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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Sanatoria crediti Ricerca & Sviluppo: l’Agenzia delle Entrate comunica i codici tributo per il riversamento.

Uncategorised Posted on Mon, July 11, 2022 13:57:35

POST 108/2022 

Con Risoluzione nr. 34 del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per poter effettuare la procedura di riversamento spontaneo di cui all’articolo 5 commi 7-12 DL 146/2021.

La procedura in questione è quella relativa alla cd. Sanatoria per i crediti di ricerca & sviluppo già trattata nei precedenti post nr. 82/2022 e 86/2022.

Come noto in data 1° giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate, attraverso un proprio provvedimento, ha disciplinato, tra le altre, anche le modalità per effettuare il riversamento dei crediti erroneamente utilizzati in compensazione prevedendo che lo stesso dovrà essere effettuato entro il prossimo il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, ovvero in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024.

Per il riversamento non è ammessa la compensazione

Per effettuare il riversamento l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituto i seguenti codici tributo:

– “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;

– “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;

– “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;

– “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Cassazione: l’abitazione permanente determina la residenza all’estero dell’iscritto all’AIRE.

Uncategorised Posted on Mon, July 11, 2022 13:55:55

POST 107/2022

Con l’ordinanza nr. 18009 del 6 giugno 2022 la Cassazione si è pronunciata in tema di residenza fiscale delle persone fisiche chiarendo che non può considerarsi residente in Italia il cittadino italiano iscritto all’AIRE avente in Svizzera la propria abitazione permanente.

Nella vicenda in esame l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato la residenza in Italia di un cittadino iscritto all’AIRE e residente in Svizzera con la famiglia per il solo fatto che questi si recava giornalmente in Italia per svolgere il proprio lavoro di amministratore delegato di una società italiana.

Gli ermellini hanno dunque censurato le contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria confermando le sentenze di merito (CTP e CTR) dove era stato correttamente applicato l’articolo 2 co. 2 del TUIR affermando che il contribuente aveva adeguatamente fornito la prova contraria alla presunzione dell’Agenzia evidenziando come:

– da un lato la residenza da molti anni della famiglia in Svizzera aveva determinato quel paese come il centro degli interessi vitali del soggetto accertato;

– dall’altro che la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera alle “tie break rules” prevede espressamente che nei casi di dual residence la controversia debba risolversi considerando paese di residenza il luogo in cui il soggetto ha la propria abitazione permanente che, nel caso di specie, era appunto la Svizzera.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Semplificazioni: arriva la certificazione per il credito ricerca e sviluppo.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 22:19:52

POST 106/2022    

L’articolo 23 commi da 2 a 5 del Dl 73/2022 (cd. Decreto Semplificazioni) introduce una importante novità per le imprese che hanno utilizzato, o intendono utilizzare, il credito imposta per ricerca e sviluppo di cui alla Legge di bilancio 2020.

Al fine di favorire maggiore condizione di certezza operativa nell’applicazione della norma viene infatti introdotta una certificazione preventiva ovvero viene data la possibilità alle imprese di richiedere una certificazione che attesti come rientranti nella norma agevolativa della ricerca e sviluppo gli investimenti effettuati o da effettuare.

Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

La certificazione in commento:

– può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

– deve essere rilasciata da soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;

– esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il MEF) di futura emanazione saranno:

– individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione;

– istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

– stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità per richiedere la certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Semplificazioni: proroga estensione “reverse charge”.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:12:20

POST 105/2022

Con l’approvazione del DL n. 73/2022 art. 22 si interviene sull’art. 17, comma 8 del DPR n. 633/1972 prorogando l’operatività dell’applicazione del meccanismo facoltativo dell’inversione contabile fino al 31/12/2026 (scadenza originaria 30/06/2022) relativamente alle seguenti operazioni:

  • Cessione di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lettera b DPR 633/72)
  • Cessione di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c DPR 633/72)
  • Trasferimento di quote di emissione di gas ad effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d-bis DPR 633/72)
  • Trasferimento di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter DPR 633/72)
  • Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7-bis, comma3, lettera a DPR 633/72 (art. 17, comma 6, lettera d-quater DPR 633/72)

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), proroga dei correttivi anche al 2022.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:09:22

POST 104/2022

Con il recente Decreto-legge 21/06/2022 n. 73, cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/06/2022 il Legislatore ha previsto alcune disposizioni in materia di ISA.

