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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Regime transitorio dei dividendi ante 2018 a rischio per le delibere pagate dopo il 2022.

Uncategorised Posted on Wed, July 27, 2022 07:39:34

POST 116/2022         

Con una presa di posizione inaspettata e a dir poco restrittiva rispetto al dettato della norma cui si riferisce, la Direzione centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta non pubblica ad un interpello, ha precisato che per tutti i dividendi pagati ai soci persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2023, ancorché deliberati entro il 31 dicembre 2022 debba essere applicata la ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 26%.

Tale interpretazione lascia non poche perplessità rispetto a quello che è il dettato della norma relativa al cd. regime transitorio dei dividendi introdotta dall’articolo 1 comma 1006 della legge 205/2017.

La norma transitoria prevede infatti che per gli utili maturati fino al 31 dicembre 2017 e deliberati entro il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le regole vigenti in base all’anno di formazione dell’utile stesso.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, con una singolare argomentazione, la lettura della norma dovrebbe portare a considerare la volontà della stessa di salvaguardare, per un periodo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) il regime fiscale degli utili formatisi in periodi di imposta ante modifica normativa considerando però applicabile il cd. principio di cassaa poco rilevando il [ndr. chiaro] rimando normativo alle delibere di distribuzione.

Ne deriva dunque che una simile interpretazione, se confermata, porterà le imprese ad effettuare considerazioni diverse sotto il profilo finanziario delle delibere attuate al fine di garantire ai propri soci la corretta imposizione ed evitare indubbie discriminazioni.

Si attendono pertanto ulteriori ed urgenti chiarimenti sul tema da parte dell’Amministrazione Finanziaria.       

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Uncategorised Posted on Mon, July 25, 2022 20:30:45

POST 115/2022

Il D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito nella Legge n. 91 del 15/07/2022, all’articolo 4 riconosce alle imprese gasivore un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici ( GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’articolo 4 comma 2 considera imprese a forte consumo di gas naturale quelle che operano in uno dei settori classificati per codice ATECO, di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21/12/2021.

Accedono al beneficio, le imprese che hanno consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3 comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d’imposta:

È utilizzabile esclusivamente in compensazione;

Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP;

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Incremento dei crediti d’imposta in favore delle Imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Uncategorised Posted on Sat, July 23, 2022 00:26:48

POST 114/2022

Il D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito nella Legge n. 91 del 15/07/2022, ha previsto all’articolo 2 un incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese gasivore e non, e di quelle non energivore.

l’articolo 2, comma 1 ha previsto:

Per le imprese Non Gasivore un aumento dal 20% al 25% del credito d’imposta previsto dall’art. 4 del D.L. n. 21/2022. Questo credito è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

l’articolo 2, comma 2 ha previsto:

Per le imprese Gasivore un aumento dal 20% al 25% del credito d’imposta previsto dall’art. 5 del D.L. n. 21/2022. Questo credito è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019;

l’articolo 2, comma 3 ha previsto:

Per le imprese Non Energivore un aumento dal 12% al 15% del credito d’imposta previsto dall’art. 3 c.1 del D.L. n. 21/2022. Queste imprese devono essere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW. Tale credito è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, nel caso l’incremento del costo per KWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, sia superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

L’articolo 2, comma 3-bis ha chiarito:

che ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione per il secondo trimestre dell’anno 2022.

L’articolo 2, comma 3 -ter ha previsto:

che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa Europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Garanzia SACE a condizioni di mercato: confermata nella legge di conversione del “Decreto Aiuti”.

Uncategorised Posted on Fri, July 22, 2022 23:50:35

POST 113/2022

Confermato anche in sede di conversione l’articolo 17 del D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” che interviene sulla disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato.

Si ricorda che possono beneficiare di tale garanzia le imprese aventi sede legale in Italia (o stabili organizzazioni italiane di imprese estere) purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le “esposizioni deteriorate”, non presentino un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20% e non rientrino nella categoria di “Imprese in difficoltà”, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01).

La garanzia, della durata massima di 20 anni, potrà essere richiesta in relazione a finanziamenti di qualsiasi tipo, anche subordinati, e possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari.

La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, ma può raggiungere il 100%, per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Per la piena operatività della norma bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea e l’emanazione di decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti operativi.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



“Decreto Aiuti” post conversione: Garanzie SACE in Temporary Framework.

Uncategorised Posted on Fri, July 22, 2022 23:48:25

POST 112/2022

Con la Legge 15 luglio 2022 n. 91 di conversione del “Decreto Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) viene confermato l’art. 15, che prevede la possibilità di usufruire della garanzia SACE per le imprese con sede in Italia per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

In base a tale norma SACE può concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi.

Le garanzie possono essere concesse per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea.

Si ricorda che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

L’importo del finanziamento non deve essere superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi ed il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

La garanzia copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Conversione del “Decreto Aiuti”: confermato il potenziamento del Fondo di Garanzia delle PMI.

Uncategorised Posted on Fri, July 22, 2022 23:44:30

POST 111/2022

Con la Legge 15 luglio 2022 n. 91 di conversione del “Decreto Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) viene confermato l’art. 16 che prevede il potenziamento del Fondo di Garanzia delle PMI, in considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa. 

La norma prevede che per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, può essere concessa la garanzia del Fondo PMI in misura massima del 90%.

La garanzia è concessa entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia è gratuita per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

Infine si evidenzia che per la piena efficacia della norma è necessario attendere l’approvazione della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Decreto Aiuti: rateizzazione semplificate per le cartelle fino a 120 mila euro.

Uncategorised Posted on Thu, July 21, 2022 12:19:57

POST 110/2022      

Con la conversione in Legge del DL 50/2022 (cd. Decreto aiuti) approvata lo scorso 14 luglio è stata definitivamente approvata anche la nuova formulazione dell’articolo 19 del DPR 602/1973 che regola le modalità per la richiesta di rateazione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Viene infatti disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, è elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 

Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione e non più al debito complessivo presso ADER.

Cambiano anche i termini per quanto riguarda la decadenza che ora, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, in luogo delle precedenti 5 rate.

Tuttavia, diversamente da quanto prima previsto, in caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. 

Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter però viene previsto che la decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, con comunicato stampa dello scorso 18 luglio 2022, ha inoltre annunciato che “ sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via e-mail un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Aiuti: Voucher fino a 10.000 euro per fiere.

Uncategorised Posted on Tue, July 19, 2022 13:03:47

POST 109/2022

Con la conversione del decreto Aiuti viene introdotto un voucher di importo massimo di 10.000 euro a favore di imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, parteciperanno a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 

Il voucher verrà concesso dietro presentazione di apposita istanza telematica e sarà rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande sino ad esaurimento dei 34 milioni euro di fondi messi a disposizione.

Il buono sarà valido fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare l’istanza telematica per il rimborso del 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

Il voucher viene erogato in regime “de minimis” ed i beneficiari devono dichiarare nell’istanza di richiesta di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità

Si attende ora il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico per la definizione delle disposizioni attuative.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



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