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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Produttori e imbottigliatori vini DOP, IGP e biologici: contributi da 10 mila a 30 mila euro per il “QR code” in etichetta.

Uncategorised Posted on Mon, July 04, 2022 11:17:38

POST 92/2022

Con decreto interministeriale delle Politiche agricole e del Turismo del 20 giugno 2022 sono state definite le modalità operative di accesso al contributo previsto per i produttori di vino Doc, Igp e biologico, previsto dalla Legge di bilancio 2022 (all’articolo 1, commi 842 e 843, della Legge 234/2021) finalizzato a favorire la promozione dei territori e recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese.

Il contributo può essere richiesto da produttori di vini Dop, Igp e biologici che svolgano oltre alla attività di produzione di vino, anche l’attività agrituristica o enoturistica. Per produttori si intendono viticoltoritrasformatori e imbottigliatori che svolgano anche attività di viticoltura o trasformazione.

Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei viniveicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.

Il QR code dovrà essere apposto nel rispetto della normativa in materia di etichettatura ed i soggetti ammessi all’agevolazione dovranno garantire per un periodo minimo di tre anni:

  • l’apposizione del QR code sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell’istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa;
  • il collegamento ipertestuale tra il QR code e il sito web multilingue di cui sopra.

Il contributo è a sportello ed è, pertanto, riconosciuto in base all’ordine di presentazione della domanda; spetta in misura compresa tra 10 mila e 30 mila euro in base al punteggio assegnato a ciascun partecipante da una apposita commissione aggiudicatrice che dovrà essere istituita.

La percentuale massima di contributo erogabile non potrà superare il 70% delle spese ammesse.

Per la piena operatività dell’agevolazione si attende ora la pubblicazione di apposito provvedimento da parte del dipartimento delle Politiche competitive, della qualità dell’agroalimentare, della pesca e dell’ippica e dei conseguenti provvedimenti attuativi e di nomina della commissione aggiudicatrice.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso e Montebelluna



La Commissione europea autorizza il credito d’imposta IMU per il comparto turistico.

Uncategorised Posted on Wed, June 29, 2022 18:55:16

POST 91/2022

L’articolo 22 del D.L. 21/2022 (c.d. decreto Energia) aveva introdotto un credito d’imposta pari al  50% della seconda rata IMU del 2021,per le imprese del comparto turismo, in relazione agli  immobili della categoria catastale D/2 presso i quali viene gestita l’attività ricettiva da parte della stessa impresa che deve anche risultare proprietaria dell’immobile.

L’efficacia della disposizione era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che, con decisione n. C(2022) 4363 final  del 21 giugno 2022 ha concesso l’autorizzazione per  poter usufruire del credito d’imposta.

Ora quindi il contributo di cui all’art. 22 del D.L. 21/2022 è efficace e lo potranno richiedere le imprese che fanno parte del settore turistico-ricettivo come:

  • Imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L.96/2006 e relative norme regionali;
  • Imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • Imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • Complessi termali e parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Altro requisito da rispettare è la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del  secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Per poter usufruire del credito d’imposta gli operatori economici dovranno presentare un’autocertificazione all’Agenzia Entrate con la quale verranno attestati il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 senza che trovino applicazione i limiti di cui all’art.34 della L. 388/2000 e all’art. 1 comma 53 della L.244/2007. Inoltre il credito non  concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR. 

Si attende ora che  l’Agenzia Entrate emani il provvedimento che stabilisce modalità e termini per la presentazione del modello. 

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche: sanzioni dal 01/7/2022.

Uncategorised Posted on Tue, June 28, 2022 13:33:24

POST 90/2022

Si ricorda che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

E’ recentemente stato chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società evita tale incombenza solo alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

La norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

– la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;

– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

La decorrenza delle sanzioni è stata più volte prorogata, il Decreto Milleproroghe (DL 228/2021, convertito in legge lo scorso 25 febbraio) prevede che:

– le sanzioni vengano applicate dal 01 luglio 2022 per l’informativa sulle erogazioni incassate nell’anno 2020; 

– le sanzioni vengano applicate dal 01 gennaio 2023 per l’informativa sulle erogazioni incassate nell’anno 2021.

Per un eventuale approfondimento si rinvia al precedente post 220/2021: https://www.epicanews.it/2021/12/28/obbligo-di-pubblicazione-sul-sito-internet-aziendale-di-aiuti-e-contributi-pubblici/

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti con carte.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:28:37

POST 89/2022

Con un emendamento al Ddl si conversione del DL 36/2022è stata anticipata al 30 giugno 2022 l’operatività della sanzione prevista dall’art. 15, comma 4 bis del D.L. 179/2022 per la mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato (tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali), di un pagamento di qualsiasi importo, con una carta di pagamento di debito, credito o prepagata.

