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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il Garante per la privacy dichiara illegittimo Google Analytics.

Uncategorised Posted on Fri, September 09, 2022 07:20:08

POST 131/2022

Con il provvedimento del 23.06.2022 il Garante della Privacy Italiano ha condannato l’uso di Google Analytics 3 rilevando l’illiceità del trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti dopo che la Corte di Giustizia Ue ha invalidato il privacy shield e nell’attesa di un nuovo accordo Usa-Europa sulle garanzie per il trasferimento dati.

Anche al fine di porre rimedio a tale comminatoria di illegalità di Google Analytics 3 Google ha recentemente implementato Google Analytics 4.

Google Analytics 4, senza alcun dubbio, presenta delle potenti funzionalità che gli permettono di proteggere la privacy degli utenti in maniera molto più capillare ed accurata rispetto a Google Analytics 3 ed in particolare la modalità di tracciamento Server-Side che può essere configurata in modo conforme alle norme GDPR.

Ad oggi non è tuttavia ancora possibile dire se tali implementazioni siano tali da rendere Google Analytics 4 conforme al GDPR. Lo stesso Garante della privacy interpellato sul punto ha riferito che “…gli uffici del Garante non hanno avuto occasione di esaminare la versione 4 di Google Analytics semplicemente perché il titolare del trattamento oggetto del provvedimento non la utilizzava, né sin qui tale versione è venuta in rilievo in altri procedimenti analoghi. Impossibile in queste condizioni, pertanto, dire se essa sia o meno in grado di risolvere il problema e consentire l’uso di Google Analytics in conformità alla disciplina europea sul trasferimento dei dati personali negli USA.”.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Novità in materia di Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).

Uncategorised Posted on Thu, September 08, 2022 06:27:46

POST 130/2022

La Legge 122 del 04/08/2022 di conversione del D.L. 73/2022, cosiddetto Decreto Semplificazioni ha previsto quanto segue:

Viene esteso anche al periodo di imposta 2022 quanto disposto dal Decreto Rilancio in merito agli ISA, in particolare l’Agenzia delle Entrate proseguirà con il percorso metodologico, basato su analisi che utilizzano direttamente le banche dati già disponibili:

dell’Amministrazione finanziaria, 

dell’INPS,

dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ISTAT;

di concerto con le proposte presentate dalle Organizzazioni di categoria e dagli Ordini professionali, finalizzato a considerare gli effetti straordinari della crisi causati dall’emergenza COVID-19.

Per il periodo d’imposta 2022 vengono rispristinati i termini previsti dal D.L. 50/2017 per 

l’approvazione dei modelli ISA che viene confermata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;

e la loro eventuale integrazione da effettuarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

A partire dal periodo d’imposta 2023 gli indici sono approvati entro il 31.03 del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione;

Le eventuali integrazioni degli indici sono approvate entro il 30.04 del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione.

Da notare che, relativamente al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 si tiene conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta 2019 e 2020;

Allo stesso modo, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 si tiene conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Modifica della disciplina in materia di esterometro.

Uncategorised Posted on Thu, September 08, 2022 06:26:02

POST 129/2022

A seguito conversione in legge del Decreto Semplificazione è confermata la riformulazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto per:

– le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;

– operazioni documentate da bollette doganali;

– gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972, qualora siano di importo unitario non superiore a 5.000 euro (prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, trasporti di persone all’estero, acquisti di carburante all’estero, ecc.).

A partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro con scadenza trimestrale esce di scena e lascia il posto all’invio dei dati per singola operazione

Da tale data i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti (operazioni transfrontaliere) esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica (formato xml). Pertanto:

– la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

– la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (con emissione di un documento integrativo).

È inoltre prorogata all’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.lgs. n.471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura per omessa o errata trasmissione delle fatturerelative alle operazioni transfrontaliere.

La sanzione è pari a:

– euro 2,00 per ciascuna fattura entro il limite massimo di euro 400 mensili;

– ridotta alla metà (entro il limite massimo di euro 200 mensili) se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza prevista dalla legge, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili S.r.l.



Crisi d’impresa: modificate le soglie di segnalazione dei debiti IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’anticipata emersione della crisi.