Sono stati estesi anche al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di affidabilità fiscale previsti per il 2020 e 2021 dall’articolo 148 del D.L. 34/2020 (art. 24).

Quindi, anche per gli ISA 2023 relativi al 2022 l’Agenzia delle Entrate proseguirà con il percorso metodologico, finalizzato a considerare gli effetti straordinari della crisi causati dall’emergenza COVID-19.

Il recente Decreto con la modifica del comma 2 dell’art. 148 del D.L. 34/2020 prevede che anche per le annualità 2021 e 2022 la definizione delle strategie di controllo deve considerare i punteggi ISA di più annualità. In particolare:

Per il 2021, tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020;

Per il 2022, tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Inoltre, l’art. 24 comma 2 del Decreto -legge n.73/2022 ha stabilito in modo definitivo che:

I modelli ISA siano approvati entro il 31.03 del periodo di imposta successivo a quello di applicazione;

Le eventuali integrazioni dei modelli ISA, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, sono approvate entro il 30.04 del periodo di imposta successivo a quello di applicazione. 

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Decreto Semplificazioni: nuovo calendario fiscale.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:07:56

POST 103/2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni DL n. 73/2022 sono state modificate alcune scadenze fiscali:

LI.PE SECONDO TRIMESTRE 2022

A seguito dell’art.  3, comma 1, viene differito il termine per la presentazione in Agenzia Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre dal 16 settembre al 30 settembre.

ELENCHI INTRASTAT

A seguito dell’art. 3, comma 2, viene prorogata la data entro la quale inviare gli elenchi INTRASTAT.

I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25; la novità interessa sia la presentazione degli elenchi su base mensile, sia quella su base trimestrale.

BOLLO SULLE E-FATTURE

A seguito dell’art. 3, comma 4 E 5, viene aumentata la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da euro 250,00 a euro 5.000,00

La novità sarà in vigore dal 01 gennaio 2023:

  • Se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre)
  • Se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore complessivamente a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del terzo trimestre (30 novembre)

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



In arrivo le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata della crisi.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:40:02

POST 102/2022

L’Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad inviare alle imprese delle lettere di compliance al fine di segnalare gli omessi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto superiori all’importo di euro 5.000.

Tali lettere, come rappresentato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 01/07/2022, vengono trasmesse in ossequio alle disposizioni dell’art. 30 sexies DL 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021) al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

Il citato articolo, infatti, impone ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria e/o contributiva

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, è tenuta a segnalare l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.

Si segnala infine che, a partire dal 15 luglio 2022, gli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, così come previsti dall’art. 30 sexies DL 152/2021, saranno regolamentati dall’art. 25 novies del D.Lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, articolo che è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 01/07/2022.

Dr.ssa Nadia Soldera



Modifica della disciplina in materia di esterometro.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:37:01

POST 101/2022

A partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro esce di scena e lascia il posto all’invio dei dati per singola operazione: da tale data i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti (operazioni transfrontaliere) esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica (formato xml).

Sono escluse da tali obblighi comunicativi:

  • Le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
  • Le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972, qualora siano di importo unitario non superiore a 5.000 euro (prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, trasporti di persone all’estero, acquisti di carburante all’estero, ecc.)

Con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione del documento integrativo deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione 

Per le operazioni attive è lasciato intendere che il file XML inviato a SDI è “un rigo di esterometro”, posto che la fattura sarà il file PDF inviato via mail al cliente, e deve essere trasmessa entro i termini di emissione delle fatture.

È inoltre prorogata all’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.lgs. n.471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura per omessa o errata trasmissione delle fatturerelative alle operazioni transfrontaliere.

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



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