La sanzione prevista è pari ad Euro 30 aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia tramite procedimento monitorio.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:23:20

POST 88/2022

Il Tribunale di Roma con una recente pronuncia assunta in merito ad una richiesta di restituzione dell’addizionale provinciale alla accise sull’energia elettrica, giudicata illegittima dalla Corte di Cassazione a fine 2019, ha sancito che l’utente finale non solo ha il diritto di agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell’indebito ma può farlo anche utilizzando la procedura sommaria del ricorso per ingiunzione, in tal modo riuscendo ad ottenere in tempi più rapidi un tiolo esecutivo.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Membri del consiglio di amministrazione e responsabilità solidale.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:19:48

POST 87/2022

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11087 del 28 marzo 2022 ha nuovamente confermato il principio secondo il quale in assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ente, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi anche se – in fatto – non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

Resta ovviamente salva la previsione dell’art. 2392, comma 3 c.c. per cui la responsabilità non si estende all’amministratore che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio.

In presenza di deleghe attribuite in specifiche materie ad uno o più amministratori la responsabilità resta ad esclusivo carico dei consiglieri delegati salva la responsabilità dei consiglieri non delegati che, in presenza di segnali di allarme, non si siano attivati per assumere informazioni ulteriori rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e fatto quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Sanatoria Credito Ricerca & Sviluppo: l’Agenzia delle Entrate scrive ai contribuenti per incentivare la compliance.

Uncategorised Posted on Mon, June 20, 2022 15:32:35

POST 86/2022

Numerose sono le segnalazioni circa l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di lettere ai contribuenti con le quali gli Uffici dell’amministrazione finanziaria invitano, sulla base di alcuni indicatori di “rischio”, a prendere in considerazione la cd. sanatoria per i crediti ricerca e sviluppo (si veda precedente post nr. 82/2022 sul tema).

Alcuni contribuenti che hanno usufruito del credito ricerca e sviluppo sino al 22 ottobre 2021, maturato nel periodo 2015-2019, si sono dunque visti recapitare una comunicazione nella quale vengono evidenziati gli importi utilizzati e dove si informa che «dai controlli sino ad oggi effettuati in relazione al suddetto credito di imposta è emerso che, in molti casi, i contribuenti hanno considerato agevolabili investimenti non qualificabili, in base ai requisiti richiesti dal “manuale di Frascati” dell’Ocse (novità; creatività; trasferibilità/riproducibilità; sistematicità; incertezza tecnico-scientifica e finanziaria), come attività di ricerca e sviluppo».

La comunicazione prosegue invitando il contribuente a prendere in considerazione la sanatoria dei Tax Credit per R&S inviando l’apposito modello entro il prossimo 30 settembre 2022 qualora abbia erroneamente usufruito degli stessi.

La comunicazione procede infine informando che, a seguito di un esame preliminare della posizione fiscale, sono state riscontrate possibili anomalie. Il riscontro è stato effettuato tramite analisi basate sull’utilizzo dei dati nella disponibilità dell’agenzia delle Entrate, che hanno permesso di individuare indicatori di rischio del possibile utilizzo indebito del credito d’imposta.

Al fine di consentire all’impresa di valutare l’opportunità di aderire alla procedura di riversamento, l’agenzia delle Entrate dichiara di inviare la comunicazione per informare sul periodo e sulle anomalie che sono state riscontrate rispetto a nove indicatori presi in considerazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Aggiornamenti in merito alla fattura elettronica dei forfettari.

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 19:29:57

POST 85/2022

Il DL 36/2022 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2022 viene esteso l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica anche ad altre categorie (in particolare ai forfettari).

L’obbligo di emissione della fattura elettronica, in formato xml utilizzando il Sistema di Interscambio, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Da predetta data sono tenuti all’emissione della fattura formato elettronico anche:

  • i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, K.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011,
  • i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

che abbiano avuto ricavi/compensi nel 2021 superiori a € 25.000 (ragguagliati all’anno). Per esempio, un soggetto in regime forfettario che abbia iniziato l’attività al 1° maggio 2021 e che abbia percepito compensi nell’anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.

Per i restanti soggetti (con ricavi o compensi pari o inferiori al valore di 25.000 euro) l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica rimane valido fino al 31 dicembre 2023.

termini di emissione della fattura elettronica sono: 

  • dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate
  • quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D. Lgs. 471/1997, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. E’ possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Ulteriore adempimento collegato all’estensione della fatturazione elettronica, riguarda la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l’estero

I soggetti passivi obbligati all’emissione della fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ricordiamo infine che la fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo iva contraddistinte dal codice natura “N2.2” porta all’applicazione dell’imposta di bollo i 2 euro con spunta “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.

L’Agenzia delle entrate conteggia il bollo trimestralmente in base alle seguenti date:

  • data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, se è precedente alla fine del trimestre,

Il versamento del bollo relativo alle fatture la cui data sopra indicata ricada tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2022 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2022.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili



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