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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES): decreto legislativo – esame preliminare.

Uncategorised Posted on Tue, April 30, 2024 18:24:12

POST 39/2024

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

“-    Redditi dei terreni

Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

–    Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;

imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

–    Redditi da lavoro autonomo

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;

in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

–    Redditi diversi

Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.

–    Disposizioni in materia di redditi d’impresa

Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;

della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;

delle differenze sui cambi.

Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

–    Disposizioni ulteriori

Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.”



Ravvedimento speciale: riapertura dei termini al 31 maggio 2024.

Uncategorised Posted on Tue, April 09, 2024 09:48:31

POST 38/2024

L’art. 7 commi 6 e 7 del DL n. 39 del 29 marzo 2024 ha riaperto i termini per poter beneficiare del ravvedimento speciale, istituito con la L. 197/2022.

L’istituto del ravvedimento speciale dà la possibilità di ravvedere le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate sino al periodo d’imposta 31 dicembre 2022, entro i termini perentori fissati dalla legge, pagando le sanzioni ridotte ad 1/18 e pagando le somme in forma rateale.

Occorre distinguere le violazioni per le dichiarazioni relative alle annualità 2017- 2021 da quelle commesse con riferimento all’anno 2022.

Per le prime la riapertura dei termini porta la scadenza al 31 maggio 2024, in luogo del 30 settembre 2023, data entro la quale occorre rimuovere la violazione (presentando una dichiarazione integrativa) e pagare le prime cinque rate, lasciando le ultime 3 con le scadenze originarie (30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024).

Per l’annualità 2022 si potrà rimuovere la violazione entro il 31 maggio 2024 e pagare gli importi in quattro rate con scadenza 31 maggio 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Comunicazioni di cessione credito bonus edilizi e sconto in fattura entro oggi, giovedì 4 aprile: non son ammessi ritardi e correzioni.

Uncategorised Posted on Thu, April 04, 2024 12:40:14

POST 37/2024

Scade oggi il termine entro cui devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta ex art. 121 dl 34/2020 relative alle spese per interventi edilizi sostenute nel 2023, nonché per la comunicazione della cessione delle rate residue relative alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

Ricordiamo che a seguito del Decreto Legge approvato la scorsa settimana (DL 23/2024) non è più possibile accedere all’istituto della remissione in bonis, che consentiva la possibilità di sanare il tardivo invio delle comunicazioni di cessione del credito con il versamento di una sanzione pari a 250 euro.

Pertanto, avendo negato l’accesso alla remissione in bonis, dopo il 4 aprile 2024:

– non sarà possibile presentare comunicazioni di cessione crediti relative alle spese sostenute nell’anno 2023 o alle rate residue non utilizzate.

Ciò significa che la rata annuale del credito potrà essere solo utilizzata in compensazione dal beneficiario della detrazione fino a capienza delle imposte dovute. La rata di credito annuale eccedente la capienza d’imposta sarà definitivamente persa;

– non sarà neppure possibile presentare correzioni sostanziali di comunicazioni inviate entro la data del 4 aprile.

Si auspica che in sede di conversione in legge del Decreto 23/2024 vengano apportate modifiche al testo normativo che possano – almeno – consentire la correzione delle comunicazioni presentate entro la scadenza del 4 aprile 2024, come peraltro già formalmente richiesto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Detrazioni fiscali edilizia: nuova stretta alla cessione dei crediti e nessuna remissione in bonis.

Uncategorised Posted on Wed, March 27, 2024 11:58:56

POST 36/2024

Il Consiglio dei Ministri ieri sera ha approvato, a sorpresa, un decreto legge che pone nuove restrizioni nell’ambito delle detrazioni fiscali nel settore edilizia.

In attesa di poter esaminare il testo del Decreto Legge, riportiamo di seguito il link del Comunicato stampa ufficiale del Consiglio dei Ministri  https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/25355 .

Segnaliamo in particolare quanto riportato in due punti del Comunicato stampa in relazione alle limitazioni previste per le opzioni per sconto in fattura e/o cessione del credito e all’esclusione dell’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni di cessione credito scadenti il prossimo 4 aprile 2024:

1) sconto in fattura e cessione del credito: il Decreto prevede “l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni”;

2) comunicazioni cessione crediti da inviare entro il prossimo 4 aprile: il decreto prevede che “al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024”.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione crediti fiscali edilizia anno 2023: l’asseverazione Enea deve essere inviata entro il 27 marzo 2024.

Uncategorised Posted on Tue, March 26, 2024 10:31:46

POST 35/2024

La scadenza prevista per la comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nell’anno 2023, così come recentemente prorogata, è prevista per il prossimo 4 aprile 2024.

La scadenza del 4 aprile 2024 si applica sia alle comunicazioni di cessione del credito sia alle comunicazioni relative alle operazioni di sconto in fattura e si applica sia per gli interventi super bonus che per i bonus ordinari, sia riferite ad interventi sismici che di riqualificazione energetica.

