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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Pubblicazione in nota integrativa delle erogazioni pubbliche – conversione decreto Semplificazioni – art. 3 comma 6-bis

Uncategorised Posted on Wed, September 14, 2022 11:53:46

POST 139/2022

Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, viene previsto all’art. 3 comma 6-bis che, fermo restando il termine ordinario del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.

Si ricorda che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono. Era stato precedentemente chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società evitava tale incombenza solo alle società che redigevano il bilancio in forma ordinaria.

La norma del decreto Semplificazioni sembrerebbe finalizzata ad evitare un doppio adempimento in capo a quei soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile i quali sono, comunque, obbligati alla redazione della nota integrativa. Non è chiaro se questo possa in qualche modo valere anche per quei soggetti che redigono il bilancio in forma “micro”.

Per quanto attiene al termine per l’adempimento, la formulazione letterale potrebbe dare adito ad alcune incertezze, ragioni di ordine logico inducono a ritenere che il termine sia quello di approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono state percepite le erogazioni, si attendono chiarimenti in merito.

Per un eventuale approfondimento si rinvia al precedente post 90/2022:

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Semplificazioni. Nuovi termini per l’autocertificazione relativa agli aiuti di Stato.

Uncategorised Posted on Wed, September 14, 2022 11:49:40

POST 138/2022

Al fine di consentire più tempo agli operatori per presentare l’autocertificazione relativa agli aiuti di stato di cui al Provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 è intervenuto il Decreto Semplificazioni (DL 73/2022 conv. in L. 122 del 04.08.2022).

Esso dà più tempo all’Amministrazione Finanziaria per la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di stato (RNA, SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid19”.

In particolare, relativamente agli aiuti:

– non subordinati all’emanazione di un provvedimento di concessione o autorizzazione alla fruizione;

– subordinati ad un provvedimento di concessione o di autorizzazione, il cui importo è determinabile solo in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi/Irap;

– i termini che scadono dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (22.06.2022) fino al 31.12.2022 sono prorogati al 30.06.2023 e quelli in scadenza dal 01.01.2023 al 30.06.2023 sono prorogati al 31.12.2023.

Alla proroga in esame è collegato il Provvedimento n. 233832/2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale viene rinviata al 30.11.2022 la presentazione, da parte del contribuente, dell’autodichiarazione attestante l’importo complessivo degli aiuti Covid19 ricevuti.

Viene inoltre stabilito che l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di stato per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023 non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti stessi.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Conversione Decreto Semplificazioni: articolo 45 commi da 3 octies a 3 decies – Deroga svalutazione titoli attivo circolante per il bilancio 2022.

Uncategorised Posted on Tue, September 13, 2022 14:31:33

POST 137/2022

Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, considerando le numerose problematiche nei mercati finanziari, per l’esercizio 2022, viene prevista per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di valutare i titoli dell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Sarà quindi possibile, per chi redige il bilancio, decidere di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di mercato.

Le modalità attuative saranno stabilite successivamente dall’Organismo Italiano di contabilità, tranne per le imprese assicurative private.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Conversione Decreto Semplificazioni: articolo 35 comma 4 – Nuovi termini dichiarazione IMU 2021.

Uncategorised Posted on Tue, September 13, 2022 14:28:28

POST 136/2022

Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto è stata prevista la proroga di 6 mesi per il termine della presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021. Il nuovo termine diventa 31.12.2022.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Conversione Decreto Semplificazioni: articolo 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP.

Uncategorised Posted on Mon, September 12, 2022 12:50:03

POST 135/2022

Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, l’articolo 10 semplifica le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.

Vengono quindi abrogate le deduzioni speciali preesistenti applicabili al lavoro a tempo indeterminato così da semplificare la determinazione del valore della produzione e la compilazione dei modelli dichiarativi.

Le disposizioni verranno applicate a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi dal 2021.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Conversione Decreto Semplificazioni: articolo 6 – Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.

Uncategorised Posted on Mon, September 12, 2022 12:45:48

POST 134/2022

Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto viene disposta una norma per evitare che il Caf o il professionista debba conservare i singoli documenti di spese, con riferimento alle spese sanitarie, i cui dati non sono modificati.

In particolare, viene previsto che:

  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d’imposta, Caf o professionista senza apportare modifiche non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata.
  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della relativa documentazione.

Le disposizioni previste verranno applicate a partire dalle dichiarazioni 2023 per l’anno d’imposta 2022.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Conversione Decreto Semplificazioni: articolo 2 – Scelta 8,5 e 2 per mille 730 presentato tramite sostituto d’imposta.

Uncategorised Posted on Mon, September 12, 2022 12:38:26

POST 133/2022

Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, è stata prevista all’articolo 2 la dematerializzazione della scheda di scelta di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille del modello 730 presentato tramite il sostituto d’imposta (datore di lavoro).

Nella pratica i sostituti d’imposta provvedono a:

  • controllare la regolarità formale della dichiarazione in base alle disposizioni per i limiti di deducibilità degli oneri, detrazioni e crediti d’imposta;
  • consegnare al sostituito copia della dichiarazione e prospetto di liquidazione;
  • trasmettere la dichiarazione e la liquidazione in via telematica all’Agenzia Entrate secondo le modalità stabilite;
  • trasmettere all’Agenzia Entrate in via telematica i dati delle destinazioni dell’8, 5 e 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite;
  • conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, insieme alle schede delle scelte di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille.

Tali disposizioni si andranno ad applicare alle dichiarazioni che saranno presentate nel 2023 per l’anno d’imposta 2022.

Questa modifica mira a ridurre i rischi di errori di trascrizione delle scelte dei contribuenti nelle schede cartacee e di mancata o tardiva presentazione del 730 all’Agenzia Entrate in assenza della consegna della busta al datore di lavoro.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Conversione Decreto Semplificazioni: articolo 45 commi da 3 octies a 3 decies – Deroga svalutazione titoli attivo circolante per il bilancio 2022.

Uncategorised Posted on Fri, September 09, 2022 07:22:20

POST 132/2022

Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, considerando le numerose problematiche nei mercati finanziari, per l’esercizio 2022, viene prevista per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di valutare i titoli dell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. 

Sarà quindi possibile, per chi redige il bilancio, decidere di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di mercato. 

Le modalità attuative saranno stabilite successivamente dall’Organismo Italiano di contabilità, tranne per le imprese assicurative private. 

Giulia Granello 

Studio EPICA – Treviso 



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