa in commento viene quindi previsto che:

– se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non è superiore ad euro 5.000, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);

– se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore complessivamente ad euro 5.000, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del terzo trimestre (30 novembre).

Per l’anno 2022 il versamento può essere effettuato con le seguenti scadenze:

– se l’importo dovuto per il primo trimestre non è superiore ad euro 250,00 il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.09);

– se l’importo dovuto nei primi due trimestri complessivamente è inferiore ad euro 250,00 il pagamento potrà essere differito con quello relativo al terzo trimestre (30.11).

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Tiziana Bandiera



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