POST 23/2024
La legge di bilancio del 2024 ha introdotto due norme di interpretazione autentica per precisare l’ambito di applicazione dell’esenzione IMU prevista dall’art. 1 comma 759 lett. g) della L.160/2019 per “gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale (così come definito in base agli artt. 3 e 4 del DM 200/2012) delle attività previste alla lettera i) (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all’art. 16 lett. a) della L. 222/85)”.
Detto articolo permetteva di beneficiare dell’esenzione con il rispetto di due requisiti: quello soggettivo, il soggetto passivo Imu deve essere ente non commerciale ex art.73 comma 1 lett. c) del TUIR, e quello oggettivo che riguarda l’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di attività, con modalità non commerciale, delle attività istituzionali elencate alla lett. i) del DLgs 504/92.
Ora con il comma 71 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 si precisa che l’art. 1 comma 759 lett. g) della L.160/2019, nonché tutte le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono essere interpretate nel senso che gli immobili si intendono:
- “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs 504/92 con modalità non commerciale;
- “utilizzati” anche nel caso in cui non vengano attualmente eserciate le attività istituzionali, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs 504/92, purché il mancato esercizio dell’attività istituzionale non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.
Si fa presente che per quanto riguarda l’interpretazione del “possesso” esteso al comodato, la legge di bilancio 2024 ha recepito l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con varie sentenze, le più recenti sono la nr. 27761 del 2 ottobre 2023 e la nr. 12539 del 12 maggio 2021.
Da ultimo si evidenzia che trattandosi di “norme di interpretazione autentica” le precisazioni di interpretazione della norma producono effetti anche per le annualità precedenti all’entrata in vigore e quindi rilevano anche per i contenziosi ancora in essere.
Monica Scattolin
Studio EPICA – Treviso