Uncategorised Posted on Wed, September 07, 2022 09:59:58

POST 128/2022

La Legge 122/2022 di conversione del DL 73/2022, Decreto Semplificazioni, apporta una nuova modifica al Codice della crisi e dell’insolvenza, intervenendo, in particolare, sull’articolo 25-novies, che disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici ai fini dell’emersione anticipata della crisi d’impresa. La modifica riguarda le soglie e le tempistiche per le segnalazioni da effettuarsi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infatti, che il citato articolo impone ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria erariale e/o contributiva, al fine di agevolare il ricorso alla procedura di Composizione negoziata della crisi. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, era tenuta a segnalare l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, a partire dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2022. 

Con le modifiche apportate dalla legge di conversione l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad inviare la segnalazione: 

  • per un debito IVA, da liquidazione periodica, scaduto e non versato superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione dell’anno d’imposta precedente; la comunicazione andrà inviata in ogni caso se il debito è superiore a 20.000 euro
  • contestualmente alla comunicazione di irregolarità, di cui all’art. 54-bis DPR 633/1972, e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche;
  • a partire dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre 2022.

Dott. Andrea Boschi



Decreto semplificazioni: attestazione dei contratti di locazione a canone concordato.

Uncategorised Posted on Tue, September 06, 2022 11:18:52

POST 127/2022

Il Decreto Semplificazioni all’articolo 7 introduce una novità per quanto concerne le modalità di attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto dei contratti a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori all’accordo territoriale stipulato.

Viene stabilito che l’attestazione per i contratti a canone concordato può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Fideiussione per immobile da costruire.

Uncategorised Posted on Tue, September 06, 2022 10:40:36

POST 126/2022

Con il decreto n. 125 del 6 giugno 2022 n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022, il Ministero della Giustizia ha definito il modello standard di fideiussione che il costruttore di immobili è tenuto a rilasciare al promissario acquirente, secondo quando previsto dalla disciplina per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (DLgs. 122/2005, modificata dal DLgs. 14/2019).

Tale fideiussione deve essere rilasciata a garanzia di tutte le somme o comunque dei corrispettivi incassati dal costruttore stesso sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente.

Il nuovo schema di contratto di fideiussione modello troverà applicazione per le fideiussioni stipulate a partire dal 23 settembre 2022.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Dl Semplificazioni: nuovo termine per la registrazione di atti a termine fisso.

Uncategorised Posted on Thu, September 01, 2022 13:53:46

POST 125/2022

L’articolo 14 del DL 73/2022, convertito nella Legge 122/2022, modifica le disposizioni di cui all’articolo 13 e 19 del TUR (Testo Unico imposta di Registro) portando a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia.

In altre parole, il DL semplificazioni è intervenuto estendendo a 30 giorni il termine per la registrazione degli atti di cui all’articolo 13 del TUR in luogo del residuale termine di 20 giorni.

Con la modifica all’articolo 19 del TUR viene inoltre previsto che il medesimo termine dei 30 giorni, in luogo dei precedenti 20 giorni, si applica anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (ad esempio avveramento della condizione sospensiva, determinazione definitiva del prezzo, ecc…).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Penale tributario. Omesso versamento di ritenute: non basta il 770 per la commissione del reato.

Uncategorised Posted on Wed, August 31, 2022 14:14:30

POST 124/2022

E’ incostituzionale (per eccesso di delega) la modifica del reato di omesso versamento di ritenute nella parte in cui prevede la sussistenza della violazione penale (anche) sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto e non solo delle certificazioni rilasciate ai percettori. A sancirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 175 depositata lo scorso 14/7/2022. 

La Consulta ha rilevato che il legislatore, modificando nel 2015 l’art. 10-bis. D.L.vo 10/3/2000, n. 74, ha di fatto introdotto una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti), senza essere autorizzato dalla legge delega di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Di qui la dichiarazione di incostituzionalità della modifica nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione”.

La sentenza comporta anzitutto che il delitto in questione si realizzerà solo mediante l’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, come già avveniva in passato. Analoga rilevanza ci sarà per i procedimenti penali pendenti nelle ipotesi in cui l’omesso versamento delle ritenute sia stato contestato sulla base della sola dichiarazione annuale (come si è verificato in questi anni) e non delle certificazioni rilasciate ai percettori.

Avv. Claudio Tiberti



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