Segnaliamo che, per gli interventi ecobonus, questo comporta che l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità dei costi che deve essere inviata all’Enea dopo la fine dei lavori o, per gli interventi superbonus, per attestare il raggiungimento del Sal minimo al 31.12.2023, deve essere inviata entro il prossimo 27 marzo.

Infatti, per espressa previsione normativa, la Comunicazione di cessione credito all’Agenzia delle Entrate dei crediti ecobonus deve essere inviata a decorrere dal “quinto giorno lavorativo” successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione della Asseverazione.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione – Applicazione della ritenuta dall’1.4.2024 – Novità della L. 213/2023 (circ. ANIA 12.3.2023 n. 80)

Uncategorised Posted on Wed, March 20, 2024 19:00:51

POST 34/2024

A completamento dell’informativa fornita con precedente post 12/2024:

con la circolare 12.3.2024 n. 80, l’ANIA ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo dell’art. 1 co. 89 – 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato, dall’1.4.2024, l’ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite:
– dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
– dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Da tale data, quindi, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dal medesimo art. 25-bis del DPR 600/73.
Viene precisato che:
– nonostante possa sostenersi che la ritenuta debba essere effettuata sulle provvigioni rendicontate dall’1.4.2024, le esigenze di gettito alla base della nuova norma suggeriscono di applicarla ai pagamenti eseguiti dall’1.4.2024;
– saranno soggetti all’obbligo di ritenuta anche i rapporti c.d. di “bancassicurazione”, che la ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2013 n. 7 ha incluso nel regime di esonero vigente fino al 31.3.2024.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio Epica – Vicenza



Milleproroghe: ultima chiamata al 15 marzo per il pagamento delle somme dovute con la rottamazione quater.

Uncategorised Posted on Mon, March 11, 2024 13:23:34

POST 33/2024

La Legge n.18/2024 di conversione del DL  215/2023, cd. “Decreto Milleproroghe”, pubblicata in GU lo scorso 28 febbraio 2024, ha ufficialmente concesso maggior tempo per il versamento delle prime tre rate previste dal piano di rateazione derivante dalla rottamazione quater.

Chi, infatti, non avesse ancora provveduto a versare le rate previste dal piano di pagamento stabilito con l’ammissione alla rottamazione quater potrà mettersi in regola con i pagamenti dovuti entro il prossimo venerdì 15 marzo 2024.

L’ADER ha inoltre precisato che anche per la nuova scadenza vi è la possibilità di avvalersi del ritardo lieve di 5 giorni successivi e quindi i pagamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro e non oltre il prossimo 20 marzo 2024.

Si ricorda che, come previsto dalla legge, in caso di mancato o tardivo pagamento di una rata del piano si perdono i benefici della definizione agevolata.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Assemblee di società on line anche nell’anno 2024.

Uncategorised Posted on Mon, March 04, 2024 16:17:57

POST 32/2024

La conversione in legge del decreto Milleproroghe ha previsto l’ulteriore proroga delle disposizioni che consentono di tenere le assemblee di società “a distanza”, fino al 30 aprile 2024. La disposizione, inizialmente nata nel periodo dell’emergenza Covid, era stata successivamente prorogata al 31 luglio 2023.

A seguito della conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. 215/2024, art 3 comma 12 duodecies), è ora possibile tenere assemblee “a distanza” ovverosia tramite mezzi di audio-video comunicazione fino al prossimo 30 aprile 2024, anche se lo statuto nulla prevede in merito.

Si precisa che il termine del 30 aprile riguarda la data di svolgimento dell’assemblea, e non la data di mera convocazione della stessa.

Nello specifico entro tale data si potrà intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni previste dallo statuto, nonché svolgere assemblee anche esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, pertanto senza la necessità che Presidente e Segretario – o Notaio – si trovino nello stesso luogo.

Per quanto riguarda le assemblee per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, queste potranno sicuramente tenersi nelle modalità sopra indicate, anche se ciò non è espressamente previsto nello statuto, ma dovranno tenersi nei termini ordinari, ovverosia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Non è infatti prevista alcuna proroga per i termini di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 che, pertanto, dovrà essere approvato entro il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Essendo l’anno 2024 un anno bisestile, il bilancio dell’esercizio 2023 dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci entro il prossimo 29 aprile 2024.

Naturalmente si potrà procedere all’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni qualora dovessero ricorrere le condizioni previste dall’articolo 2364 c. 2 e 2478 bis del codice civile.

Con l’occasione anticipiamo che vi è un disegno di legge, già approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 27 febbraio, che prevede l’ulteriore proroga della scadenza per la tenuta di assemblee on line dal 30 aprile al 31 dicembre 2024. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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